Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
La mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute,, in contrasto con quanto prescritto dall'art.357 cod. proc. pen., non integra di per sè ipotesi di nullità o di assoluta inutilizzabilità di dette dichiarazioni attesoché nessuna sanzione in tal senso è prevista dalla succitata norma. Nulla impedisce, quindi, salvi i limiti stabiliti nell'art.350, commi sesto e settimo, cod. proc. pen., che del loro contenuto venga fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, comunque, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria renda testimonianza "de relato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/1999, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 29/11/1999
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. " AN DA " N. 1557
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Donato Danza " N. 31235/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO US, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro in data 30-4- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Clemente Azzarone del foro di Paola che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 30-4-1999, decidendo sull'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del tribunale di Paola in data 7-7-1998, tra l'altro, confermava la responsabilità di US LO in ordine ai reati di tentata estorsione come ascrittigli ai capi A e B della rubrica ed, affermata la continuazione, rideterminava la pena in anni quattro di reclusione e L. 3.000.000= di multa sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque e riducendo ad anni due la misura della libertà vigilata.
Ricorre per cassazione il difensore del LO denunciando violazione dell'art. 351, cm 1, in relazione agli artt.357, cm 2 lett a) e c), e 500 C.P.P. per essere state utilizzate al dibattimento dichiarazioni assunte senza verbalizzazione nelle forme con le modalità volute dalla legge (art 373 C.P.P.): le confidenze che, mar.llo dei Carabinieri Calosimo avrebbe ricevuto dalla p.o. AR, essendo prive di documentazione nel predetto modo, non dovevano quindi concorrere in alcun modo alla formazione del quadro probatorio a carico dell'imputato. D'altra parte le dichiarazioni rese dallo stesso AR al dibattimento, in assenza di qualsiasi riscontro divergente dovevano essere valutate a favore del LO non essendovi elementi inequivoci per poter affermare, come aveva fatto la corte di appello, che il soggetto fosse stato indotto a non dire la verità perche intimorito.
Viene denunciata inoltre violazione dell'art. 192 CPP perché nella valutazione della prova in ordine al capo B) non si sarebbe dato alcun rilievo alle numerose versioni e contraddizioni della p.o., in contrasto, quindi, con la prescrizione contenuta nel comma 1 di detta norma.
Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, in contrasto con quanto prescritto dallo art. 357 C.P.P., di dichiarazioni da essa ricevute, non integra di per sè ipotesi di nullità e di assoluta inutilizzabilità sotto qualsiasi forma di dette dichiarazioni. Infatti nessuna sanzione in tal senso è contenuta nella citata norma. Nulla osta, quindi - salvi i limiti stabiliti nell'art. 350, cm. 6 e 7, C.P.P. per l'assunzione di notizie e indicazioni sul luogo o nell'immediatezza del fatto, ovvero di dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (fattispecie, queste, dalle quali esula il caso in esame) - che del loro contenuto venga fatta relazione all'autorità giudiziaria e che, comunque, l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria renda testimonianza "de relato", a meno che questa - e non si tratta nemmeno del caso di specie - non venga utilizzata come prova nei confronti del soggetto che ha rilasciato le medesime dichiarazioni, e quindi in violazione del suo diritto di difesa, integrante nullità insanabile (per tutte, cfr. Cass. Sez. I, 17-9- 1994, n. 3263 - C.C. 1-7-1994, Agostino -). Acclarata l'utilizzabilità della dettagliata deposizione "de relato" resa dall'ufficiale di polizia giudiziaria che assunse le dichiarazioni della parte offesa sulle modalità dell'azione criminosa posta in essere dal LO in concorso con altri due imputati, il convincimento dei giudici di merito circa la responsabilità del predetto in ordine al tentativo di estorsione aggravata, perpetrato in danno di US AR - con modalità, del resto, analoghe a quelle poste in essere in danno di tale NO SE dal solo LO, per il quale risulta pure affermata la colpevolezza di costui - non può ritenersi affatto viziato dalle presunte violazioni denunciate in ricorso. Nella sentenza impugnata sono indicati molti elementi di riscontro congruamente e logicamente analizzati, alla cui stregua l'affermazione che la ritrattazione al dibattimento della parte offesa era una conseguenza evidente dell'intimidazione subita, concorrendo alla formazione del detto convincimento senza apprezzabili errori di diritto e con motivazione adeguata, non appare suscettibile di censura in sede di legittimità.
Del tutto generica, e quindi inammissibile, deve ritenersi, poi, la censura per pretesa violazione dell'art. 192 C.P.P., con riferimento al tentativo di estorsione ascritto al solo LO in danno di tale NO SE. Infatti, le doglianze espresse al riguardo non sono sorrette da motivi specifici in relazione alle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, essendosi il ricorrente limitato ad affermare apoditticamente che "non sono state valutate le numerose versioni rese dalla parte offesa, le sue contraddizioni ed i suoi silenzi", senza però fornire alcuna indicazione circa tali asserite omissioni in guisa da consentire e rendere possibile il controllo di legittimità con riguardo alla violazione di legge denunciata.
P.Q.M.
La Corte suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000