CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/09/2023, n. 36909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36909 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO MA MU NI nato il [...] avverso il provvedimento del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36909 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 28 aprile 2022 la Corte di appello di Cagliari ha confermato l'affermazione di responsabilità di IO MU ON OG per il reato d'incendio doloso pluriaggravato e l'ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione e 4.000,00 euro di ammenda. 2. OG è accusato di aver appiccato il fuoco all'autovettura di servizio, parcheggiata nel garage della Stazione dei Carabinieri di Sedilo, sottostante alla caserma i cui locali erano così danneggiati e resi inagibili, cagionando un incendio. La Corte di appello di Cagliari ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito la natura dolosa dell'incendio, valorizzando l'innesco per il quale si è accertato essere necessari e sufficienti due litri di liquido infiammabile. Altrettanto incontrovertibile e incontestata ha ritenuto la natura d'incendio del fuoco appiccato dal ricorrente, per il cui spegnimento erano intervenuti i Vigili del Fuoco, per il grado di penetrazione del fuoco (che aveva combusto l'interno del garage) e per la sua propagazione del fuoco (all'intera autorimessa e agli alloggi di servizio sovrastanti). Quanto all'ascrivibilità della condotta a EL, la Corte territoriale ha valorizzato i numerosi indizi indicati dal giudice di primo grado, sulla scorta dei quali ha ritenuto acclarata la sua presenza sul luogo dell'incendio e, segnatamente: i) l'esistenza di un movente, costituito dal sentimento di vendetta serbato dall'imputato nei riguardi del militari dell'Arma di Sedilo per il controllo per guida in stato di ebbrezza e per il conseguente sequestro dell'autovettura subito appena due ore prima dell'incendio; risentimento che EL aveva espresso minacciando il m.11o BA, che aveva proceduto al controllo, «di fargliela pagare e di togliergli la macchina»; il) il ritrovamento sugli indumenti e sulle scarpe dell'imputato di tracce di intonaco compatibili con quello trovato, sbriciolato, lungo tragitto che l'incendiario aveva dovuto percorrere per raggiungere il locale ove l'autovettura era allocata;
iii) il comportamento fortemente oppositivo serbato dall'imputato al momento del prelievo da parte degli investigatori di dette tracce, che aveva dapprima tentato di eliminare sfregandosi gli indumenti con le mani, quindi che aveva tentato di impedire di fotografare, colpendo un militare con una testata); iv) il fallimento dell'alibi fornito da EL e, invece, la piena compatibilità oraria tra l'episodio di 2 incendio ed il lasso temporale nel quale questi non era stato in compagnia di alcuno, nonché la vicinanza tra la caserma ed il luogo ove EL si era recato subito dopo la perpetrazione del crimine. Affermata, infine, l'irrilevanza dei pur esistenti deficit fisici dell'imputato (che, sulla scorta della perizia all'uopo disposta dal primo Giudice, comunque non gli impedivano l'azione secondo le modalità ricostruite dagli inquirenti) e il pregresso stato di ebbrezza alcolica (del pari non incidente sulla possibilità concreta di porre in essere il reato), escluso qualsivoglia decorso causale alternativo, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse appiccato l'incendio per cui era stato tratto a giudizio. 3. Ricorre per cassazione EL e deduce sei motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di valutazione del movente. La Corte ha sopravvalutato il dato delle minacce proferite dall'imputato nei riguardi del militare dell'Arma, che erano riferite chiaramente all'autovettura personale dell'uomo e non a quella di servizio, di appartenenza della Stazione dei Carabinieri. Ugualmente priva di reale valenza indiziaria l'affermazione che non risultassero altre recenti condotte di minaccia nei riguardi dei militari, poiché costituisce fatto notorio che l'attività di costoro interferisce con una pluralità di soggetti sanzionati che avrebbero potuto avere altrettanti motivi di astio nei loro riguardi. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di valutazione di compatibilità delle condizioni psico-fisiche di EL con la condotta d'incendio. La Corte territoriale ha risposto assertivamente alle obiezioni mosse con l'atto di appello secondo le quali tanto i deficit fisici (funzionalità ridotta ad una mano e limitata flessione del ginocchio di un arto), quanto il rilevato tasso alcolemico (2,02 g/1), impedivano al ricorrente di compiere la azioni da funambolo necessarie per l'accesso al garage da cui erano partite le fiamme. 