Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
Deve ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, sulla base di una ritenuta nullità dell'atto di querela per la mancanza di taluno dei requisiti formali previsti dall'art. 337 cod.proc.pen., disponga la restituzione degli atti al P.M., così dando luogo ad una situazione di stasi del procedimento, attesa l'impossibilità, da parte del medesimo pubblico ministero, di influire sulla eventuale rinnovazione di un atto proprio della persona offesa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2004, n. 27069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27069 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 896
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 036696/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA;
nei confronti di:
1) PA AN N. IL 10/11/1970;
avverso ORDINANZA del 30/01/2003 GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CICCHETTI NUNZIO;
lette le conclusioni del P.G. annullamento senza rinvio;
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 30.01.2003, il giudice di pace di Reggio Emilia, in procedimento a carico di AR AN per il reato p. e p. dall'art. 582 c.p., dichiarava la nullità dell'atto di querela siccome sprovvisto della firma di autentica e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per il prosieguo.
Ricorre il P.M. ritenendo l'abnormità del provvedimento, non solo perché ha ad oggetto un atto di parte da considerare solo sotto il profilo di condizione di procedibilità prevista dalla legge, quanto per la trasmissione degli atti al P.M.
Chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Ritiene la Corte che il ricorso debba trovare accoglimento, siccome fondato.
La categoria degli atti abnormi è stata creata dalla giurisprudenza per consentire l'eliminazione dal processo, mediante il ricorso per cassazione, di provvedimenti di per sè non impugnabili (per il principio di tassatività delle impugnazioni, dettato dall'art. 568 co. 1^ c.p.p.) ma che, per la loro estraneità dal sistema processuale, possono comportare una stasi o una regressione del procedimento non consentita.
Ora il provvedimento impugnato è effettivamente anomalo e suscettibile di creare una stasi nel procedimento se non eliminato. Se è vero che la querela deve avere alcuni requisiti formali (art. 337 c.p.p.) per assumere l'efficacia di rimuovere l'ostacolo all'esercizio dell'azione penale, la loro mancanza può comportare l'esclusione di tale efficacia con la conseguente improcedibilità che il giudice stesso è tenuto a dichiarare.
Una dichiarazione di nullità della querela fine a sè stessa e soprattutto la restituzione degli atti al P.M. lasciano emergere l'erroneo convincimento che il P.M. possa influire sulla rinnovazione di un atto della parte offesa.
La regressione alla fase delle indagini preliminari, in tale ipotesi, non è giustificata poiché nulla può fare il P.M. per la prosecuzione del processo e, pertanto, effettivamente si creerebbe una stasi.
Pertanto il provvedimento va definito abnorme ed il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Reggio Emilia per il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004