Sentenza 10 aprile 2015
Massime • 1
L'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza. (Nella fattispecie si trattava di una memoria difensiva e degli atti ad essa allegati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2015, n. 19771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19771 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 10/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 643
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 6879/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI OH ED LI LH MM ED N. IL 03.10.1976;
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ' DI FIRENZE in data 29 dicembre 2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà di Firenze con l'ordinanza impugnata ha rigettato per quanto rileva in questa sede l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, indagato per plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990 avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze in data 23 ottobre 2014 e con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso tale decisione ricorre il IR denunciando con un unico motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. È pur vero, infatti, che come sostenuto dal ricorrente erroneamente il provvedimento impugnato ha fatto riferimento alla intervenuta trasmissione degli atti da parte del GIP, mentre nella specie l'autorità procedente è l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale, ma tale erronea impostazione non rileva ai fini del contenuto decisorio del provvedimento impugnato che supera il vaglio di legittimità. Ed invero il ricorrente sostiene la sopravvenuta inefficacia della misura applicatagli ai sensi dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, non essendo stati trasmessi gli atti di indagine depositati dal difensore.
Come precisato da questa Corte (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 2916 del 10/12/2009,Rv. 245906), tuttavia, l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza (e nella specie il ricorrente fa riferimento ad una memoria difensiva e agli atti ad essa allegati, certamente nella sua disponibilità).
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015