Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2003, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
0.0.27.9/ 0 3 N A REGISTRAZIONE AT SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 131 TAB. ALL. B - N. 5 ее 64804 ATERIA TRIBUTARIA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente R.G.N. 12833/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.615 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere - Rep, Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 64804 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TT DI R TT & C SAS IN, TT RO;
intimati - avverso la sentenza n. 52/98 della Commissione regionale di MILANO, depositata il2002 tributaria 2326 30/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.52/60/98,depositata in data 30.4.1998, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Ufficio Iva di Milano avverso la decisione n.41/17/94 della Commissione Tributaria di primo grado di Milano, che aveva accolto il ricorso della AV sas,di R.AV & C.in liquidazione contro il silenzio - rifiuto dell'A.F. di pagamento degli interessi di legge e di quelli anatocistici su detti interessi,conseguenti al ritardato rimborso dell'Iva a credito di cui alla dichiarazione per il 1986. La sentenza è stata gravata da ricorso per cassazione, deducendosi da parte del Ministero delle Finanze violazione dell'art.38 bis DPR 633/1972 e dell'art. 1283 del codice civile. La società intimata non si è costituita. Il Procuratore Generale presso questa Corte,con requisitoria in data 7.1.2002 - avuto riguardo al consolidato orientamento di legittimità circa la applicabilità degli interessi anatocistici in materia di rimborsi d'imposta ha chiesto, ai sensi dell'art.375 cpc il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Motivi della decisione La Corte ritiene di dover condividere la richiesta del Procuratore Generale. Invero,l'orientamento - favorevole alla tesi sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria circa la non applicabilità degli interessi anatocistici nella materia tributaria e precisamente dei rimborsi d'imposta - fatto proprio da Cass.6310/1996 e da Cass.9497/1998,è stato motivatamente superato,sul a rilievo che,in presenza dei presupposti configurati dall'art. 1283 del c.c. e nei limiti consentiti da tale disposizione, il contribuente può ottenere la condanna dell'A.F. al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito Iva,poiché l'istituto dell'anatocismo non trova ostacolo nel disposto dell'art.38 bis DPR 633/1972 e neppure in linea generale nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto. ormai consolidato( ex Tale orientamento,che ritenersi plurimis,Cas.7408/2001;10628/2000;9273/1999),il Collegio, può condivide pienamente,sicchè,a questa stregua, il ricorso deve essere accolto, elisatteso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio posto che la parte risultata vittoriosa non si è costituita.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 23.05.2002 for Presidente Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 13 GEN. 2003 Oggi Osvaldo Ascanio r IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA/REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA