Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2002, n. 10025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10025 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
i REPUBBLICA ITALIANA IN NOME ITALIANO100% LA CORTE SUPREMAD AS AZIONE Oggetto IMPUGNAZIONEDI SEZIONE SECONDA CIVIL DELIBERAZION OF SEMBLEARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BG.N. 424/00 Dott. Mario SPADONE Presidente Cron..27294 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1981 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud.10/04/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig.-Sole per diritti € 155 SENTENZA 10 LUG. 2002 il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ZI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. DNP ANTONIO FUSILLO, che lo difende unitamente agli per-diritti € 455 10 LUG 2002 avvocati GIUSEPPE SPERI, LUISELLA SPECCHER, giusta IL CANCELLIERE delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copla studio F1dal Sig. contro per diritti € 155 COND VITTORIA B ROVERETO in persona dell'Amm.re p.t. ; 11. 10 LUG 2002 IL CANCELLIERE intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 418/98 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Richiesta copia studiocopia 2002 TRENTO, depositata il 07/11/98; dat Sig. 46 558 udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti € 455 1. PLUG 2002 -1- udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Condominio Vittoria B di Rovereto chiese al Tribunale di Ro- vereto, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna del condomino UI ZI al pagamento di lire 6.741.000, somma della quale risultava essere debitore in base alla deliberazione assembleare condominiale del 19 marzo 1991, con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo 1989-1990 e quello preventivo 1990-91. UI ZI pagò quanto richiestogli, ma propose (con atto noti- ficato il 10 dicembre 1991) opposizione: affermò che il suo debito, per le ragioni nel dettaglio esposte, in realtà ammontava a sole lire 2.000.382 lire;
ed eccepì in compensazione dei controcrediti che a sua volta vantava nei 3 confronti del condominio. Quest'ultimo si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione, os- servando, tra l'altro, che UI ZI non aveva impugnato le deliberazioni assembleari di approvazione dei bilanci detti. Successivamente, con distinto atto di citazione, UI ZI im- pugnò poi la deliberazione assembleare condominiale del 2 marzo 1992 con cui era stato nel frattempo approvato il bilancio consuntivo 1990-1991, e con la quale il condominio, oltre a ribadire il suo credito per cui aveva otte- nuto la detta ingiunzione di pagamento, aveva anche affermato altro suo ul- teriore credito nei suoi confronti, di lire 6.028.850, per spese relative all'impianto centralizzato di riscaldamento. Il condominio si costituì, e chiese il rigetto di tale impugnazio- ne. b 3 - Il Tribunale di Rovereto, riunite le due cause, pronunziò senten- za con cui rigettò l'opposizione di UI ZI al decreto ingiuntivo, ed ac- colse per quanto di ragione la sua domanda formulata con il successivo atto di citazione. Il Tribunale osservò in particolare che non poteva esaminare le ragioni allegate da UI ZI a sostegno della sua opposizione, perché quest'ultimo non aveva tempestivamente impugnato la deliberazione as- sembleare del 19 marzo 1991, innanzi menzionata. Quanto poi all'impugnazione della deliberazione assembleare del 22 marzo 1992, il Tribunale affermò che il condominio non aveva titolo per addebitare nuovamente a UI ZI la somma che aveva richiesto con il decreto ingiuntivo, e della quale aveva comunque ottenuto il pagamento. Affermò inoltre che le spese sostenute per la riattivazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento (disattivato a seguito del distacco da esso de- gli appartamenti degli altri condomini, e riattivato in virtù di un provvedi- mento giudiziale chiesto ed ottenuto per l'appunto da UI ZI) andava- no poste a carico di tutti i condomini, e non solo di quest'ultimo, rimasto il solo condomino a servirsi di esso;
