Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6931 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBL069 31 /02 0072648 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.23049/00 emposta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dotel Francesco Cristarella Orestano Presidente Cron. 19619 Graziadei Dott. Giulio Consigliere Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Rep. Di Palma Consigliere Dott. Salvatore C.C. 15/02/02 Tirelli Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: Oggetto: Agevolaz. tributarie. SEN TENZA Sisma 1984. Sospensione imposte.sul ricorso proposto da: Deducibilità. Ministero delle Finanzė, Ufficio delle Entrate di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente CAMPIONE CIVILE contro 72648 OP IA N. intimate Commissione TributariaavversO la sentenza della Regionale di Perugia, n. 230/04/99, depositata il r 29.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di 852 consiglio del 15.02.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OP IA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto r ricorso il ministero delle finanze, denunziando la violazione e falsa applicazione degli articoli 28, 2 legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2bis, D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n. 46; 13, co.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, legge 28 febbraio 1986, n.46; 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.597; D.L. 29 maggio 1989, n.202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n.263. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni il quale prevede nella legge 28 febbraio 1986, n.46 - che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato Я quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dell'imponibile,consistente nella rideterminazione 3 dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nn. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 15 febbraio 2002. януть неит for presidente Il consigliere est. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 14 MAG 2002... Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista