Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2002, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
ee 65818 043 2 1/02 REPUBBLICA Oggetto: Imposta sui redditi - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Accertamento LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 15362/1999 Cron. 10103 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Mario Delli Priscoli Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud. 09.10.2001 Consigliere Dott. Massimo Oddo Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor AN ON, rappresentato e difeso dall'avv. Gio- vanni De Riso, giusta mandato a margine del ricorso, ed elettivamente do- miciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Lupis, in Roma, Viale Mazzini 6; ricorrente - contro l'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO I UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1963 1 N. 65818 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 13 maggio 1998 n. 191/31/98, depositata il 12 giugno 1998; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001 dal cons. Achille Meloncelli;
udito per il ricorrente l'avv. Stefano Lupis, delegato dall'avv. Giovanni De Riso;
udito per il Ministero delle finanze l'avv. De Stefano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor AN RD ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 13 maggio 1998 n. 191/31/98, depositata il 12 giugno 1998, che ha respinto l'appello del contribuente e, in parziale accoglimento dell'appello del I Ufficio delle im- poste dirette di Milano, ha determinato il reddito imponibile del 1979 ai fini dell'Irpef in £ 130.000.000, Ilor di conseguenza e penalità nella misura mi- nima edittale, con compensazione delle spese.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il I Ufficio imposte dirette di Milano notifica al signor AN Verdi- glione l'avviso di accertamento n. 151/85 relativo all'IRPEF e all'ILOR del 1979, con il quale, in base ad accertamento sintetico ex art. 38 DPR 29 set- tembre 1973, n. 600, si rettifica la dichiarazione presentata per il 1979, ele- vando il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF da £ 4.997.000 a £ 261.891.000, ed il reddito imponibile dichiarato ai fini dell'ILOR da £ 868.000 a £ 257.627.000; 2 il ricorso del contribuente è parzialmente accolto dalla Commissione tribu- taria di primo grado di Milano con sentenza 13 maggio 1987, n. 6624/01/87, la quale fissa il reddito da lavoro autonomo in £ 90.000.000; contro la sentenza di primo grado propongono appello sia il contribuente - sia l'Ufficio; la Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza 13 maggio 1998, n. 191/31/98, respinge l'appello del contribuente e, in parziale acco- glimento di quello dell'Ufficio, ridetermina il reddito in £ 130.000.000 ai fi- ni dell'IRPEF e, di conseguenza, ai fini dell'ILOR.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 13 maggio 1998, n. 191/31/98, è così motivata: - dall'esame complessivo dei fatti e dagli elementi emersi anche in sede di procedimento penale si può pacificamente ritenere che la capacità contribu- tiva del signor AN RD non poteva essere quella risultante dal- la dichiarazione dei redditi relativa al 1979, pari a £ 5.132.000, comprensivo del reddito dei fabbricati;
vi sono dei fatti incontestabili, quali la notorietà del professionista, il teno- re di vita goduto, l'abitazione nel centro di Milano, che da soli mettono in evidenza l'esistenza di un notevole contrasto tra reddito dichiarato e capacità contributiva del soggetto, tali da giustificare, da parte dell'Ufficio, un accer- tamento ai sensi dell'art. 38.4 DPR 29 settembre 1973, n. 600; agli elementi sopra esposti, di cui fa menzione anche l'Ufficio nel quanti- ficare il reddito sintetico in capo al contribuente, si aggiungono, poi, una se- rie di operazioni finanziarie mediante acquisizione di quote sociali o parte- cipazioni od aumenti di capitale sociale in varie società indicate nell'accer- 3 tamento;
tali operazioni nominalmente fanno capo alle associazioni culturali per le quali il signor RD risulta aver agito in qualità di fiduciario, ma in realtà non sempre e in ogni caso si può riconoscere al contribuente una mera funzione rappresentativa e fiduciaria nei finanziamenti e nelle sot- toscrizioni di quote effettuate nelle varie società collegate alla AZ RD (vedi il caso di sottoscrizioni in società Consult srl e Cooperati- va Editrice Culturale SPIRAL/VEL Srl); - invero, dagli atti e dagli statuti delle associazioni risulta una posizione di dominio attribuita al signor RD, vuoi come presidente, vuoi nella durata della carica, vuoi nei poteri attribuiti per l'accoglimento delle doman- de di iscrizione e nella designazione degli organi delle associazioni;
poiché il contribuente era la figura preminente in tali associazioni cultura- li, inequivocabilmente egli ne era l'effettivo responsabile ed era l'effettivo gestore dei loro mezzi finanziari, dei quali, fra l'altro, non è stata dimostrata e documentata l'effettiva provenienza;