e che a suo esclusivo carico restava inve- ce la spesa sostenuta per acquistare il combustibile necessario per il funzio- namento del detto impianto, del quale egli soltanto si era avvalso. UI ZI propose appello, e censurò sia il rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo, sia quest'ultima statuizione, sostenendo che il distacco degli appartamenti degli altri condomini dall'impianto cen- tralizzato di riscaldamento aveva determinato uno squilibrio nel suo funzio- namento e nel consumo del combustibile, e che tutto il condominio doveva b dunque farsi carico della maggior spesa che gli era stata addebitata per l'acquisto del combustibile, rispetto a quella addebitatagli in passato. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigra- fe (7 novembre 1998), ha rigettato tale impugnazione. Ha in particolare ribadito che l'esame delle ragioni per cui UI ZI aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo era precluso, dal momento il credito vantato dal condominio aveva riscontro in una delibera- zione assembleare che non era stata tempestivamente impugnata, e della quale l'opponente non aveva allegato la nullità. Ha inoltre affermato che UI ZI non aveva provato che il distacco degli appartamenti degli altri condomini dall'impianto centralizzato di riscaldamento aveva determinato lo squilibrio nel funzionamento da lui affermato, ed il conseguente maggior consumo del combustibile che gli era stato addebitato, osservando in particolare che, se maggiore che in passato era stata per lui la spesa per il suo acquisto, non tutto quello che era stato acquistato era stato poi consumato, essendone residuata una parte nella ci- sterna, disponibile per consumi futuri. UI ZI ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per due motivi. Il condominio non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso UI ZI censura la sen- tenza impugnata per aver rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo che il condominio aveva ottenuto in virtù della deliberazione assembleare del 19 marzo 1991. Il ricorrente ripropone tutti gli argomenti sui quali ha fondato la sua opposizione al decreto ingiuntivo opposto, e denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1123, 1135 e 1137 cod. civ., nonché vizi di motiva- zione. Il motivo è inammissibile, perché non prende in esame, e non censura, la ragione per cui (l'opposizione proposta si risolveva in una inammissibile impugnazione tardiva della detta deliberazione assembleare allegata a fondamento della richiesta di ingiunzione) sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno affermato che tali argomenti non poteva- no essere esaminati. Con il secondo motivo del suo ricorso UI ZI censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua opposizione alla deliberazione assembleare del 22 marzo 1992, che gli aveva addebbitato per intero la spe- sa sostenuta per l'acquisto del combustibile necessario per il funzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento, maggiore di quella da lui so- stenuta in passato, quando tale impianto era utilizzato dagli altri condomini, i quali ne avevano provocato uno squilibrio funzionale, con il distacco dei loro appartamenti. Il ricorrente sostiene che tale maggior spesa è stata accertata dal consulente tecnico di ufficio, che ne ha addirittura determinato l'ammontare, e che la Corte d'appello di Brescia, pur ritenendo condivisibile per altri aspetti la relazione del perito, ha senza ragione disatteso le sue indicazioni al riguardo. Denunzia pertanto vizio della motivazione. Anche questa seconda censura è inammissibile. La Corte d'appello di Brescia ha esposto la ragione per cui ha affermato che la maggior spesa per l'acquisto del combustibile, accertata dal consulente tecnico di ufficio, non prova un maggior consumo dell'impianto centralizzato di riscaldamento del condominio (e quindi lo squilibrio del suo funzionamento conseguente al distacco da esso degli appartamenti degli altri condomini, che in tesi legittimerebbe la pretesa del ricorrente), laddove ha osservato che una parte di esso non è stata consumata, ed è rimasta nella ci- sterna a disposizione del ricorrente, per far fronte ai consumi futuri. Tale osservazione, che certo dà conto della decisione censurata, il ricorrente non ha censurato, e nemmeno riferito. Nulla sulle spese, perché il condominio non ha svolto attività di- fensiva. 1097129, 11 456T 20,66
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. TOT. 149.77 Roma, 10 aprile 2002 7,0 8065 1 Il presidente 7 164,7 (Mario Spadone) Epito Cioffy L'estensore Shadow Carlo 2 AGO IL CANCELLIERE LLE 005 Pagio Talarico AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA: Tolo Zo ENTRATE 2005 versate €/51177 Registrate in gero 1... AGD CANCELLERIADEPOSITAT LUG. 2002 Roma 177 IL CANCELLIERE C1 часета al 杰 iziert Gudiziar QOICHIN!