Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 10776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10776 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
10776-26
Composta da TA De CI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte by imposto dalla legge
-Presidente-
Sent. n. sez. 199/2026 C.C. 05/03/2026 R.G.N.1687/2026
NA LO
NI IO
LA Di IC NI
LA LL
-Relatrice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De RO VI, nato in [...] il [...]
avverso il provvedimento del 23/10/2025 del Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA LL;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Castrovillari, con cui era stata rigettata la istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presentata da VI De RO, imputato e condannato, nel corso del primo grado di giudizio, per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie e delle figlie conviventi.
2. Avverso tale provvedimento, VI De RO ha presentato ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, con cui ha dedotto:
- violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omessa valutazione della gravità indiziaria;
- violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato, della personalità dell'imputato, soggetto anziano e incensurato, della cessazione della convivenza, del buon comportamento assunto e di una serie di elementi fattuali puntualmente allegati;
- violazione di legge, in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare la adeguatezza e proporzionalità di misure cautelari meno afflittive, parimenti in grado di preservare eventuali esigenze cautelari, ancora ravvisabili;
- violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per errata qualificazione giuridica del fatto - reato;
violazione di legge, in relazione all'art. 309 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione per avere il Tribunale omesso di valutare specifiche deduzioni difensive;
violazione dei principi costituzionali e convenzionali in tema di proporzionalità della misura degli arresti domiciliari.
3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata -il Pubblico Ministero ha inoltrato requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e il quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente afferendo alla gravità indiziaria e alla rilevanza penale delle condotte in contestazione, sono manifestamente infondati.
2.1. In tema di provvedimenti de libertate, la sopravvenienza di una sentenza di condanna, in ordine ai fatti per i quali sia stata emessa una misura cautelare, esonera il Giudice di rinvio dall'esame del materiale indiziario: l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 - sino al punto da porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel procedimento principale, stante la relazione
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strumentale esistente tra i due procedimenti (così Sez.1, n 13040 del 23 gennaio 2001, Avignone, Rv. 218582; Sez. 2, n 5988 del 23/01/2014, Paoloni, Rv.258209) 2.2. Nel caso in esame, dunque, l'avvenuta condanna di VI De RO per il delitto di maltrattamenti in famiglia, nel corso del giudizio di primo grado, costituisce una preclusione processuale alla rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello incidentale de libertate, trattandosi di una decisione che contiene una valutazione nel merito così incisiva da assorbire in sè l'apprezzamento dei gravi indizi e da non consentire una differente qualificazione giuridica del fatto- reato.
3. Il secondo motivo - inerente alla attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato è generico, reiterativo di temi già congruamente vagliati e declinato in fatto.
3.1. Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. Il pericolo di reiterazione va poi accertato non solo con riferimento alla commissione di reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità
esecutive.
3.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale regula iuris. Con considerazioni solidamente ancorate alle emergenze degli atti processuali e scevre da manifesta irragionevolezza, ha ravvisato la ritenuta concretezza ed attualità di un elevato rischio di reiterazione criminosa. E ciò in ragione della sistematica ripetizione di condotte aggressive ed ingiuriose nei confronti delle persone offese, protrattesi per oltre trent'anni (con offese verbali quotidiane, con minacce continue di uccidere e con aggressioni fisiche) e divenute nel corso degli anni sempre più gravi, tanto che nel 2017 il De RO aveva persino tentato di strangolare la moglie. Correttamente, dunque, i Giudici della cautela hanno ritenuto che il decritto modus agendi fosse sintomatico dell'assoluta incapacità del ricorrente di controllare i propri impulsi e che la sopravvenuta separazione personale tra i coniugi non eliminasse il concreto rischio di ulteriori condotte violente. Ed infatti, in relazione a tale ultimo aspetto, particolarmente valorizzato nel ricorso, occorre altresì evidenziare che le condotte vessatorie nei confronti del
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coniuge, sorte in ambito domestico, allorchè proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, vanno comunque qualificate ai sensi dell'art. 572 cod. pen. in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, e ciò a prescindere dalla convivenza (Sez. 6, n. 45400 del 4 30/09/2022, R., Rv. 284020). La prospettazione difensiva, inoltre, non tiene conto della omogeneità tra il delitto di atti persecutori e di maltrattamenti, trattandosi di delitti qualificabili entrambi di violenza di genere e con vittima determinata (Sez. 6, n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023, C., non massimata). Non considera, infine, che la finalità della misura cautelare è quella di evitare il concreto e attuale pericolo della commissione di gravi delitti, con uso anche di mezzi di violenza personale o comunque della stessa specie di quello per cui si procede, condizioni sussistenti in relazione ai delitti di cui all'art. 612- bis cod. pen. e all'art. 572 cod. pen.
