Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7864 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
ITALIANA I D BBLICA , O BOLL 10 TASSE E DEL POPOTITA I T. D A R , ST SA ELL'A E O SP 5 P I IM D N. N SI G A O 3 D 7 SEN A E 1/8- D T E EN I 1 O, A ES R E T IRITTO G IS TE SU R EG SSAZIONE G E L Oggetto R D ELLA SEZIONI UNITE CIVILÎ D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VESSIA - Primo Presidente f.f.- Dott. Aldo R.G.N. 14206/00 Cron. 18106 AMIRANTE Presidente di sezione- Dott. Francesco - CARBONE Presidente di sezione Dott. Vincenzo Rep. - - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Ud. 15/03/01 - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE - - Consigliere Dott. Ugo VITRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NA GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 54, presso lo studio dell'avvocato IO SFERRA CARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
-- ricorrente- contro 2001 PROVINCIA DI LATINA, AVALLONE CARLO, BAIANO CLORINDA, 126 NC EN, HI M. ANTONIETTA, BONI -1- AL, SU IO, TT DO, DI TR IA, IN AN, LA CA IT, NI SE, MA OM, NOTA AR, NO TT, CATO SI, RL AN, BA OM, IC CE;
-- intimati per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitva n. 328/00 del Tribunale amministrativo regionale di LATINA, depositata il 107/5/2000, avverso l'ordinanza deifinitiva del Tribunale di Latina, Sezione lavoro;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato AN SFERRA CARINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. VA LO CASCIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dott. GAETANO LA NA, funzionario in servizio presso l'Amministrazione Provinciale di Latina con il 10^ livello retributivo, con ricorso n. 502 del 1998 ha impugnato davanti al T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, la delibera 25/3/1998 n. 89 con cui la Giunta provinciale di Latina aveva approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 1998 e individuato i dirigenti responsabili dei settori e dei servizi, collocando il LA NA nel Settore terzo, Servizio di promozione culturale e rapporti con l'Università. Successivamente, il succitato LA NA, con il ricorso n. 197 del 1999, davanti allo stesso T.A.R., ha impugnato il provvedimento del 15/1/1999 con cui il Presidente della medesima Amministrazione provinciale ha assegnato gli incarichi dirigenziali per l'anno 1999, destinandolo al Settore Settimo, Servizio di promozione culturale. Riuniti i ricorsi, il giudizio è stato trattato e deciso nei confronti della Provincia di Latina, costituita, nonché delle seguenti parti, non costituite: RA SC, AT LI, RE HI, Aldo ET, AL La RO, LO AN, Francesco CA, GI IL, VA ZO, RL LO, AN OT, ON ON, M. TO CC, AN Di TR, VA ROto, GI MA, AN IA, MO Di CO e OM TT. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 328 del 10/5/2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 197/99 ed ha accolto quello n. 502/98, annullando la deliberazione della Giunta Provinciale di Latina 25/3/98 n. 89 nella parte concernente l'assegnazione degli incarichi dirigenziali. In sostanza il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione (alla luce della norma di cui all'art. 45, 17° comma d.lgs. 31/3/98 n. 80, che prevede il termine del 30/6/98 oltre il quale far decorrere la nuova competenza giurisdizionale del giudice ordinario in materia di pubblico impiego prevista dall'art. 29 dello stesso d.lgs) in ordine al secondo ricorso del 5/3/99, perché concernente una deliberazione che ha iniziato a produrre i suoi effetti nel 1999, quindi successivamente al 30/6/98; l'ha invece affermata sul primo ricorso del 25/5/98, avente ad oggetto una delibera che ha iniziato a produrre i suoi effetti prima del 30/6/98, accogliendolo nel merito. Per quello che ancora rileva, il T.A.R. ha ritenuto, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ininfluente che il provvedimento impugnato avesse effetti più ampi, rispetto alla determinazione del rapporto di lavoro del ricorrente, e cioè quale un provvedimento di organizzazione concernente l'assegnazione degli incarichi a tutti i dirigenti in servizio. Dal canto suo, con ordinanza in data 28/10/1999, il Tribunale ordinario di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del G.A. sulla domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta dallo stesso LA NA (con ricorso n. 463 del 20/7/1999) volta ad essere assegnato a un settore della pianta organica della Provincia di Latina in conformità della o llat sua posizione di Dirigente Capo, Settore di 10° livello, del medesimo Ente. u n كل a Il suddetto Tribunale ha motivato la sua decisione con il presupposto ه rilievo che la controversia era riconducibile al potere di organizzazione della P.A. e, quindi, devoluta alla giurisdizione del G.A., senza che alla relativa declaratoria fosse di ostacolo lo ius superveniens del d.lgs. 31/3/98 n. 80. Tutto ciò premesso il LA NA ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 362, 2° comma, n. 1 c.p.c., al fine di vedere risolto il conflitto negativo di giurisdizione tra la suddetta ordinanza del Tribunale del Lavoro di Latina del 28/10/99 e la sentenza del 10/5/2000 del T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina. Il ricorso è stato notificato l'1/7/2000 alla Provincia di Latina, nonché a RL LO, LO AN, RE HI, M. TO CC, ON ON, AN IA, Aldo ET, AN Di TR, RA SC, AL La RO, GI MA, OM TT, AN OT, AT LI, VA ROto, VA ZO, OM DI, SC Vicario. Nessuna delle parti intimate si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Infatti il preteso conflitto negativo di giurisdizione viene denunciato tra una sentenza del T.A.R. del Lazio (declinatoria della giurisdizione con riguardo al secondo ricorso del 5/3/99, relativo ad una deliberazione produttiva di effetti nel 1999: art. 45, 17° co., d.lgs. n. 80 del 1998) ed un'ordinanza resa dal Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro in sede di procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. Ora è noto che con recente ma ormai consolidato indirizzo le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso la possibilità di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del procedimento cautelare e, cioè, sia nel caso in cui sia stato emanato il provvedimento (sent. 6595/95), ovvero sia stata rigettata la relativa istanza (a seguito della sent. 253/94 della Corte cost.), sia durante lo svolgimento del medesimo procedimento (sent. 2465/96). A sostegno di questo nuovo indirizzo che, superando una risalente giurisprudenza, ha trovato l'approvazione della dottrina maggioritaria, si è rilevato che la Corte di cassazione, adita in sede di regolamento preventivo, effettua in anticipo quel controllo che, di norma, le è devoluto successivamente con il ricorso ordinario avverso il provvedimento definitivo. Ed allora, una volta esclusa la ricorribilità dei provvedimenti cautelari, a causa della loro provvisorietà e strumentalità, deve parimenti escludersi l'ammissibilità del regolamento preventivo, che consentirebbe alla Corte di risolvere la stessa questione di giurisdizione preclusa in sede di ricorso avverso il provvedimento conclusivo del procedimento. In virtù delle esposte considerazioni, non è nella specie ravvisabile un vero e proprio conflitto negativo di giurisdizione ed il ricorso ex art. 362, 2° co. n. 1, c.p.c., va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituite le parti intimate.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per lespese. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL P. PRFESIDENTE AGG. llamvemis Schewoon # Collaboratore Al Cancellert. ошие Depositato, in Cancelleria 1 1 GIU. 2001 Roma, li IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Oll ie ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533