3.3. Con il terzo motivo lamenta l'assenza di adeguata motivazione a fronte delle articolate obiezioni difensive mosse in punto d'implausibilità di una ricostruzione che vedeva l'imputato agire pur nella consapevolezza della presenza di numerose videocamere sul luogo teatro dei fatti, con il fondato rischio di essere ripreso. Su tali considerazioni la Corte di appello ha omesso qualsiasi considerazione. 3 3.4. Con il quarto motivo deduce l'illogicità della motivazione relativamente all'affermata disponibilità da parte di OG di un elevato quantitativo di liquido infiammabile. I giudici del merito, preso atto dell'assenza nel Comune di un distributore self service di benzina, hanno dato per scontato che il ricorrente disponesse, presso la sua abitazione, del quantitativo di liquido infiammabile necessario per l'innesco. 3.5. Il quinto motivo attinge il vizio di motivazione in punto di mancata risposta alle doglianze, contenute nell'atto di appello, relativamente l'esatta ricostruzione del percorso necessario all'incendiario per accedere al garage della Caserma. Si tratta di ricostruzione generica e superficiale, tant'è che il percorso non è stato verificato "a ritroso", dunque dando per scontato che da quel luogo si potesse uscire con le medesime modalità con cui vi si era fatto accesso. 3.6. Con l'ultimo motivo, deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta compatibilità delle tracce d'intonaco ritrovate sugli indumenti di EL e quelli presenti lungo il percorso di accesso alla caserma dei Carabineri. Si tratta di elemento non dirimente, poiché le caratteristiche di tale intonaco sono comuni. Inoltre non v'è certezza sul luogo ove l'intonaco è stato repertato, essendosi indicato nella sentenza di primo grado che lo stesso era stato rinvenuto sotto le unghie dell'imputato, ma la circostanza non ha trovato alcun obiettivo riscontro. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, con requisitoria scritta depositata in data 7 aprile 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso sviluppa censure non idonee a superare il vaglio di ammissibilità, sicché dev'essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, attraverso una motivazione articolata e completa, ha affrontato tutti i temi sollevati con l'atto di appello ritenendo, in linea con la sentenza del Tribunale, decisivi - al fine di ribadire il coinvolgimento di EL - gli elementi fattuali dotati di evidente forza dimostrativa che si sono sunteggiati in premessa. Detta motivazione, in punto di sicura attribuibilità del reato all'imputato, è congrua, non manifestamente illogica e fondata su una doppia affermazione di responsabilità che si ricava dai convergenti provvedimenti di merito. 4 'Ivr\ A tali elementi, come si vedrà appresso nel dettaglio, la difesa del ricorrente ne contrappone altri, prospettati come più significativi, ovvero ribadisce i pedissequi motivi di appello, finendo non per denunziare vizi dell'apparato argomentativo, bensì per sollecitare un nuovo apprezzamento di merito delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. È, infatti, «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (fra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B, Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). 2. Ciò premesso, partendo dall'esame del secondo, quinto e sesto motivo, logicamente preliminari e che possono trattarsi congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate, sono inammissibili siccome reiterativi di analoghe censure sviluppate con i motivi di appello e per il cui superamento non è superfluo richiamare, sia pur sinteticamente, i parametri giurisprudenziali di valutazione della prova indiziaria, ai quali strettamente si lega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione, da parte della decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale. 2.1. L'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si giunge alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. Allorché, come di regola accade, da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, può pervenirsi alla loro selezione, al fine di sciogliere l'alternativa decisoria tra l'esistenza e l'esclusione della responsabilità, con l'applicazione della regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Costante è, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa 5 ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale. Quest'ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449). La prova logica, raggiunta all'esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228) ed è necessario e sufficiente che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata;
