Sentenza 23 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2004, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g.n. 9037/1999 proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro la Merkur s.r.l.;
- intimata-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 2 luglio 1998, n. 2628, depositata il 29 settembre 1998;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Achille Meloncelli;
vista la requisitoria scritta a n. 9037/99 del 28 aprile 2003 del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Riccardo Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato e, comunque, per la sua manifesta infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Il 28 aprile 1999, su istanza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria in persona del Ministro delle finanze in carica, è notificato alla Merkur s.r.l. un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano 2 luglio 1998, depositata il 29 settembre 1998, che ha condannato l'Amministrazione finanziaria a rimborsare alla società lire 14.000.000 e a pagare le spese processuali.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia sede di legittimità sono i seguenti:
- il 15 giugno 1995 la Merkur s.r.l. cita dinanzi al Tribunale di Milano l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendone la condanna a rimborsare lire 18.500.000, pagate dal 1989 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società;
- la denuncia è accolta dal Tribunale di Milano con sentenza 10/21 aprile 1997;
- l'appello dell'Amministrazione finanziaria è accolto per la parte del tributo pagata dalla società italiana per gli anni anteriori al 1989 ed è, invece, respinto per la parte relativa agli anni successivi, con la conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria a pagare la somma di lire 14.000.000.
1.3. La sentenza della Corte d'appello di Milano 2 luglio 1998, n. 2628, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata:
1) in tema di termine decadenziale per la presentazione della domanda di ripetizione dell'indebito tributario si applica la norma speciale ex art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, in luogo della normativa generale contenuta nel codice civile;
poiché la società ha chiesto il 28 giugno 1991 il rimborso delle tasse pagate per gli anni 1989/1991, la decadenza si è realizzata per gli anni precedenti al 1989; conseguentemente la condanna dev'essere limitata a lire 14.000000;
2) quanto agli interessi legali dovuti sulla somma da rimborsare, la tesi dell'appellante non si è tradotta in una censura della sentenza impugnata, con conseguente richiesta di riforma parziale sul punto, ma in un'inammissibile domanda d'interpretazione.
2.1. Il ricorso per Cassazione del Ministro delle finanze è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata, con ogni conseguente pronuncia anche sulle spese e sugli onorari.
3. La società, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di censura il Ministro delle finanze invoca l'applicazione dello ius superveniens ex art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, a 448, è sopravvenuto a regolare retroattivamente l'ammontare della tassa di concessione governativa sulle società per il periodo 1985/1992 che deve essere, perciò, rideterminato.
4.3. Il primo motivo è inammissibile, perché con esso si propone una questione nuova, dal momento che l'unica questione controversa in appello, in aderenza ai motivi di impugnazione proposti in quella sede, ha riguardato la determinazione del termine decadenziale per la presentazione della domanda di rimborso della tassa di concessione governativa ex art. 11 D.P.R. 26 ottobre 1972, a 641, o ex art. 2946 c.c.. 5.1. Con il secondo motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art 2033 c.c. e il difetto di motivazione;
inoltre si invoca lo ius superveniens ex art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, in tema di ammontare degli interessi.
5.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che in tema di interessi sulle somme rimborsate al contribuente per indebito tributario non si applicherebbe l'art. 2033 c.c., ma la speciale legislazione tributaria relativa alla tassa di concessione governativa sulle società, che sarebbe stata retroattivamente introdotta dall'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448.
5.3. Il motivo è inammissibile, perché il giudizio di appello ha già considerato che le argomentazioni svolte sul tema degli interessi nel secondo grado di giudizio non potessero configurarsi come autonomo mezzo di impugnazione. Sul punto si è, quindi, formato un giudicato interno.
6. La riconosciuta inammissibilità di entrambi i motivi di impugnazione comporta il rigetto del ricorso.
7. Poiché la parte intimata non si è costituita in giudizio, non si richiede l'adozione di alcun provvedimento in tema di spese processuali relative al presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004