Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di giusto processo, la disciplina transitoria contenuta nell'art.26 della legge n.63 del 2001 - per il quale se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, il P.M. deve provvedere a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli art.64 e 197-bis cod. proc. pen., così come modificati dalla legge di attuazione del giusto processo, nel rispetto degli avvertimenti contenuti nell'art.63 cod. proc. pen. - è preordinata a consentire il recupero delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti predetti e contestualmente ad evitare la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata precedentemente all'entrata in vigore della legge n.63 del 2001 , quindi, senza le garanzie da essa introdotte. Ne consegue che - ove la persona indagata, resa edotta degli avvertimenti di cui al nuovo comma 3 dell'art.64, non abbia confermato le precedenti, ormai inutilizzabili dichiarazioni in sede di rinnovazione dell'esame -il recupero di esse non è consentito ed esse non possono essere utilizzate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 11026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11026 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe COSENTINO Presidente
dott. Pietro Antonio SIRENA Componente
dott. Filiberto PAGANO "
dott. Maurizio MASSERA "
dott. Carla PODO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Decisa nell'udienza in Camera di Consiglio del 20.2.2003;
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia -;
nei confronti di
IT IO, nato a [...] il [...];
AN RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 3/04/2002. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera;
viste le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso in Fatto
Con ordinanza del 3/04/2002 il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l'appello del P.M. confermando l'ordinanza in data 7/01/2002 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di IO IT e RE AN, indiziati dei delitti di rapina continuata aggravata e di sequestro di persona aggravato in danno di ET NS nonché di detenzione e porto abusivo di arma.
il Tribunale riteneva non utilizzabili ex art. 64 c.p.p., nuova formulazione, le dichiarazioni rese dal IT in quanto costui non aveva confermato quelle in precedenza rese al P.M.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia - chiedendone l'annullamento per il seguente motivo: Le dichiarazioni de quibus sono pienamente utilizzabili pur non essendo state ripetute ex art. 26 Legge 1 marzo 2001, n. 63, che ha modificato tra l'altro l'art. 64 c.p.p., un quanto tale norma, a differenza appunto del citato art. 64, detta solo il precetto senza prevedere la sanzione della inutilizzabilità processuale, in quanto è stata introdotta al solo scopo di far prendere atto al dichiarante che le dichiarazioni accusatorie da lui rese potrebbero fargli assumere la veste rispettivamente di imputato, coimputato, testimone assistito e testimone puro e semplice. Inoltre la sanzione della inutilizzabilità non poteva essere applicata per il principio del tempus regit actum. Osserva in diritto
La censura è manifestamente infondata. La modifica normativa è intervenuta nel corso delle indagini preliminari. Correttamente, quindi, il P.M. ha disposto la rinnovazione dell'esame dell'indagato a conferma delle dichiarazioni da costui rese nel vigore della precedente normativa.
Come sostanzialmente rilevato nell'ordinanza impugnata, l'art. 26 della legge n. 63 del 2001 prevede tale rinnovazione proprio per ovviare alla sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata precedentemente all'entrata in vigore della legge medesima e, quindi, senza le garanzie da essa introdotte.
È dunque, evidente che la norma transitoria non persegue la finalità meramente informativa che il P.M. vorrebbe attribuirgli, ma quella ben più sostanziale sotto il profilo della garanzia per l'indagato del giusto processo,di consentire il recupero di dichiarazioni rese senza avvertimento ora previsti. Ne consegue necessariamente che tale recupero non è consentito allorché la persona indagata, resa edotta di quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 64 c.p.p., non abbia confermato le precedenti, ormai inutilizzabili, dichiarazioni. Aderire all'opinione contraria comporterebbe nella sostanza vanificare le garanzie introdotte dalle norme sul giusto processo, le quali prevedono, appunto, che l'imputato sia avvertito delle facoltà di non rispondere e che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate contro di lui.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 MARZO 2003 .