l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 2.2. Ciò posto, la lettura della sentenza impugnata evidenzia come il giudice non si sia discostato da tale corretta impostazione epistemologica, avendo operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti e avendo proceduto al loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, permettendo di giungere all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. Non è superfluo ricordare che, secondo il concorde accertamento dei giudici di merito, l'accesso al garage della Caserma dei Carabinieri di Sedilo era stato possibile mediante passaggio su un muro di spessore tale da consentirvi il camminamento e che recava i segni di un recente passaggio (varco tra fili spinati e sgretolamento d'intonaco). I militari - come si legge nella sentenza di primo grado (p. 4) che richiama la deposizione del maggiore Palanca - replicavano il percorso seguito dall'incendiario e, dopo aver fatto ingresso nel garage, pur non ripercorrendo la strada a ritroso, davano atto che la via di fuga era certamente possibile per tale stessa via, attesa la presenza di adeguati punti di appiglio. Del pari incontrovertibile (p. 5 della sentenza di primo grado che richiama la relazione tecnica del Ris, acquisita agli atti) la presenza sulle mani e sugli scarponi di EL di tracce di intonaco compatibile con quello ritrovato sbriciolato ai piedi del muro scalato e percorso dall'incendiario. A fronte di tali risultanze, i giudici di merito - con motivazione non manifestamente illogica - procedendo ad una valutazione d'insieme del materiale 6 di prova, hanno attribuito sicura valenza indiziaria alle tracce ritrovate sulla persona del ricorrente, indicative della circostanza che questi avesse percorso il tragitto che conduceva al luogo ove si era originato l'incendio. Così come sono state del tutto plausibilmente ritenute recessive le circostanze valorizzate dalla difesa in punto di deficit fisico di OG, chiarendo che - alla luce della perizia disposta sulla sua persona - la pur evidenziata ridotta funzionalità di una mano e la limitata flessione del ginocchio di un arto erano pienamente compatibili con l'azione così come ricostruita dagli investigatori e che il tempo trascorso tra l'accertato tasso alcolemico di 2,00g/I e quello della commissione del fatto avevano determinato una naturale attenuazione dello stesso, tale da consentire al ricorrente di agire secondo le modalità sopra descritte. 3. Il ricorrente, nel terzo motivo, lamenta che la Corte di appello non avrebbe fornito specifica ed espressa risposta all'obiezione, svolta nell'atto di appello, in punto d'irragionevolezza di una ricostruzione dei fatti che vedeva EL in azione a dispetto della presenza di numerose videocamere. Anche tale motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, precisato che tale omissione non costituisce vizio della motivazione laddove il discorso giustificativo indichi, com'è avvenuto nel caso che ci occupa, le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio. Quando ricorre tale condizione, infatti, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, e incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice (ex plurimis Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, Rv. 260841). Perfino l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, esclude la sussistenza di un vizio motivazionale che ricorre solo se «per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione» (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv. 271227). 4. Del pari inammissibile è il quarto motivo, siccome aspecifico e reiterativo. 7 A fronte di analoga doglianza formulata in sede di appello, la Corte territoriale - dopo avere richiamato i risultati degli accertamenti dei Carabinieri di R.I.S. secondo cui l'innesco dell'incendio necessitava di un paio di litri di liquido infiammabile, senza specificare di quale tipo si trattasse - ha plausibilmente affermato la possibilità alternativa che OG o disponesse di una riserva di benzina (proprio a causa dell'assenza di un distributore di carburante in paese) ovvero di un qualsiasi altro liquido infiammabile, ad esempio alcol denaturato, solitamente disponibile per comuni impieghi domestici. 5. Infine è manifestamente infondato il lamentato vizio di motivazione in relazione al movente, individuato dai giudici di merito nel sentimento di vendetta per il recente controllo per guida in stato di ebbrezza e il conseguente sequestro dell'autovettura. La Corte territoriale ha risposto al pedissequo motivo di appello valorizzando la stringente sequenza cronologia degli accadimenti (tra il controllo e l'incendio era trascorsa poco più di un'ora), nonché le minacce esplicitate già in occasione del controllo che avevano, non a caso, ad oggetto proprio l'autovettura in uso al militare. Del resto, osserva il Collegio, avuto riguardo alla natura indiziaria del presente processo quanto alla riferibilità degli accadimenti all'imputato, la causale può rivestire natura d'indizio, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di elementi, già chiari, precisi e convergenti, posti a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura offerta dal movente (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 36909 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 28 aprile 2022 la Corte di appello di Cagliari ha confermato l'affermazione di responsabilità di IO MU ON OG per il reato d'incendio doloso pluriaggravato e l'ha condannato alla pena di nove mesi di reclusione e 4.000,00 euro di ammenda. 