CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21111 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RA, nato il [...]; avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianluca Vichi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/10/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 14/11/2024 con la quale Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all’esito del giudizio abbreviato, unificati i reati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, aveva condannato RA RE alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 628, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21111 Anno 2026 Presidente: IO AN Relatore: DA AB Data Udienza: 06/05/2026 2 commi 1 e 3 n.
3-quinquies cod. pen. (capo A), 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. (capi B e C), 610 cod. pen. (capo D), 635 comma 2 n. 1 cod. pen. (capo E). Secondo le conformi sentenze di merito il RE, aggredendola fisicamente e provocandole lesioni personali, avrebbe sottratto a GR AV (all’epoca ultrasessantacinquenne) la borsa contenente denaro, documenti ed effetti personali. Per sottrarsi alle sue responsabilità in ordine alla condotta sopra descritta, l’imputato avrebbe poi colpito (provocandogli lesioni) un passante intervenuto a difesa della derubata, e avrebbe altresì usato violenza ad una automobilista costringendola a desistere dal riprendere col suo cellulare quanto stava accadendo. Condotto in caserma dai carabinieri, l’imputato avrebbe poi danneggiato, rendendola inservibile, una panchina sita all’interno del pubblico ufficio. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La difesa del ricorrente ha articolato due motivi di ricorso con i quali si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la decisione della Corte di appello di non concedere all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Secondo il ricorrente, pur in presenza di un compendio della rapina esiguo (una borsa e 10 euro) peraltro restituito alla vittima e di modeste lesioni personali alla stessa arrecate, i Giudici di merito avevano negato l’attenuante, valorizzando elementi non pertinenti né rilevanti ai fini dell’art. 62 n. 4 cod. pen. (quali ad esempio l’età della persona offesa). 3. Il 19/04/2026 su istanza del difensore è stata disposta la riduzione dei termini per il giudizio di cassazione ex art. 169 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore del ricorrente. All'udienza di trattazione del 06/05/2026 il difensore ha avanzato istanza di differimento (per le ragioni di opportunità indicate nel verbale da intendersi qui richiamate) che è stata rigettata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il due motivi articolati dalla difesa possono essere esaminati congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, investendo entrambi, sotto diversi profili (violazione di legge e vizio di motivazione) il punto della decisione relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. I motivi sono entrambi inammissibili in quanto aspecifici e comunque manifestamente infondati. La difesa, infatti, si limita ad insistere sul modesto valore della borsa sottratta e del suo contenuto, senza però confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi da questa Corte (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02), ha rilevato che ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati. I Giudici di merito, nel caso in esame, hanno quindi evidenziato che l'imputato aveva usato violenza nei confronti di una donna ottantenne provocandole, oltre ad un evidente trauma psicologico, anche lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7 (lesioni che non potevano dirsi modeste proprio in considerazione dell'età avanzata della vittima). I Giudici di merito hanno peraltro valorizzato che anche il danno patrimoniale non poteva comunque ritenersi di speciale tenuità, in quanto alla vittima erano stati sottratti anche i documenti di identità (il che la onerava dei costi e dei tempi della rinnovazione degli stessi). Al riguardo la difesa si limita a rilevare che tale danno non poteva dirsi sussistente in quanto la borsa contenente i documenti era stata restituita alla vittima nell'immediatezza. Trattasi di argomento privo di pregio atteso che, come più volte ribadito da questa Corte, in materia di reati contro il patrimonio ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (ex plurimis Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, [...], Rv. 275922 – 01). 4 In conclusione l'attenuante invocata è stata esclusa dai Giudici di merito con motivazione congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica, a fronte della quale, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento dei fatti, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA AN IO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianluca Vichi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/10/2025 la Corte di appello di Bologna, decidendo sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 14/11/2024 con la quale Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all’esito del giudizio abbreviato, unificati i reati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, aveva condannato RA RE alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 628, Penale Sent. Sez. 2 Num. 21111 Anno 2026 Presidente: IO AN Relatore: DA AB Data Udienza: 06/05/2026 2 commi 1 e 3 n.
3-quinquies cod. pen. (capo A), 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. (capi B e C), 610 cod. pen. (capo D), 635 comma 2 n. 1 cod. pen. (capo E). Secondo le conformi sentenze di merito il RE, aggredendola fisicamente e provocandole lesioni personali, avrebbe sottratto a GR AV (all’epoca ultrasessantacinquenne) la borsa contenente denaro, documenti ed effetti personali. Per sottrarsi alle sue responsabilità in ordine alla condotta sopra descritta, l’imputato avrebbe poi colpito (provocandogli lesioni) un passante intervenuto a difesa della derubata, e avrebbe altresì usato violenza ad una automobilista costringendola a desistere dal riprendere col suo cellulare quanto stava accadendo. Condotto in caserma dai carabinieri, l’imputato avrebbe poi danneggiato, rendendola inservibile, una panchina sita all’interno del pubblico ufficio. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La difesa del ricorrente ha articolato due motivi di ricorso con i quali si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la decisione della Corte di appello di non concedere all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Secondo il ricorrente, pur in presenza di un compendio della rapina esiguo (una borsa e 10 euro) peraltro restituito alla vittima e di modeste lesioni personali alla stessa arrecate, i Giudici di merito avevano negato l’attenuante, valorizzando elementi non pertinenti né rilevanti ai fini dell’art. 62 n. 4 cod. pen. (quali ad esempio l’età della persona offesa). 3. Il 19/04/2026 su istanza del difensore è stata disposta la riduzione dei termini per il giudizio di cassazione ex art. 169 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore del ricorrente. All'udienza di trattazione del 06/05/2026 il difensore ha avanzato istanza di differimento (per le ragioni di opportunità indicate nel verbale da intendersi qui richiamate) che è stata rigettata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il due motivi articolati dalla difesa possono essere esaminati congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, investendo entrambi, sotto diversi profili (violazione di legge e vizio di motivazione) il punto della decisione relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. I motivi sono entrambi inammissibili in quanto aspecifici e comunque manifestamente infondati. La difesa, infatti, si limita ad insistere sul modesto valore della borsa sottratta e del suo contenuto, senza però confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi da questa Corte (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02), ha rilevato che ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati. I Giudici di merito, nel caso in esame, hanno quindi evidenziato che l'imputato aveva usato violenza nei confronti di una donna ottantenne provocandole, oltre ad un evidente trauma psicologico, anche lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7 (lesioni che non potevano dirsi modeste proprio in considerazione dell'età avanzata della vittima). I Giudici di merito hanno peraltro valorizzato che anche il danno patrimoniale non poteva comunque ritenersi di speciale tenuità, in quanto alla vittima erano stati sottratti anche i documenti di identità (il che la onerava dei costi e dei tempi della rinnovazione degli stessi). Al riguardo la difesa si limita a rilevare che tale danno non poteva dirsi sussistente in quanto la borsa contenente i documenti era stata restituita alla vittima nell'immediatezza. Trattasi di argomento privo di pregio atteso che, come più volte ribadito da questa Corte, in materia di reati contro il patrimonio ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (ex plurimis Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, [...], Rv. 275922 – 01). 4 In conclusione l'attenuante invocata è stata esclusa dai Giudici di merito con motivazione congrua, non contraddittoria o manifestamente illogica, a fronte della quale, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento dei fatti, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB DA AN IO