Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 1
In analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale, spetta sempre al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in L. n. 356 del 1992) adottare i provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. (Principio affermato all'esito di risoluzione di conflitto negativo di competenza fra il giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il sequestro preventivo e la Corte di appello dinanzi alla quale era in corso il giudizio di impugnazione avverso la sentenza che aveva, fra l'altro, disposto la confisca dei beni sequestrati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2011, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/12/2011
Dott. IANNIELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 4084
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 29810/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE D'APPELLO MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE MILANO N. IL;
con ordinanza n. 2521/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, l'ordinanza che ha rilevato il conflitto;
Udita la relazione del cons. Enzo jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore Generale, Elisabetta Cesqui, per la competenza della Corte di appello di Milano.
OSSERVA
- 1 - Nelle more del giudizio di appello avverso la sentenza del tribunale di Milano nei confronti di SS EN ed altri, imputati del reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 che, tra l'altro aveva disposto la confisca L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies di una serie di beni immobili, conti correnti bancari ed attività economiche oggetto del sequestro preventivo emesso, ai sensi dell'art. 321 c.p. e 12 sexies cit. dal gip in data 6.10.2009, l'amministratore giudiziario, nominato con il decreto di sequestro, con istanze depositate l'8.6.2011 nella cancelleria del gip chiedeva a quest' ultimo l'autorizzazione a compiere atti di gestione sui beni in sequestro - transigere una controversia insorta tra una società oggetto di sequestro ed un terzo, in caso negativo la nomina di un avvocato per promuovere opposizione ad un decreto ingiuntivo, infine vendere al miglior offerente un automezzo oggetto di sequestro, la corte di appello, con ordinanza 14.6.2011, trasmetteva gli atti al gip, ravvisandone la competenza a decidere. Gli atti venivano restituiti al mittente dal gip che, con ordinanza 27.6.2011 si riteneva incompetente a decidere. La Corte di appello, con ordinanza in data 5.7.2011, persistendo nelle sue pregresse determinazioni, rilevava il conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte per la decisione.
- 2 - il gip, dopo aver premesso che un problema di amministrazione si può porre nel caso di specie, solo con riferimento a complessi aziendali e non invece, come ritenuto dalla corte, anche per beni singoli che non si traducono in una attività produttiva, e per i quali quindi si provvede solo con la nomina del custode, ritiene che il richiamo dell'art. 12 sexies, comma 4 bis delle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previsti, per quel che in questa sede interessa, dalla L. n. 575 del 1965, artt. 2 quater e 2 sexies (disposizioni relative alle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose), debba ritenersi limitato alla "gestione e destinazione dei beni confiscati" e non alla fase precedente alla predetta gestione che comprende la nomina del giudice delegato che è figura tipica che si colloca esclusivamente nel contesto del procedimento di prevenzione. Peraltro una tale figura non è prevista nel precedente art. 12 sexies, commi 3 e 4 che prevedono solo la nomina di un amministratore ad opera del giudice che procede.
- 3 - In senso contrario si svolge il discorso giustificativo del giudice che ha rilevato il conflitto: deve prendersi atto - ragiona la Corte di appello - delle modifiche apportate alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, comma 4 bis, dalla L. 13 gennaio 2001, n. 45, art. 24 ed, ancora, per una più compiuta specificazione dalla
L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 7) lett. b) nella parte in cui rinvia, per la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle disposizioni previste dalla L. 31 maggio 1965, n.575, artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2
decies, 2undecies e 2 duodecies. Il rinvio è all'intera disciplina della gestione ed amministrazione di beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione "speciale", nel cui contesto si prevede la nomina da parte del giudice della prevenzione del giudice delegato e dell'amministratore, il quale, sotto la direzione del primo ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, anche al fine di incrementare,se possibile, la redditività dei beni. Con le nuove disposizioni, integrative della disciplina originariamente prevista per la amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati ex art. 12 sexies cit. si è esteso così il modello gestionale demandato al giudice, se monocratico, che ha disposto il sequestro, ovvero, nel caso che la misura coercitiva ablativa sia disposta dal giudice collegiale, ad un giudice delegato, che nel procedimento di prevenzione è solitamente nominato dal Presidente del collegio nella persona dello stesso giudice relatore.
- 4 - Il conflitto ammissibile in rito ai senso dell'art. 28 c.p.p., comma 2, per il fatto che due giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto, deve essere risolto dichiarando la competenza del gip presso il tribunale di Milano. Invero il richiamo alla disciplina in punto di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione operato dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis è inequivoco sul punto e peraltro risponde alla ratio di attribuire la gestione di patrimoni spesso ingenti e caratterizzati da problematiche articolate e complesse ad un giudice specializzato ovvero collocato in una specifica posizione di conoscenza e di esperienza delle problematiche connesse alla materia. Nel caso di specie questi deve individuarsi nello stesso giudice monocratico che ha disposto il sequestro, in analogia a quel che accade nella prassi nel contesto del procedimento di prevenzione;
il giudice delegato, invero è solitamente nominato dal Presidente del collegio della prevenzione nella persona dello stesso giudice relatore, il che viene incontro all'esigenza di chiamare a sovrintendere all'amministrazione non facile talvolta di complessi di beni, anche se isolati, e di attività economiche ed imprenditoriali complesse, impartendo sollecitamente le opportune direttive, il giudice che è già a conoscenza della presumibile origine e consistenza del patrimonio in sequestro.
P.Q.M.
dichiara la competenza del gip del tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012