2. OG è accusato di aver appiccato il fuoco all'autovettura di servizio, parcheggiata nel garage della Stazione dei Carabinieri di Sedilo, sottostante alla caserma i cui locali erano così danneggiati e resi inagibili, cagionando un incendio. La Corte di appello di Cagliari ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito la natura dolosa dell'incendio, valorizzando l'innesco per il quale si è accertato essere necessari e sufficienti due litri di liquido infiammabile. Altrettanto incontrovertibile e incontestata ha ritenuto la natura d'incendio del fuoco appiccato dal ricorrente, per il cui spegnimento erano intervenuti i Vigili del Fuoco, per il grado di penetrazione del fuoco (che aveva combusto l'interno del garage) e per la sua propagazione del fuoco (all'intera autorimessa e agli alloggi di servizio sovrastanti). Quanto all'ascrivibilità della condotta a EL, la Corte territoriale ha valorizzato i numerosi indizi indicati dal giudice di primo grado, sulla scorta dei quali ha ritenuto acclarata la sua presenza sul luogo dell'incendio e, segnatamente: i) l'esistenza di un movente, costituito dal sentimento di vendetta serbato dall'imputato nei riguardi del militari dell'Arma di Sedilo per il controllo per guida in stato di ebbrezza e per il conseguente sequestro dell'autovettura subito appena due ore prima dell'incendio; risentimento che EL aveva espresso minacciando il m.11o BA, che aveva proceduto al controllo, «di fargliela pagare e di togliergli la macchina»; il) il ritrovamento sugli indumenti e sulle scarpe dell'imputato di tracce di intonaco compatibili con quello trovato, sbriciolato, lungo tragitto che l'incendiario aveva dovuto percorrere per raggiungere il locale ove l'autovettura era allocata;
iii) il comportamento fortemente oppositivo serbato dall'imputato al momento del prelievo da parte degli investigatori di dette tracce, che aveva dapprima tentato di eliminare sfregandosi gli indumenti con le mani, quindi che aveva tentato di impedire di fotografare, colpendo un militare con una testata); iv) il fallimento dell'alibi fornito da EL e, invece, la piena compatibilità oraria tra l'episodio di 2 incendio ed il lasso temporale nel quale questi non era stato in compagnia di alcuno, nonché la vicinanza tra la caserma ed il luogo ove EL si era recato subito dopo la perpetrazione del crimine. Affermata, infine, l'irrilevanza dei pur esistenti deficit fisici dell'imputato (che, sulla scorta della perizia all'uopo disposta dal primo Giudice, comunque non gli impedivano l'azione secondo le modalità ricostruite dagli inquirenti) e il pregresso stato di ebbrezza alcolica (del pari non incidente sulla possibilità concreta di porre in essere il reato), escluso qualsivoglia decorso causale alternativo, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse appiccato l'incendio per cui era stato tratto a giudizio. 3. Ricorre per cassazione EL e deduce sei motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di valutazione del movente. La Corte ha sopravvalutato il dato delle minacce proferite dall'imputato nei riguardi del militare dell'Arma, che erano riferite chiaramente all'autovettura personale dell'uomo e non a quella di servizio, di appartenenza della Stazione dei Carabinieri. Ugualmente priva di reale valenza indiziaria l'affermazione che non risultassero altre recenti condotte di minaccia nei riguardi dei militari, poiché costituisce fatto notorio che l'attività di costoro interferisce con una pluralità di soggetti sanzionati che avrebbero potuto avere altrettanti motivi di astio nei loro riguardi. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di valutazione di compatibilità delle condizioni psico-fisiche di EL con la condotta d'incendio. La Corte territoriale ha risposto assertivamente alle obiezioni mosse con l'atto di appello secondo le quali tanto i deficit fisici (funzionalità ridotta ad una mano e limitata flessione del ginocchio di un arto), quanto il rilevato tasso alcolemico (2,02 g/1), impedivano al ricorrente di compiere la azioni da funambolo necessarie per l'accesso al garage da cui erano partite le fiamme. 3.3. Con il terzo motivo lamenta l'assenza di adeguata motivazione a fronte delle articolate obiezioni difensive mosse in punto d'implausibilità di una ricostruzione che vedeva l'imputato agire pur nella consapevolezza della presenza di numerose videocamere sul luogo teatro dei fatti, con il fondato rischio di essere ripreso. Su tali considerazioni la Corte di appello ha omesso qualsiasi considerazione. 