Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE0 4447 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSO USUCAPIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 14348/99 1.3768Cron. Dott.Antonino - Consigliere- ELEFANTE Rep. hog Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud.21/09/01 SCHERILLO - Consigliere Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio 1 sul ricorso proposto da: dal Sig. ILSOLE.24.ORE 1.55 per diritti DO AN, elettivamente domiciliata in ROMA 4 FEB. 2002 --- IL CANCELLIERE VIA VINCENZO FANGORRA 12, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CATRICALA', difesa CANCELLERIA dall'avvocato VITO TASSONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CA TE RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268\A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difesa dagli avvocati PIETRO URSINI, LUCIO RICCARDI, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 nonchè contro 1230 -1- 1 AVV. ERNESTO FIORILLO procuratore generale di MACCHIA FILOMENA;
- intimato avverso la sentenza n. 1058/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 10/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato PAVONE PE, per delega dell'Avv. TASSONE depositata in udienza, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 9/10.10.1995, AN ST proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 18.3.1995 che pronunziando sulla domanda di IA AB avanzata nei confronti di essa appellante e dell'avv. Ernesto LL, quale procuratore generale di NA CH, nonché sulla riconvenzionale spiegata dal predetto LL, nella qualità, e su quella di garanzia, per evizione, fatta dalla ST nei confronti dello stesso LL nella qualità - aveva: in accoglimento parziale della domanda della AB, dichiarata costei coerede, per diritto di rappresentazione del padre PE OC, di IA AB e, nei limiti della quota ereditaria, comproprietaria del му fabbricato sito in Ceglie del Campo con ingresso da via Sant'Angelo e via Settembrini;
dichiarato l'inefficacia, nei confronti della AB, dell'atto per notar IO a mezzo del quale parte dell'immobile suddetto era stato trasferito alla ST dalla CH (tramite il LL); condannato la stessa CH - sempre a mezzo del suo procuratore a restituire alla ST la somma di L.45.000.000, quale prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile; rigettato la riconvenzionale della CH, volta ad ottenere dalla AB il rendiconto attinente alla gestione del fabbricato di via Sant'Angelo - via Settembrini;
condannato la CH al pagamento a favore della ST di metà delle spese processuali e disposto la compensazione della residua metà, nonché, per intero, delle spese tra la AB, la CH e la ST. Quest'ultima, con la sua impugnazione, dato atto di condividere appieno la pronunzia del Tribunale in ordine alla reiezione della richiesta della AB di declaratoria dell'acquisto per usucapione della proprietà di tutto l'immobile comprensiva anche di quello oggetto del rogito - IO lamentava che erroneamente il giudice di I grado aveva - attribuito alla AB medesima la qualità di erede, per diritto di rappresentazione del genitore, di IA AB, sulla base di un testamento olografo, recante la data dell'1.11.932 mai pubblicato. Si costituiva la appellata la quale, oltre a contrastare le deduzioni e le richieste avverse e ad insistere nella richiesta di risarcimento danni da - liquidarsi in separata sede a carico della ST e della CH му per asserita collusione, in suo pregiudizio, in occasione della stipula del rogito IO, incidentalmente si doleva del rigetto della sua domanda primariamente volta al riconoscimento, per maturata usucapione, del diritto di proprietà dell'immobile in quanto trasferito dalla CH alla ST. L'appellante incidentale, domandava con il rigetto dell'avversa il totale accoglimento delle sue istanze;
con ogni impugnazione conseguenze quanto alle spese per il doppio grado. Rimaneva contumace la NA CH. Con sentenza in data 18.11/10.12.1998, la Corte di appello di Bari accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale e rigettava l'appello principale, regolando le spese. Osservava la Corte territoriale che non risultava affatto che IA AB si fosse mai concretamente interessato alla gestione della sua proprietà immobiliare;
