Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
Il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen. non si applica alle dichiarazioni rese dalla persona offesa al P.M. durante le indagini preliminari in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari.
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Non è causa di nullità nè di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, dovendosi evidenziare al riguardo che, se è vero che l'art. 136 c.p.p., prevede che nel verbale debbano essere riprodotte anche le domande, deve tuttavia rilevarsi che la sanzione di nullità è comminata dal successivo art. 142 c.p.p., solo per i casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Nessuna nullità o inutilizzabilità può derivare, quindi, in assenza di una specifica previsione, dalla mancata indicazione delle domande, stante il principio di tassatività vigente in …
Leggi di più… - 2. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2008, n. 43837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43837 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 02185
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 015439/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 03/03/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Chiesa Fausto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 3/3/2008 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa in data 28/6/2004 dal Giudice dell'Udienza Preliminare di Tortona, riduceva nei confronti di G.A., la pena inflitta ad anni due e mesi sei di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609 quater c.p., commi 1 e 4 per aver compiuto atti sessuali con V.M.V., minore di anni dieci, toccandole le parti genitali ed avvicinando il proprio organo genitale alla di lei bocca. In (OMISSIS).
La minore assumeva che la condotta sopra descritta si era verificata a casa della mamma, con la quale l'imputato aveva una relazione. La Corte di merito riteneva la bimba, minore di quattro anni all'epoca dei fatti, del tutto attendibile. Il racconto era stato fatto al padre in modo del tutto spontaneo, alla vista di un cane nell'atto di accoppiarsi. Inoltre, il narrato della piccola era stato riscontrato dalla madre, che aveva rammentato che la figlia, la sera in cui l'imputato era stato presente in casa sua, era stata presa da conati di vomito. La Corte di merito, pur dando atto che in sede di audizione avanti al Pubblico Ministero la bambina, riluttante a ricordare, era stata ripetutamente sollecitata a ripetere quanto svelato al papa ed alla zia, riteneva, tuttavia, che tutto ciò non poteva significare che si fosse operato suggestionando la giovanissima testimone.
2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del G., deducendo: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al verbale di assunzione di informazioni reso dalla minore in data 7/6/2002 alla presenza del Pubblico Ministero negli uffici del Consultorio A.S.L. di (OMISSIS). La Corte di Appello, con motivazione apodittica, aveva ritenuto non suggestive le domande rivolte alla piccola, giustificando il fatto che la bambina non ricordasse con la particolare ritrosia dei minori a riferire il proprio vissuto dinanzi a soggetti sconosciuti, Tuttavia, le domande poste dalla dottoressa S., psicologa e psicoterapeuta, riportate dal difensore nell'atto di gravame, erano indicative dell'opera di suggestione esercitata sulla minore, della quale venivano orientate le risposte nel senso voluto dall'interrogante. Dunque, travisamento della prova laddove la Corte aveva giudicato spontanea la deposizione della minore;
2) irritualità delle modalità di assunzione delle suddette dichiarazioni, trasfuse nel verbale del 7/6/2002, e conseguente inutilizzabilità. La deposizione della minore era stata acquisita in violazione dei noti principi sanciti dalla "Carta di Noto", al di fuori dell'incidente probatorio e senza che la difesa potesse operare il dovuto controllo;
3) difetto di motivazione in punto di riqualificazione del fatto- reato quale ipotesi p. e p. dall'art. 609 quinquies c.p.;
4) mancato riconoscimento della diminuente del fatto di minore gravità, erroneamente negata solo perché il fatto era stato commesso su di una bambina di appena quattro anni.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Il gravame va rigettato, poggiando su censure destituite di valenza.
3.1- In particolare, infondate sono le prime due doglianze del ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro intima connessione.
In buona sostanza, lamenta la difesa l'inattendibilità del racconto della piccola V., ripetutamente sollecitata dagli operatori che la interrogavano, e la conseguente inutilizzabilità, a fini probatori, delle suddette dichiarazioni, ottenute in violazione dei ben noti principi che devono sovraintendere alla audizione del minore - parte offesa dei reati sessuali.
