Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2015, n. 19771
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Sentenza 10 aprile 2015

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L'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza. (Nella fattispecie si trattava di una memoria difensiva e degli atti ad essa allegati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2015, n. 19771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19771
    Data del deposito : 10 aprile 2015

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