né lui né sua moglie, NA CH, avevano infatti mai dato istruzioni o direttive ai parenti residenti in Italia circa tali beni. 2 Né in tal senso potevano essere considerate significative le lettere (periodo 1964 - 1977) indirizzate da PE OC al fratello IA, siccome estremamente confuse e incerte nei loro riferimenti alla specifica situazione delle unità immobiliari in esame. Le testimonianze raccolte, valutate nel loro contenuto logico, dimostravano invece l'obiettivo possesso da parte di IA AB (e del di lei marito, AE NT) del complesso immobiliare di che trattasi. Si doveva concludere pertanto in base ad una complessiva valutazione del dato probatorio raccolto, che la AB ha posseduto uti domina i - beni in argomento intorno al 1948 e lo aveva ininterrottamente conservato fino al compimento del ventennio richiesto per l'usucapione, senza opposizione alcuna da parte di IA AB e di PE OC му AB. L'accoglimento dell'appello incidentale assorbiva i motivi dell'impugnazione principale;
pure, la Corte ne rilevava l'inconsistenza sulla base di più argomentazioni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi, AN ST;
resiste con controricorso IA AB. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata la questione, sollevata da parte controricorrente, relativa alla produzione, unitamente al ricorso, di nuove traduzioni giurate della corrispondenza intercorsa tra i fratelli IA e OC PE AB. La controricorrente asserisce trattarsi di traduzioni ulteriori e diverse rispetto a quella su cui si articolò il giudizio di merito;
peraltro, tale rilievo appare ultroneo atteso che il chiaro dettato dell'art.372 cpc esclude che possano essere depositati documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo ipotesi particolari che, nel caso che ne occupa, non ricorrono. Se è vero che la novità, nell'ipotesi in esame, riguarderebbe la traduzione e non il documento in sé, pure, poiché risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che tale profilo è stato oggetto di dibattito tra le parti, risulta conseguente che tale produzione è irrituale e inammissibile, di talchè la documentazione de qua non può essere esaminata. Venendo al primo motivo di ricorso (nullità del procedimento di appello e di conseguenza della sentenza per violazione del contraddittorio, per violazione della norma di cui all'art.360, 1° c., nn.3 e 4, cpc) si lamenta che l'appello incidentale (poi accolto dalla Corte di appello di Bari) sarebbe му stato notificato al procuratore costituito di NA CH, benchè fosse decorso oltre un anno dal deposito della sentenza (19.2.1995). La censura non ha pregio;
la sentenza di primo grado risulta depositata il 19.3.1995 e l'impugnazione incidentale notificata il 15.4.1996; poiché per giurisprudenza costante (v. SS.UU. 20.12.1993, n.12593) nell'anno va computato il periodo di 46 giorni corrispondente alla sospensione feriale, tale termine non era decorso e, pertanto, la notifica effettuata presso il procuratore costituito è rituale. Nella memoria ex art.378 cpc, la ricorrente sottopone a questa Corte altra questione attinente all'integrità del contraddittorio, deducendo che avrebbe dovuto partecipare al giudizio, sin dal primo grado, GI AB, siccome coerede della sorella IA. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, essa va esaminata, ma appare sfornita di pregio. 4 Con una motivazione adeguatamente articolata, la Corte di appello di Bari ha affermato che il detto GI AB non poteva considerarsi coerede, ma semplicemente chiamato all'eredità, al pari della sorella. Con ciò, la Corte territoriale ha escluso che la qualifica di coerede fosse riconoscibile al predetto, escludendone implicitamente la legittimazione necessaria ad causam. Ove anche si volessero interpretare i rilievi svolti al riguardo dalla ricorrente nella memoria come critici nei confronti di una siffatta valutazione, è evidente che tanto non poteva essere fatto in memoria, donde l'inammissibilità di una censura del genere. Ancora in memoria, si sostiene che l'appello incidentale della AB era inammissibile, atteso che la predetta non era risultata soccombente in primo grado. avendo proposto due domande principali in alternativa, una delle му quali era stata accolta. Tale deduzione non ha pregio, anche a voler seguire l'opinabile ragionamento della ricorrente circa la natura di domanda principale da attribuirsi ad entrambe le richieste della AB, è più che evidente che, in presenza di appello di controparte avverso la sentenza di primo grado, la AB, volendo sottoporre ai giudici di secondo grado la sua domanda di usucapione, avrebbe dovuto senza alcun dubbio riproporla, per evitare che al riguardo si formasse giudicato interno, donde l'ammissibilità dell'appello incidentale volto a tal fine, a maggior ragione ove si rifletta sul fatto che la odierna resistente era in realtà soccombente con riferimento a quella prospettazione. Nei successivi motivi di ricorso (dal II al V) parte ricorrente, sotto diversi profili di violazione di legge e di insufficienza e/o di contraddittorietà della motivazione, lamenta