Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA E DEL POPOL ITA NO0 3 142/ 03 4 LA COR Oggetto 1 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 9240/00 Cron. 7186 Consigliere - Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ua. 26/06/02 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente 317 SE NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato ē difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti - ricorrente contro in persona del legale S.P.A. MAGNETI MARELLI pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 rappresentante Faravell, 22 ROCK ARENA REI, presso studio 3063 in ROMA VIA -1- dell'avvocato TAMAJO DE LUCA, che lo rappresenta e ¡ difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 2611/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 30/04/99 R.G.N. 443/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
l'Avvocato BOURSIER NIUTTA per delega DE LUCA udito TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 Tribunale d Torinc, Sez ona lavoro, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la opposizione proposta daila 8.p.a. AG MA a decreto ingiuntivo de Prelore di Torino, quanto emesso 50 ricorso de l'INPS, r tenendo, costituito all'oggetto della controversia, dall'accertamento dell'obbligo contributivo per le spese sostenute, Tei corec del 1993 dalia Società Care 10 po assorbita dalla MA, Der luogo di servizio di trasporto cei lavoratori a j lavoro, che la normativa legislativa di riicrimento doveva ravvisarsi sia nell'art. 17 do. d. ivo г.503/92. per il quale era espressamente provista esenzione CO!1 decorrenza dall'1.1.94, sia dall'art.
6. CO. 8 ter, del d.1. 1.148/93 convertito in legge П.236/93 che aveva definitivamente eslego l'esenzione, anche ai period! anteriori al 1993. Pe 11 periodo intermedio, coincidenze con quello ci si riferiva la ca sa, il Tribunale riloneva dovesse ugualmente operare la esenzione contributiva tenuto conto, oltre che deila necessità di ev tare soluzioni interpretative contrasian.i Con 1'intent Regis, legislatore del 1993 della formulazione usata dal 3 che COI l'espressione "anche" Aveva voluto tare riferimento tanto al periodo anteriore all'1.1 9.3 quanto al periodo successivo, con ciò articipando e generalizzando аl'esenzione poi Labilita decorrere dali'1.1.94. Avversc ques..a decisione consurandola Derricorre per Cassazione 1' INES violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso la Società inlimata. MOTIVI DELLA DECISIONE violazione 1'Istituto ricorrenteDeduce dell'art. 12 deila logge n.153/69, dell'art. lett. della legge n.241/92, dell'art. 17 del dlgs 8 ter celia leggo 503/92 е dell'art. 8, CO assumendo che tali disposizioni devono n.236/93, interprelarsi, contrariamente a quarto deciso dal Tribunale, secondo la univoca © chiara volontà di delimitare i periodi di tempo por qual è stata disposta ja esenzione contributiva, cosi che il logico appare i significato attribuit.> dallo stesso Tribunale alla espressione "anche", di cui celia legge I1.1.236/93, inall'art. 6, 00. ter quanto tale espressione considerata successione 1 solo nal tempo delle norme, può ave.e significato di estendere 'esenzione ai periodi [anteriori al 1 gennaio 1993, ferma restando, per 4 il periodo in questione l'applicabilità del regime generale provisto dall'art. 22 della legge n.163/69. Ritiene la Corte di non condividere tale assunto C che, а di Là di na interpretazione atreltamonte ed esclusivamente letterale de l'inciso anzidette, la ratio do la successiva disciplina della csenzione stala quella di lina generalizzazione temporale del bene 0, come dimostrato dal fatto che, oopo avorne Ejesato decorrenza dal 1° gennaio 1994, il legislatore ha ancie 31 periodi anteriori inteso es Lenderlo Con a consequenza che la sospensione (all'1.1.93), medesimo, im Latamonte all'anno del beneficio due Lermini, appare una Compreso Tra contraddizione estranea alla volontà legislativa. Oltre a doversi sottolineare l'irrazionalità di un sistema che apparirebbe caratterizzato Una alternanza tra un regime speciale ed 1111 stretta regime gencrale, ove si dovesse condividere la tesi del ricorrente, circa 1'operatività dell'art. 12 della legge n.153/69 nell'anno compreso tra il 1° il 1° gennaio 1994. Fer questigennaio 1993 motivi a Corle rigella il ricorso compons a por giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità. La Corte Così deci
P.Q.M.
rigetta il ricorso, compersa e spese. so in Roma il 26 giugno 2002. il Presidente:Applifun lunath M en likeverde Il Cops. extensore: IL CANCELLIERĘ. Deposita Cancelleria (3/3/2003) 188 2003 Oggi, I CANCELLIERE