- in tale contesto, poiché le associazioni facevano capo al signor Verdiglio- ne, non si può totalmente escludere che buona parte dei loro fondi fossero nella piena disponibilità del contribuente e come tali siano a lui attribuibili;
- per i motivi esposti l'appello del contribuente viene respinto, perché l'accertamento operato si giustifica in quanto il reddito dichiarato non risul- ta congruo rispetto al reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica in relazione ad elementi indicativi della capacità contributiva ed a circostanze di fatto certi;
- peraltro, poiché non è possibile attribuire al signor RD la disponi- bilità al 100% dei mezzi finanziari delle associazioni, il reddito imponibile accertato dall'Ufficio è rideterminato in £ 130.000.000. 2.1. Nel suo ricorso per cassazione il signor AN RD fa valere la carenza di motivazione e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600. 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia accolto il suo ricorso e che sia cassata la sentenza impugnata per difetto di motivazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale di Milano e con la condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
3.1. Il Ministero delle finanze resiste con controricorso.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia rigetta- to, con vittoria delle spese di lite. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico, articolato motivo di ricorso il signor AN RD denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe incorsa anche in violazione e/o in falsa applicazione dell'art. 38 DPR 29 settembre 1973, n. 600. 4.2. Nell'unico, articolato motivo si espongono due specie di argo- mentazioni: la prima si riferisce all'ipotizzata illegittimità dell'esercizio del potere di accertamento sintetico ex art. 38.4 DPR 29 settembre 1973, n. 600; la seconda si riferisce, invece, alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'accertamento sintetico, il ricorrente sostiene che il relati- vo potere sarebbe stato esercitato in assenza dei presupposti indicati dall'art. 38.4 DPR 29 settembre 1973, n. 600. Al riguardo, però, si deve osservare che, mentre la Commissione tributaria regionale ha indicato con esattezza i fatti certi che hanno indotto l'Ufficio a ritenere che tra il reddito dichiarato e quello accertabile esistesse un discostamento superiore al quarto (vedi retro punto 1.3), il contribuente si limita a formulare una serie di considerazioni che si caratterizzano per l'estrema genericità. Infatti, a mettere in luce il di- fetto dei presupposti per l'esercizio del potere di accertamento sintetico non serve affermare: che la Commissione regionale ... si riferisce soltanto a quanto assunto induttivamente dalla polizia tributaria>>; che nel caso in discussione non vi è alcuna certezza di capacità di accumulo e risparmio di importi che l'Ufficio assume essere stati investiti in via diretta nelle predette associazioni>>; che appaiono evanescenti i riferimenti operati nelle sen- tenze sia di primo che di secondo grado alla notorietà del ricorrente, al teno- re di vita ed all'abitazione nel centro di Milano>>; che le considerazioni in base alle quali i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Mila- no hanno ritenuto attribuibili al ricorrente i finanziamenti effettuati nei con- fronti delle associazioni culturali risultano essere del tutto apodittiche ed ar- bitrarie>> Si tratta, come risulta di per sé evidente, di lagnanze che, lungi dal mettere in risalto la mancanza dei presupposti per l'accertamento sinteti- co, mirano ad ottenere un ulteriore esame del merito della controversia, che non è consentito al giudice della legittimità. Per questa parte, dunque, il mo- tivo d'impugnazione è inammissibile. Infondata è, invece, la censura relativa alla carenza di motivazione. Infatti, una volta riconosciuta la legittimità dell'esercizio del potere di accer- tamento sintetico, la Commissione tributaria regionale, in ordine alla dispo- Me 6 nibilità dei mezzi finanziari delle associazioni indicate nell'accertamento, ha specificamente e coerentemente esposto le ragioni per le quali, in ben de- terminati casi (Consult srl e Cooperativa Editrice Culturale SPIRAL/VEL srl), riconosce al ricorrente una mera funzione rappresentativa e fiduciaria nei finanziamenti e nelle sottoscrizioni di quote nelle varie società collegate alla AZ RD. Proprio sulla base di questa e delle altre diffu- se argomentazioni addotte nella motivazione della sentenza impugnata, la determinazione del reddito, operata dalla Commissione tributaria regionale in una misura diversa sia da quella effettuata dall'Ufficio in sede di accerta- mento sia da quella stabilita dal giudice di primo grado, si sottrae alla censu- ra di carenza di motivazione.
5. L'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi addotti nel ricorso ne comportano il rigetto.
6. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, che determina in £ 3.150.000, di cui £ 3.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2001. Il Presidente Il relatore ed estensore Mulancell DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7