Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3757
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Sentenza 15 marzo 2001

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La mancata autenticazione da parte del notaio, o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., della scrittura privata con la quale sia stata conferita la procura ad un difensore ne esclude la validità, senza che la disciplina formale dell'atto possa essere influenzata dalla circostanza del raggiungimento dello scopo, che la nullità della procura di per sè impedisce di conseguire. Detta nullità è rilevabile d'ufficio, attenendo alla valida costituzione del rapporto.

Nel regime vigente anteriormente alla entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), i segretari comunali non potevano autenticare le procure a stare in giudizio, da chiunque rilasciate, ne' ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968, non trattandosi di autenticazioni di sottoscrizioni relative ad istanze da produrre ad organi amministrativi, ne' ai sensi dell'art. 89 del R.D. n. 383 del 1934, non rientrando tali procure tra gli atti ed i contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti.

Commentario1

  • 1Validità della procura autenticata dal segretario comunale
    Paola Zarzaca · https://www.giurdanella.it/ · 20 dicembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3757
Data del deposito : 15 marzo 2001

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