L'obiezione è, tuttavia, infondata sotto diversi profili. In primo luogo, la Corte territoriale, nel merito:
- ha sottolineato l'origine spontanea delle confidenze fatte dalla bambina al padre, in modo estemporaneo ed occasionale, circa gli abusi sessuali subiti a casa della madre, quando era rimasta sola con l'imputato;
- ha richiamato la deposizione della psicologa C., che aveva seguito V. ed aveva ricevuto dalla stessa analoghe confidenze, segnalando come la minore presentasse indici rivelatori di un trauma sessuale subito (disegni e giochi erotizzati;
rifiuto di farsi medicare dalla zia nelle parti intime, etc.);
- la Corte territoriale ha altresì evidenziato che la stessa madre di V. aveva ammesso di aver frequentato il G., che la bambina poteva essersi trovata sola con lui e che, in effetti, una sera in cui il prevenuto era presente in casa, V. aveva avuto conati di vomito e le aveva chiesto dell'acqua. Pertanto, il racconto fatto al padre, circa gli abusi subiti, aveva trovato anche riscontri oggettivi esterni, di indubbio spessore. In diritto, va osservato che, in tema di esame di testimoni, la questione relativa alla proposizione di domande suggestive, deve essere prospettata direttamente al giudice innanzi al quale la prova si forma ovvero subito dopo l'espletamento dell'incombente, ma non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione - come nella specie avvenuto - censurando l'inutilizzabilità dell'atto che si assume irritualmente assunto (cfr. Cass. Sez. 1, 31/5/2005 n. 22204, Bega ed altro). Tra l'altro, va osservato che il divieto di porre al teste domande suggestive - di cui all'art. 499 c.p.p., comma 3 - non si applica alle dichiarazioni rese, come nella specie, al Pubblico Ministero durante le indagini preliminari dalla persona offesa, in quanto la norma riguarda espressamente il dibattimento e non la fase delle indagini preliminari (cfr. Sez. 3, 5/12/2003 n. 984, Menna). 3.2- Del pari infondata è la censura relativa alla mancata riqualificazione del fatto contestato quale ipotesi prevista e punita dall'art. 609 quinquies c.p.. La fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., che incrimina gli atti sessuali con minorenne, è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall'art. 609 bis c.p., i quali, avendo come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1.
Quando, tuttavia, il minore non sia semplice spettatore, ma sia egli stesso destinatario delle attenzioni del soggetto, vale a dire subisca egli stesso gli atti sessuali, non è più ipotizzabile il delitto di corruzione di minorenne, ma la diversa figura criminosa di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne). La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la riqualificazione del fatto - reato nei termini richiesti dalla difesa, sul presupposto che il G. si era accostato alla bambina toccando il suo corpo, non solo esibendo il proprio (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
3.3 - Anche la censura in punto di mancata concessione dell'attenuante della minore gravità è priva di pregio. Ora, è pur vero che tale attenuante non può essere negata sulla base di un meccanico rilievo dell'età della persona offesa, in quanto, sebbene gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età siano reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può, tuttavia, escludersi che - per le circostanze concrete del fatto - il delitto possa manifestare una minore lesività (cfr. Cass. Sez. 3, 10/5/2006 n. 22036). Tuttavia, deve ritenersi che la Corte di Appello, nell'affermare di condividere la valutazione operata dal primo Giudice, ancorché con motivazione estremamente sintetica, abbia inteso richiamare, per il principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado che abbiano concordato sul giudizio di responsabilità dell'imputato, le considerazioni svolte dai primi Giudici, i quali hanno evidenziato, oltre che alla tenerissima età della bambina, le modalità del fatto particolarmente insidiose e denotanti assoluta insensibilità da parte dell'imputato.
4- Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008