3 3.4. Con il quarto motivo deduce l'illogicità della motivazione relativamente all'affermata disponibilità da parte di OG di un elevato quantitativo di liquido infiammabile. I giudici del merito, preso atto dell'assenza nel Comune di un distributore self service di benzina, hanno dato per scontato che il ricorrente disponesse, presso la sua abitazione, del quantitativo di liquido infiammabile necessario per l'innesco. 3.5. Il quinto motivo attinge il vizio di motivazione in punto di mancata risposta alle doglianze, contenute nell'atto di appello, relativamente l'esatta ricostruzione del percorso necessario all'incendiario per accedere al garage della Caserma. Si tratta di ricostruzione generica e superficiale, tant'è che il percorso non è stato verificato "a ritroso", dunque dando per scontato che da quel luogo si potesse uscire con le medesime modalità con cui vi si era fatto accesso. 3.6. Con l'ultimo motivo, deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta compatibilità delle tracce d'intonaco ritrovate sugli indumenti di EL e quelli presenti lungo il percorso di accesso alla caserma dei Carabineri. Si tratta di elemento non dirimente, poiché le caratteristiche di tale intonaco sono comuni. Inoltre non v'è certezza sul luogo ove l'intonaco è stato repertato, essendosi indicato nella sentenza di primo grado che lo stesso era stato rinvenuto sotto le unghie dell'imputato, ma la circostanza non ha trovato alcun obiettivo riscontro. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, con requisitoria scritta depositata in data 7 aprile 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso sviluppa censure non idonee a superare il vaglio di ammissibilità, sicché dev'essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, attraverso una motivazione articolata e completa, ha affrontato tutti i temi sollevati con l'atto di appello ritenendo, in linea con la sentenza del Tribunale, decisivi - al fine di ribadire il coinvolgimento di EL - gli elementi fattuali dotati di evidente forza dimostrativa che si sono sunteggiati in premessa. Detta motivazione, in punto di sicura attribuibilità del reato all'imputato, è congrua, non manifestamente illogica e fondata su una doppia affermazione di responsabilità che si ricava dai convergenti provvedimenti di merito. 4 'Ivr\ A tali elementi, come si vedrà appresso nel dettaglio, la difesa del ricorrente ne contrappone altri, prospettati come più significativi, ovvero ribadisce i pedissequi motivi di appello, finendo non per denunziare vizi dell'apparato argomentativo, bensì per sollecitare un nuovo apprezzamento di merito delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. È, infatti, «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (fra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B, Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). 2. Ciò premesso, partendo dall'esame del secondo, quinto e sesto motivo, logicamente preliminari e che possono trattarsi congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate, sono inammissibili siccome reiterativi di analoghe censure sviluppate con i motivi di appello e per il cui superamento non è superfluo richiamare, sia pur sinteticamente, i parametri giurisprudenziali di valutazione della prova indiziaria, ai quali strettamente si lega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione, da parte della decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale. 2.1. L'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si giunge alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. Allorché, come di regola accade, da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, può pervenirsi alla loro selezione, al fine di sciogliere l'alternativa decisoria tra l'esistenza e l'esclusione della responsabilità, con l'applicazione della regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Costante è, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa 5 ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale. Quest'ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449). La prova logica, raggiunta all'esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228) ed è necessario e sufficiente che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata;
