Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
La mancata autenticazione da parte del notaio, o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., della scrittura privata con la quale sia stata conferita la procura ad un difensore ne esclude la validità, senza che la disciplina formale dell'atto possa essere influenzata dalla circostanza del raggiungimento dello scopo, che la nullità della procura di per sè impedisce di conseguire. Detta nullità è rilevabile d'ufficio, attenendo alla valida costituzione del rapporto.
Nel regime vigente anteriormente alla entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), i segretari comunali non potevano autenticare le procure a stare in giudizio, da chiunque rilasciate, ne' ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968, non trattandosi di autenticazioni di sottoscrizioni relative ad istanze da produrre ad organi amministrativi, ne' ai sensi dell'art. 89 del R.D. n. 383 del 1934, non rientrando tali procure tra gli atti ed i contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti.
Commentario • 1
- 1. Validità della procura autenticata dal segretario comunalePaola Zarzaca · https://www.giurdanella.it/ · 20 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PRATO, in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato GIULIANO BERRUTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IMPRESA COSTRUZIONI EP TA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l'avvocato DONELLA RESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEBASTIANO ARTALE, giusta procura speciale per Notaio Gian Paolo Boschetti di Milano rep. n. del 10.12.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2849/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Artale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto, del ricorso. Svolgimento del processo
1. L'PR IO GI MA s.p.a., con domanda 21 dicembre 1991, promuoveva una procedura di arbitrato nei confronti del Comune di Prato, in relazione a una controversia riguardante l'esecuzione di un contratto di appalto relativo alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari. Il lodo veniva pronunciato in data 18 marzo 1993 e sottoscritto il 7 aprile 1993: con esso il Comune di Prato veniva condannato al pagamento di lire 658.650.090, oltre interessi.
Il Comune di Prato, con citazione 20 novembre 1993, impugnava il lodo dinanzi alla Corte di appello di Roma, deducendone la nullità. L'PR IO GI MA si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnativa. La Corte di appello, con sentenza depositata il 28 settembre 1998, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta avverso il lodo, per essere stata la procura a impugnare il lodo invalida, essendo stata la firma del Sindaco autenticata dal Segretario comunale.
La sentenza è stata impugnata dal Comune di Prato con ricorso notificato alla PR IO MA il 10 settembre 1999, con il quale sono stati formulati due motivi di gravame. L'PR resiste con controricorso notificato il 15 dicembre 1999. Le parti hanno anche depositato memorie e la parte resistente ha anche partecipato alla discussione.
Motivi della decisione
1. Il controricorso va dichiarato inammissibile per essere stato depositato dopo il decorso del termine di cui all'art. 370 c.p.c., con la conseguenza che, a norma dello stesso art. 370, non può essere neppure essere presa in esame la memoria presentata dalla controricorrente.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dell'art. 89 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.
Si deduce al riguardo che, secondo la motivazione della sentenza impugnata la scrittura privata contenente la procura avrebbe dovuto essere autenticata da notaio, al quale soltanto è attribuito il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte che la conferisce, ove non sia rilasciata su uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c., mentre non poteva validamente autenticarla il Segretario comunale, il cui potere di autenticazione è limitato alle sottoscrizioni di istanze alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968. Secondo il Comune ricorrente tale regola sarebbe valida solo quanto all'autentica della firma di privati, mentre il Segretario comunale, a norma dell'art. 89 del r.d. n. 383 del 1934, può autenticare qualsiasi atto proveniente dall'Amministrazione comunale. Il motivo è infondato.
L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitava, infatti, espressamente, il potere di autenticazione del Segretario comunale alle sottoscrizioni di "istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione", mentre l'art. 89 del r.d. n. 383 del 1934 prevedeva che "i segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e i contratti di cui all'art. 87" e cioè "i contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti". Ne deriva che i Segretari comunali non potevano autenticare le procure a stare in giudizio, da chiunque rilasciate, ne' ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968 (da ultimo Cass. 3 aprile 1998, n. 3426), non trattandosi di autenticazioni di sottoscrizioni relative a istanze da produrre a organi amministrativi, alle quali soltanto detta disposizione si riferiva, ne' ai sensi dell'art. 89 del r.d. n. 383 del 1934, non rientrando tali procure fra i suddetti atti che il Segretario comunale poteva autenticare ai sensi dell'art. 89 di tale decreto.
Nè argomenti utili ai fini del decidere possono trarsi - come invece sostiene il ricorrente nella memoria depositata - dall'entrata in vigore del nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il d.lgsv. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto le norme di tale d.lglsv. che sul punto abbiano innovato quelle in precedenza vigenti non hanno efficacia retroattiva.
3. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., nonché dell'art. 83 c.p.c. e l'omessa motivazione circa il raggiungimento dello scopo dell'atto dichiarato nullo. Si deduce al riguardo che la Corte di appello, in assenza di eccezione di parte, ha dichiarato invalida l'autenticazione della procura, senza tenere conto che secondo la più recente giurisprudenza la procura alle liti non debitamente autenticata non produce di per sè nullità del mandato alle liti, non essendo la nullità comminata dalla legge e non incidendo tale formalità sui requisiti indispensabili perché l'atto raggiunga il suo scopo, potendosi ritenere equipollente ad una valida autenticazione la mancanza di contestazione dell'autenticità.
Si deduce ancora che, per il combinato disposto degli artt. 83 e 157, comma 1, c.p.c., la nullità non poteva essere rilevata di ufficio, mentre anche se fosse stata rilevabile di ufficio andava verificato se l'atto avesse raggiunto il suo scopo.
Anche tale motivo è infondato.
A norma dell'art. 83 c.p.c., quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore questo deve essere munito di apposita procura, che può essere generale o speciale e deve essere conferita "con atto pubblico o scrittura privata autenticata". La procura speciale, peraltro, può essere apposta anche in calce o in margine a determinati atti processuali, indicati all'art. 83, comma 3, e questa Corte, a SS.UU., con sentenze 6 maggio 1996, n. 419 e 17 dicembre 1998, n. 12625, a proposito della procura apposta a margine di uno di detti atti processuali (il ricorso per cassazione), ha affermato che la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del rappresentato, costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem. Principio questo riaffermato in relazione alla mancata certificazione della autenticità della firma relativa alla procura apposta sull'atto di citazione (Cass. 22 ottobre 1998, n. 10494) e in margine al controricorso (Cass. 10 ottobre 2000, n. 13468). Va peraltro sottolineato che in tutti tali casi si trattava di procure inerenti ad atti processuali, la cui disciplina è stata ritenuta da questa Corte attratta da quella delle nullità processuali.
Ritiene viceversa questo collegio che quando la procura, come nel caso di specie, sia stata conferita con atto esterno al processo, a mezzo cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata - come dispone in via generale l'art. 83, comma 2, c.p.c. - i requisiti di forma dell'atto non solo sono richiesti ad substantiam, ma sono determinati in via esclusiva dalla legge sostanziale. Cosicché la mancata autenticazione della scrittura privata con la quale sia stata conferita la procura ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ne esclude la validità e quindi esclude la valida attribuzione del potere rappresentativo processuale. Ciò senza che la disciplina formale dell'atto, estraneo al processo ancorché ad esso finalizzato, possa essere influenzata dalla disciplina delle nullità processuali e dai relativi principi, sia con riferimento al raggiungimento dello scopo, che la nullità della procura di per sè impedisce di conseguire, sia in ordine alla rilevabilità delle nullità, che va compiuta d'ufficio attenendo alla valida costituzione del rapporto processuale.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001