che la Corte barese avrebbe, ignorando i principi di legge sulla valenza della prova, illegittimamente e comunque con motivazione inidonea, svilito il significato del contenuto delle lettere intercorse tra i fratelli AB, che conterrebbero un inequivoco riferimento ad un rapporto di locazione, relativo all'immobile in contestazione, oltre ad altri riferimenti pure concernenti il rapporto di procura esistente tra i due. Detti motivi possono essere esaminati congiuntamente. E' più che evidente che l'esame e l'interpretazione dei documenti processuali spetta al giudice del merito che ne valuta l'incidenza con potere discrezionale che non può essere sottoposto al vaglio di legittimità se non per motivazione inesistente, insufficiente ed illogica (cfr. Cass.21.1.1995, n.685), che emerge dall'esame dell'intero materiale probatorio mediante il coordinamento dei diversi elementi di cui lo stesso si compone. му Ancora, occorre che il fatto asseritamente decisivo, seppure dibattuto tra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice, ed anche che il fatto in questione sia dotato di una intrinseca valenza, tale da non poter essere escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite, come non si verifica per ogni singolo indizio, segnale od indice critico (cons. Cass.2.2.1996, n.914). Va ancora ricordato che non integra il vizio di insufficienza di motivazione quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un significato ed un valore non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti (cfr. Cass.27.10.1995, n.11154). Infine, può essere utilmente ricordato che il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli argomenti, logici o giuridici, prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione quando sia comunque desumibile la ragione per cui ogni contraria prospettazione sia stata disattesa (v. Cass. 10.6.1997, n.5169). 6 Tutto ciò premesso, la Corte barese ha valutato il contenuto della corrispondenza prodotta ed ha ritenuto, motivatamente, che esso era confuso ed incerto nei suoi riferimenti alla specifica situazione della unità di via Settembrini - via Sant'Angelo, evidenziandone la relativa valenza. Con una accurata analisi delle testimonianze raccolte, la stessa Corte ha esplicitato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di fondare il proprio convincimento su alcune di esse, senza pretermettere l'esame di segno contrario, peraltro ritenute, motivatamente, inattendibili. E' perfettamente ricostruibile l'iter logico e argomentativo seguito ed esso non trascura elementi di segno contrario;
il fatto che si sia attribuita valenza determinante ad altri fattori non inficia la correttezza logica e motivazionale che è dato verificare nella sentenza impugnata. E' appena il caso di aggiungere, in relazione al dedotto vizio motivazionale му concernente l'animus della AB, che tale elemento risulta desumibile dagli accertamenti di fatto quali ritenuti confacenti dalla Corte barese, senza che vi ostino circostanze decisive desumibili dal carteggio. L'osservazione della Corte territoriale secondo cui CI, in base alla corrispondenza in atti, non pagava nulla per abitare in quella casa, dimostra sufficientemente sia la interpretazione data alla lettera che l'elemento dell'animus. In definitiva, la motivazione è congrua e sufficiente, l'iter logico seguito appare ricostruibile pianamente in tutti i suoi profili significativi: l'epoca di inizio del rapporto con l'immobile (il matrimonio), l'animus e l'effettivo esercizio della unità immobiliare per il tempo necessario ad usucapire. Consegue che i motivi da II a V non possono essere accolti. Il sesto motivo attiene alla reiezione dell'appello principale;
poiché discende dalla sorte dei motivi che precedono, presupponendone l'accoglimento, esso risulta pacificamente assorbito. 7 Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, (€2065,83) che liquida in L356%20(€ 184,32) oltre a L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 21.9.2001 Il Presidente Помко ContornSout Il Consigliere estensore Muntant folatoni IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Velazico 2 A M 109T 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA O 24 FEB. 2002 R 2 Roma 0 .) E 0 T 2 7 A IL CANCELLIERE C1 . 7 456T 20,66 R / B T E E Talezic N 4 V F E O 7 E 6 TOT 149,77 N 7 L , i L E A 9 z E t T i P 4 . a v D r N 1 E € d e 6 R A G I S ) . in A e R I t d D 2 a N I a Z e to ia A A s 6 r r H z N io U A a e a IO iz 6 E r str v o v Q t C G r i G n 0 e C ia O g e S r A A T e g ile a 2 R i ir N R . M n. b E a D a M s I s C r. I n a t.s o o r D t p ( . u o s p e e D ( R ( # ATE 68 L.. 2 0 0 8