Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4503
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di una cava di pietra deve essere inquadrato nello schema dell'affitto di beni immobili produttivi e non nella diversa figura contrattuale della locazione. Ne consegue l'inapplicabilità alle controversie relative a tale contratto del cosiddetto rito delle locazioni, regolato dall'art. 447 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 70 della legge 26 Novembre 1990, n. 353, mediante rinvio ad alcune disposizioni del processo del lavoro e concernente, anche nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 87 del D.Lgs. 8 Febbraio 1998, n. 51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado, le sole controversie in materia di locazione o comodato di immobili (non più, nella nuova dizione, necessariamente urbani) e di affitto di azienda. Nè sono applicabili, nella materia di cui si tratta, il criterio di competenza territoriale del "forum rei sitae", previsto dallo stesso art. 447 bis del codice di rito,e la sanzione di nullità, ivi disposta, delle clausole di deroga a tale competenza, riferibile solo alle indicate controversie in materia di locazione e comodato di immobili ed affitto di azienda.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4503
    Data del deposito : 28 marzo 2001

    Testo completo