Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
Il contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra deve essere inquadrato nello schema dell'affitto di beni immobili produttivi e non nella diversa figura contrattuale della locazione. Ne consegue l'inapplicabilità alle controversie relative a tale contratto del cosiddetto rito delle locazioni, regolato dall'art. 447 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 70 della legge 26 Novembre 1990, n. 353, mediante rinvio ad alcune disposizioni del processo del lavoro e concernente, anche nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 87 del D.Lgs. 8 Febbraio 1998, n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado, le sole controversie in materia di locazione o comodato di immobili (non più, nella nuova dizione, necessariamente urbani) e di affitto di azienda. Nè sono applicabili, nella materia di cui si tratta, il criterio di competenza territoriale del "forum rei sitae", previsto dallo stesso art. 447 bis del codice di rito,e la sanzione di nullità, ivi disposta, delle clausole di deroga a tale competenza, riferibile solo alle indicate controversie in materia di locazione e comodato di immobili ed affitto di azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IE RA SRL, in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IOFFREDI, difeso dagli avvocati LUCIANO GIORGI, MAURO BANDINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI RE, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GIAMMARIOLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1811/99 del Tribunale di VELLETRI, SEZIONE II CIVILE emessa il 21/7/1999, depositata il 04/11/99; RG. 2551/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Grosseto, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30.10.1998, RE BA conveniva davanti al Tribunale di Velletri la S.r.l. RA TA per sentir dichiarare cessato alla data del 31.12.1998 il contratto avente ad oggetto la concessione del diritto di escavazione di una cava di pietra sita nel Comune di Manciano (Grosseto), con conseguente condanna al rilascio.
La convenuta eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito indicando come giudice competente, ai sensi dell'art. 8, comma 2, n. 3, c.p.c. il Pretore di Orbetello, nel cui mandamento ricade il
Comune di Manciano, dovendosi ritenere nulla, ai sensi dell'art. 447- bis, comma 2, c.p.c., la clausola derogativa a favore del foro di
Velletri prevista dall'art. 16 del contratto di affitto. Il tribunale, con sentenza non definitiva del 4.11.1999, dichiarava la propria competenza. Argomentava che, avendo l'art. 87 del d.lgs. n. 51 del 1998 modificato l'art. 447-bis, con la soppressione del primo periodo del secondo comma doveva ritenersi implicitamente abrogata anche la previsione di nullità della clausola di deroga di cui al secondo periodo.
Avverso la sentenza la S.r.l. RA TA ha proposto regolamento di competenza, sostenendo la perdurante vigenza della sanzione di nullità.
Ha resistito, con memoria, il BA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre preliminarmente procedere alla qualificazione del contratto dedotto in giudizio.
2.1. Risulta dagli atti che il contratto ha ad oggetto la concessione del diritto di escavazione di una cava di pietra. Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C., il contratto che ha per oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra, che è un bene produttivo, deve essere inquadrato nello schema dell'affitto, e non nella diversa figura contrattuale della locazione, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili le leggi di proroga delle locazioni urbane, ne' la legge n. 392 del 1978, nella parte concernente la disciplina delle locazioni non abitative (sent. n. 3995/92; n. 11467/92; n. 6039/98), ne', in ragione della tassatività della previsione dell'art. 657 c.p.c., lo speciale procedimento per convalida di licenza o sfratto. Va, d'altra parte, escluso che nella specie sia configurabile un contratto di affitto di azienda, non risultando la preesistenza di una struttura organizzata di mezzi e beni per l'esercizio della cava di pietra.
2.2. Dalla suindicata qualificazione consegue l'inapplicabilità delle norme invocate dalla ricorrente.
Ed infatti, l'art. 8, comma 2, n. 3, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26.11.1990 n. 353, in vigore dal 30.4.1995, attribuiva al pretore, qualunque ne sia il valore, "le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto delle aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie".
A sua volta, l'art. 447-bis c.p.c. - introdotto dall'art. 70 della citata legge ed entrato in vigore in pari data - nel comma 1, regolava, mediante rinvio ad alcune disposizioni del processo del lavoro, il procedimento da osservare per le "controversie di cui all'art. 8, comma 2, n. 3"; nel primo periodo del comma 2 individuava il giudice competente "per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 8, comma 2, n. 3", nel "giudice del luogo dove si trova la cosa;
nel secondo periodo del medesimo comma 2 disponeva che "sono nulle le clausole di deroga alla competenza".
Si trattava, quindi, di disciplina non concernente le controversie relative ai contratti di affitto di beni immobili produttivi, bensì le diverse figure contrattuali della locazione (e del comodato) di immobili urbani e dell'affitto di azienda. La richiamata disciplina è stata successivamente modificata dal d.lgs. 8 febbraio 1998 n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, in vigore dal 2.6.1999, che, all'art. 49, ha abrogato l'art. 8 c.p.c. e modificato l'art. 447-bis, che al citato articolo faceva espresso riferimento nei primi due commi.
Ma l'ambito di applicazione della normativa novellata non può ritenersi esteso ai contratti di affitto di beni immobili produttivi. Ed infatti, l'art. 87 del d.lgs n. 51 ha sostituito il comma 1 dell'art. 447-bis prevedendo, alla lettera a), l'applicabilità di varie norme del processo del lavoro alle "controversie in materia di locazione di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende" (formula corrispondente a quella dell'abrogato art. 8 c.p.c.; e disponendo, alla lettera b), che "il primo periodo del secondo comma è soppresso".
A sua volta, l'art. 52 del d.lgs. n. 51 ha inserito nell'art. 21, comma 1, c.p.c. l'individuazione del giudice competente per territorio già racchiusa nel comma 2, primo periodo, dell'art. 447- bis, disponendo che "per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende... è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda". La norma si differenzia da quella precedente in quanto non richiede che gli immobili oggetto della locazione (o del comodato) abbiano la qualifica di "immobili urbani", ma non menziona la diversa figura contrattuale dell'affitto di beni immobili produttivi.
Consegue che alle controversie concernenti l'affitto di beni immobili produttivi non si applica il c.d. rito delle locazioni (mutuato in parte dal rito del lavoro), ne' il criterio di competenza del forum rei sitae.
Consegue altresì l'inapplicabilità, a dette controversie, della sanzione di nullità per le clausole di deroga alla competenza per territorio - sicuramente in vigore, poiché non è stato abrogato dall'art. 87, lettera b), del d.lgs. n. 51 del 1998 il comma 2, secondo periodo, dell'art. 447-bis - ; sanzione che può essere riferita, operando il collegamento tra tale norma e l'art. 21 c.p.c. come sopra novellato, soltanto alla competenza per territorio prevista per le controversie in materia di locazione (e comodato) di immobili e di affitto di aziende, e non è invocabile, quindi, in relazione alle controversie concernenti la diversa figura contrattuale dell'affitto di bene produttivo, qual è quella in esame.
3. In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, indicato dalle parti quale foro convenzionale.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Velletri. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 16 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001