Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 1
Commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2010, n. 15137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15137 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/03/2010
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1061
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 11510/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB SI N. IL 28/03/1971;
avverso la sentenza n. 2338/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO Filiberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per correggersi la pena detentiva in mesi 6 giorni 20 di reclusione e la pena pecuniaria di Euro 500. Inammissibilità nel resto;
Udito il difensore Avv. Lepri Marco del Foro di Roma che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Il difensore di BE SI ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di tentata estorsione della somma di Euro 4 pretesa con violenza e minaccia portata con un bastone di ferro come compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo ed ha ridotto la pena a mesi 7 di reclusione ed Euro 500 di multa considerando le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n.
4. Deduce violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento del fatto con riferimento al diniego della diminuzione di pena prevista per la desistenza dall'art. 56 c.p., comma 3, essendosi l'imputato allontanato solo perché "notato" da altre persone, fatto che non può essere considerato "fattore esterno idoneo ad interferire con l'azione delittuosa. Con altro motivo deduce sussistere la minore ipotesi di cui all'art. 393 c.p., avendo preteso il giusto compenso per l'attività di custodia prestata. Lamenta anche l'erronea diminuzione della pena detentiva per il rito abbreviato in misura inferiore ad un terzo, mentre la pena pecuniaria base per il delitto tentato è stata dal giudice di merito fissata in Euro 1.400, misura superiore alla minima di Euro 1.377.
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la desistenza volontaria è una esimente di carattere speciale che trova fondamento nella considerazione utilitaristica di politica criminale secondo cui è opportuno mandare impunito il colpevole di un reato tentato per incentivare l'abbandono di iniziative criminose e per la considerazione che l'agente, il quale volontariamente desiste, dimostra una ridotta volontà criminale. Di conseguenza, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell'agente limitandone la libera determinazione. La determinazione del soggetto agente di non proseguire nell'azione criminosa si deve formare senza l'influenza di cause esterne che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana. (Cass. 2, 29.9.09 n. 41484, depositata 28.10.09, rv. 245233; Cass. 1, 29.5.97 n. 5037, ud. 8.4.97, rv. 207647; Cass. 6, 18.7.95 n. 7937, ud. 10.3.95, rv. 202577). Nel caso in esame la corte territoriale ha escluso la volontarietà dell'allontanamento del prevenuto e quindi il desistere di costui dalle minacciose e violente pretese in quanto è stato accertato che la fuga del prevenuto è stata conseguenza del "sopraggiungere di gente". Le doglianze al riguardo avanzate sotto il profilo del difetto di motivazione e di travisamento del fatto sono manifestamente infondate. Al riguardo l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nè la rispondenza delle vantazioni probatorie può essere oggetto di analisi ai fini del riconoscimento del vizio del travisamento del fatto, vizio che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità in quanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e); l'accertamento di detto vizio richiede pertanto la dimostrazione da parte del ricorrente della avvenuta rappresentazione al giudice di merito degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come gli elementi siano stati valutati (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207945). Il giudizio di legittimità ha per oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati della interpretazione delle prove costituenti i fondamenti della decisione siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. 1, 10.2.00 n. 94, c.c. 10.1.00, rv. 215336; Cass. 2, 20.9.94 n. 3695, c.c. 13.9.94, rv. 198818). Nella concreta fattispecie l'assunto del ricorrente è assertivamente diverso da quanto accertato in fatto dal momento che il giudice del fatto ha accertato che fu l'intervento di altri a determinare l'allontanamento non spontaneo del prevenuto. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È principio di legittimità rimasto costante nelle decisioni di questa Corte che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione possono avere in comune la materialità del fatto distinguendosi comunque nell'elemento intenzionale, che nell'estorsione è rivolto a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto preteso non è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario l'agente è animato da una spinta psicologica di realizzare una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata che potrebbe formare oggetto di una vertenza giudiziaria (Cass. 2, 15.10.96 n. 9121, ud. 19.4.96, rv. 206204;
Cass.
7.4.94 n. 4025, ud. 30.11.93, rv. 197397; Cass. 2, 20.1.89 n. 610, ud. 11.3.88, rv. 180215). La minaccia integrante elemento costitutivo del delitto di estorsione si ha anche quando si fa uso di mezzi giuridici per scopi diversi da quelli per i quali sono stati apprestati dalla legge. Nell'estorsione la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere di ingiustizia quando sia posta in essere non già per esercitare un diritto, bensì con il proposito di coartare la volontà di altri per conseguire fini illeciti (Cass. 2, 23.3.92 n. 3380, ud. 24.9.91, rv. 189950). Nel caso in esame non solo la pretesa era illegittima, trattandosi di posteggiatore non autorizzato, ma anche portata con gli illeciti mezzi della violenza e della minaccia. Il ricorso in ordine alla quantificazione della sanzione detentiva è fondato in quanto è stato errato il calcolo per la diminuzione di un terzo della pena della reclusione per il rito abbreviato (mesi 10 ridotta di un terzo è pari a mesi 6 e giorni 20). È invece irrilevante, stante le ulteriori discrezionali diminuzioni per le attenuanti, l'erronea indicazione della pena base della multa in misura di 20 Euro superiore al massimo, massimo che non è stato superato in concreto, appunto in forza delle tre diminuzioni operate dal giudice di merito.
P.Q.M.
Visto l'art. 619 c.p.p. rettifica la pena detentiva inflitta determinandola in mesi 6 e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010