Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 11026
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Sentenza 20 febbraio 2003

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In tema di giusto processo, la disciplina transitoria contenuta nell'art.26 della legge n.63 del 2001 - per il quale se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, il P.M. deve provvedere a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli art.64 e 197-bis cod. proc. pen., così come modificati dalla legge di attuazione del giusto processo, nel rispetto degli avvertimenti contenuti nell'art.63 cod. proc. pen. - è preordinata a consentire il recupero delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti predetti e contestualmente ad evitare la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata precedentemente all'entrata in vigore della legge n.63 del 2001 , quindi, senza le garanzie da essa introdotte. Ne consegue che - ove la persona indagata, resa edotta degli avvertimenti di cui al nuovo comma 3 dell'art.64, non abbia confermato le precedenti, ormai inutilizzabili dichiarazioni in sede di rinnovazione dell'esame -il recupero di esse non è consentito ed esse non possono essere utilizzate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 11026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11026
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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