l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 2.2. Ciò posto, la lettura della sentenza impugnata evidenzia come il giudice non si sia discostato da tale corretta impostazione epistemologica, avendo operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti e avendo proceduto al loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, permettendo di giungere all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. Non è superfluo ricordare che, secondo il concorde accertamento dei giudici di merito, l'accesso al garage della Caserma dei Carabinieri di Sedilo era stato possibile mediante passaggio su un muro di spessore tale da consentirvi il camminamento e che recava i segni di un recente passaggio (varco tra fili spinati e sgretolamento d'intonaco). I militari - come si legge nella sentenza di primo grado (p. 4) che richiama la deposizione del maggiore Palanca - replicavano il percorso seguito dall'incendiario e, dopo aver fatto ingresso nel garage, pur non ripercorrendo la strada a ritroso, davano atto che la via di fuga era certamente possibile per tale stessa via, attesa la presenza di adeguati punti di appiglio. Del pari incontrovertibile (p. 5 della sentenza di primo grado che richiama la relazione tecnica del Ris, acquisita agli atti) la presenza sulle mani e sugli scarponi di EL di tracce di intonaco compatibile con quello ritrovato sbriciolato ai piedi del muro scalato e percorso dall'incendiario. A fronte di tali risultanze, i giudici di merito - con motivazione non manifestamente illogica - procedendo ad una valutazione d'insieme del materiale 6 di prova, hanno attribuito sicura valenza indiziaria alle tracce ritrovate sulla persona del ricorrente, indicative della circostanza che questi avesse percorso il tragitto che conduceva al luogo ove si era originato l'incendio. Così come sono state del tutto plausibilmente ritenute recessive le circostanze valorizzate dalla difesa in punto di deficit fisico di OG, chiarendo che - alla luce della perizia disposta sulla sua persona - la pur evidenziata ridotta funzionalità di una mano e la limitata flessione del ginocchio di un arto erano pienamente compatibili con l'azione così come ricostruita dagli investigatori e che il tempo trascorso tra l'accertato tasso alcolemico di 2,00g/I e quello della commissione del fatto avevano determinato una naturale attenuazione dello stesso, tale da consentire al ricorrente di agire secondo le modalità sopra descritte. 3. Il ricorrente, nel terzo motivo, lamenta che la Corte di appello non avrebbe fornito specifica ed espressa risposta all'obiezione, svolta nell'atto di appello, in punto d'irragionevolezza di una ricostruzione dei fatti che vedeva EL in azione a dispetto della presenza di numerose videocamere. Anche tale motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, precisato che tale omissione non costituisce vizio della motivazione laddove il discorso giustificativo indichi, com'è avvenuto nel caso che ci occupa, le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio. Quando ricorre tale condizione, infatti, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, e incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice (ex plurimis Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, Rv. 260841). Perfino l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, esclude la sussistenza di un vizio motivazionale che ricorre solo se «per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione» (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv. 271227). 4. Del pari inammissibile è il quarto motivo, siccome aspecifico e reiterativo. 7 A fronte di analoga doglianza formulata in sede di appello, la Corte territoriale - dopo avere richiamato i risultati degli accertamenti dei Carabinieri di R.I.S. secondo cui l'innesco dell'incendio necessitava di un paio di litri di liquido infiammabile, senza specificare di quale tipo si trattasse - ha plausibilmente affermato la possibilità alternativa che OG o disponesse di una riserva di benzina (proprio a causa dell'assenza di un distributore di carburante in paese) ovvero di un qualsiasi altro liquido infiammabile, ad esempio alcol denaturato, solitamente disponibile per comuni impieghi domestici. 5. Infine è manifestamente infondato il lamentato vizio di motivazione in relazione al movente, individuato dai giudici di merito nel sentimento di vendetta per il recente controllo per guida in stato di ebbrezza e il conseguente sequestro dell'autovettura. La Corte territoriale ha risposto al pedissequo motivo di appello valorizzando la stringente sequenza cronologia degli accadimenti (tra il controllo e l'incendio era trascorsa poco più di un'ora), nonché le minacce esplicitate già in occasione del controllo che avevano, non a caso, ad oggetto proprio l'autovettura in uso al militare. Del resto, osserva il Collegio, avuto riguardo alla natura indiziaria del presente processo quanto alla riferibilità degli accadimenti all'imputato, la causale può rivestire natura d'indizio, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di elementi, già chiari, precisi e convergenti, posti a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura offerta dal movente (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023