Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 3 1 18/03 i Oggetto Lavoro Composta dagli Il mi .riMagistrat -- Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 21684/0 - - -| Cron. 7162 Consigliere Dott. Michele DE LUCA - - .... - Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rep. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE ud.28/11/02 - Rel. Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE - ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: SA EN, eleltivamente domiciliato in ROMA dell'avvocatoVIA BORSIERI 3, presso 10 studio GIUSEPPE CORAPI, rappresentato e difeso dall'avvocato 11 GIOVANNI DEL VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCA CARIME S.P.A., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato | - -- FABIO PULSONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ☐ -- MAURO FUSARO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 4907 -1- avverso la sentenza п. 130/01 del Tribunale di TARANTO, depositata il 12/01/01 R.G.N. 1843/99; www. udita la relazione della causa svolta nella pubblica --- udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito 1'Avvocato CORAPI per delega DEL VECCHIO;
-- udito l'Avvocato FUSARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -- Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per !.. l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. - -2- Svolgimento del processo. Il Pretore di Taranto, sezione distaccata di San Giorgio lonico, con sentenza del 21 aprile 1999, di- chiarava illegittimo il licenziamento intimato dalla Banca Carime a ZO PI il 17 aprile 1998 e condannava l'azienda di credito a reintegrare il pre- detto nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno, ri- tenendo insussistente la proporzionalita' tra la pur accertata materialita' della mancanza (ammanco di cassa di lire 1.000.000) e la sanzione espulsiva. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 12 gen- naio 2001, accoglieva l'appello della Carime e, in ri- forma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del PI, Avverso quest'ultima pronunzia, il PI propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la banca con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta insussi- stenza della giusta causa del provvedimento, errata valutazione delle prove acquisite, violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 3 I. n. 604 del 1966, motivazione insufficiente e contraddittoria. Sostiene, in particola- re, che, nella valutazione della sussistenza e della gravità dell'inadempimento, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe dato per scontati fatti assolutamente non pacifici;
avrebbe attribuito natura di indizio contro il PI ad elementi di prova che, invece, deporrebbero a suo favore;
avrebbe trascu- rato elementi che proverebbero l'innocenza del me- desimo. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia in- sussistenza del requisito della proporzionalità tra l'addebito e la sanzione;
violazione dell'art. 2119 c.c. e art. 3 I. n. 604 del 1966; nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto. Ripropone, in particolare, la questione della mancanza di danno per la banca. Stante la loro stretta connessione, le due censure vanno trattate congiuntamente, Esse sono infondate. La valutazione della gravità dei fatti addebitati al lavoratore ai fini di un licenziamento disciplinare co- stituisce un apprezzamento di fatto, come tale riser- vato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi (Cass. 9 novembre 2000 n. 14552). Inoltre, per stabilire la giusta causa di licenzia- mento occorre accertare in concreto se - in relazio- ne alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le Live 2 parti, alla posizione che in esso abbia avuto il pre- statore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto com- portava - la specifica mancanza commessa dal di- pendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portatal soggettiva, specie con riferimento alle particolari cir- costanze e condizioni in cui è posta in essere, ail suoi modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e su- biettivamente idonea a ledere in modo grave, cosi da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esi- gere la sanzione non minore di quella massima, de- finitivamente espulsiva, senza che in tal caso possa rilevare l'assenza o la modesta entità di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro (Cass. 23 aprile 2002 n. 5943; Cass. 23 giugno 2000 n. 8568). Il giudizio sulla proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 11 maggio 2002 n. 6790; Cass. 4 aprile 2000 n. 4138; Cass. 25 feb- braio 2000 n. 2176). 3 A questi principi si è attenuto il giudice del merito, che ha fornito congrua e corretta motivazione, sia in ordine agli estremi oggettivi e soggettivi della man- canza, sia in ordine alla idoneità di questa a ledere il vincolo fiduciario, sia, infine, circa la proporzionalità della sanzione espulsiva. Infatti, il Tribunale rilevava che l'assunto del di- pendente, secondo cui la somma di lire 1.000.000 era stata da lui depositata per errore nella cassa cambiali la sera precedente all'ispezione, era stato smentito dalla testimonianza dell'ispettore De Nan- do, che aveva affermato di aver personalmente vi- sto il PI riporre del denaro nella cassetta cam- biali, immediatamente dopo la scoperta dell'ammanco. Sicché il dipendente si era reso re- sponsabile, non già di un errore involontario, ma di una intenzionale sottrazione di denaro appartenente alla banca, di cui agli aveva la materiale disponibili- tà, con conseguente dolosità della condotta. Il fatto, poi, che presumibilmente la sottrazione sa- rebbe stata, nelle intenzioni dell'autore, soltanto temporanea, conferiva, secondo il giudice del meri- to, ulteriore intensità all'elemento psicologico, per la maggiore probabilità che l'ammanco passasse inos- servato come d'altronde sarebbe accaduto senza 4 -l'imprevisto intervento degli ispettori e la conse- guente ragionevole aspettativa, da parte del sogget- to agente, di una quasi certa impunità. Né, sempre secondo il giudice di appello, poteva assumere rilievo l'assenza di un danno arrecato alla banca, in quanto in tema di licenziamento per giusta causa è irrilevante l'assenza o la tenuità del danno patrimoniale a carico del datore di lavoro, dovendo invece verificarsi se la specifica mancanza, valutata! non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nel- la sua portata soggettiva, sia idonea a ledere in modo grave la fiducia che deve sussistere tra le par- ti. Nel caso di specie, la gravità dell'infrazione era tale da incrinare irrimediabilmente il vincolo fiducia- rio proprio in relazione alla peculiare natura del rap- porto bancario, alle mansioni di cassiere espletate dal lavoratore ed all'elevato grado di affidamento connesso al maneggio ed alla custodia di denaro. Ricorreva, pertanto, secondo il Tribunale, il rap- porto di proporzionalità tra illecito e sanzione, nel senso che il provvedimento espulsivo si palesava come l'unico sufficiente a tutelare l'interesse datoriale, non consentendo l'infrazione commessa la prosecuzione neanche provvisoria, del rapporto, 5 senza che, a tal fine, potesse assumere rilievo l'assenza di precedenti disciplinari. Rispetto a detta motivazione, le censure del ricor- rente si limitano a riproporre la propria diversa lettu- ra delle risultanze processuali e si rivelano, pertan- to, prive di pregio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 66,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) ' per onorario di avvocato. II 28 novembre 2002. Al Presidente. L'estensore. معلم شد اسرار CANCELLIERE Depositato in Cancelleria AMOR 2003 oggi, CELLIERE 6