Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2004, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SZ ZY, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39/A, presso l'avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 15/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento in data 15 aprile 2002, il Tribunale di Roma respinse l'opposizione proposta da YS SZ al decreto di espulsione dal territorio nazionale, notificatogli in data 3 aprile 2002 dal Prefetto di Roma, e motivato con la mancata regolarizzazione del soggiorno da parte dello straniero, entrato in Italia il giorno 1 gennaio 2002. Nell'opposizione si deduceva la violazione dell'art. 13 del d. lgs. n. 286/1998, perché il decreto non era stato tradotto nella lingua di origine dello straniero, che non conosceva l'italiano nè l'inglese. Il Tribunale ritenne che l'ignoranza della lingua in cui il provvedimento è redatto o tradotto comporta esclusivamente la mancata decorrenza del termine per impugnarlo, e rende ammissibile il ricorso tardivo.
Per la cassazione del provvedimento, YS SZ ricorre con atto notificato il 4 giugno 1992, con quattro motivi. L'Amministrazione resiste con controricorso notificato il giorno 11 luglio 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente, che si dichiara di nazionalità polacca, denunzia innanzi tutto la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma settimo, d. lgs. n. 286/1998; deduce che il provvedimento di espulsione era stato tradotto solo in inglese, che egli non conosceva ne' l'italiano ne' l'inglese, e che il provvedimento era pertanto nullo. Il motivo è fondato. Secondo l'insegnamento di questa corte, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la ratio della disposizione dell'art. 13, comma settimo, del D. Lgs. n. 288 del 1988, la quale prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti ai fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il diritto alla difesa il provvedimento che sia tradotto nella lingua inglese senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di traduzione nella lingua del paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra lingua dallo stesso conosciuta. Ne deriva il conseguente obbligo per il giudice di annullare detto provvedimento, senza che possa invocarsi la sanatoria per l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso (Cass. 7 luglio 2001 n. 9264). Con una seconda censura del primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'articolo 5 comma 7 della medesima l. n. 286/1998 si deduce che nella fattispecie doveva applicarsi esclusivamente la sanzione amministrativa.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge per violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, non essendo stato notificato allo straniero l'inizio del procedimento di espulsione. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento per contrarietà a norme costituzionali, non essendo stato convalidato dalla Procura nelle 48 ore successive alla sua adozione.
Con il quarto motivo si deduce l'omessa o insufficiente motivazione, su un punto decisivo della controversia, del decreto prefettizio, che indica solo genericamente le violazioni contestate allo straniero. Tutte le riferite censure sono assorbite dalla fondatezza della prima, che comporta la cassazione del provvedimento impugnato, ed il rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, allo stesso tribunale, in persona di altro magistrato, per un nuovo giudizio, nel quale si uniformerà al principio di diritto sopra ricordato valutando in concreto se il provvedimento di espulsione dia ragione dell'impossibilità di ottenerne la traduzione nella lingua madre dello straniero, o se questi conoscesse una delle due lingue in cui esso era stato tradotto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004