3.3. Peraltro, è il caso di ribadire come l'Autorità giudiziaria, per arginare o escludere il rischio di reiterazione del delitto di violenza di genere, è obbligata ad intervenire esclusivamente sull'autore, affinché non commetta ulteriori condotte illecite (Corte EDU sentenza TA
contro
Italia del 2 marzo 2017; I.M. e altri
contro
Italia del 10 novembre 2022; LA
contro
Italia del 7 aprile 2022; M.S.
contro
Italia del 7 luglio 2022; De IO
contro
Italia del 16 luglio 2022).
3.4. Non è poi ravvisabile l'asserita illogicità della motivazione, nella parte in cui i Giudici della cautela hanno evidenziato la neutralità, ai fini della esclusione del pericolo di reiterazione, dell'adesione del ricorrente ad un percorso rieducativo. La valutazione è congrua, corretta e immune da profili di illogicità, calandosi in un contesto fattuale molto più complesso ed articolato, là dove il Tribunale ha stigmatizzato la mancata resipiscenza del De RO e la sua particolare propensione al controllo coercitivo e ad atteggiamenti di prevaricazione, essendosi le condotte incriminate protratte senza soluzione di continuità per un arco temporale significativo.
4. La censura, relativa alla scelta della misura, è manifestamente infondata. La trama argomentativa è priva di incongruenze, per la argomentata incapacità del De RO di contenere i propri impulsi violenti e l'inidoneità di misure meno afflittive a dispiegare un qualunque effetto deterrente. Il rispetto dei criteri di proporzione e di adeguatezza della misura risultano, in definitiva, compiutamente e logicamente argomentati.
5. Inammissibile per manifesta infondatezza è il quinto motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione per omissione.
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Il vizio di mancanza di motivazione è ravvisabile quando le argomentazioni poste a fondamento della decisione sono state omesse o sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello;
doglianze che debbono essere dotate del requisito della decisività (ex multis, Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Rv 272324; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv 257967). Nel caso di specie, la trama motivazionale su cui poggia l'epilogo decisorio è immune da vizi denunciati, avendo i Gludici, in modo congruo e niente affatto illogico, valutato e confutato tutte le deduzioni difensive.
6. Non è ammesso, perché non consentito dall'art. 606 cod. proc. pen., il motivo di ricorso, con cui è stata genericamente dedotta la violazione di norme della Costituzione (art. 111) e della Convenzione EDU (art. 6). Va infatti precisato che l'inosservanza di disposizioni della Carta fondamentale potrebbe soltanto costituire fondamento di questioni di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non sono state proposte;
oppure essere valorizzata per giustificare una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni di legge, cosa che nella fattispecie non è accaduta.
6.1. Analoga sorte incontrano le censure riguardanti le asserite violazioni di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso (così Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di VI, Rv. 261551). Ugualmente non è stata sollecitata in maniera specifica una lettura convenzionalmente orientata di altre determinata disposizioni dell'ordinamento nazionale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 2849 del 27/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284060).
7. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 05/03/2026
Il Consigliere estensore LA LL
Il Presidente TA De CI (there!
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente TA De CI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
20 MAR 2026
FUNZI
Dott.ssa pinz Cointele