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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38923 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38923 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 giugno 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Trani in data 27.3.2017 aveva ritenuto SI IO colpevole del reato ascrittogli e riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e considerata la riduzione prevista per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa. 2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: in data 14 agosto 2016 i Carabinieri di Andria, dopo aver notato un sospetto afflusso di giovani presso un garage, verso le ore 23 vedevano sopraggiungere un'auto WV Polo di colore blu condotta dall'odierno imputato, il quale entrava nel garage dove si tratteneva per pochi minuti per poi risalire in auto e recarsi presso un parcheggio ove stazionava presumibilmente in attesa di acquirenti. Una volta fermato a seguito di perquisizione personale, venivano rinvenute occultate negli slip n. 7 dosi di cocaina nonché la somma di Euro 390,00 suddivisa in banconote di vario taglio ed un telefono cellulare con scheda Wind su cui sopraggiungevano numerosi contatti di tossicodipendenti finalizzati all'acquisto di droga. Estesa la perquisizione 'anche al garage, veniva rinvenuta sostanza del tipo creatina del peso di gr. 3,25, un bilancino di precisione, del nastro isolante nero e bianco e due paia di forbici. Presso il domicilio veniva invece rinvenuta la somma di Euro 4000,00, suddivisa in diverse mazzette di denaro. Dai test chimici effettuati risultava che la sostanza rinvenuta era cocaina corrispondente a nn.
2-3 dosi singole droganti con principio attivo pari a g. 0,503 e 0,278. Alla stregua di tali elementi entrambi i giudici di merito hanno ritenuto integrata la condotta di detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente. 3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 j comma 11 lett. b) ed e) cod.proc.pen 1 in relazione agli artt. 73 e 75 d.p.r. n. 309 del 1990. Si assume che la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di elementi univocamente indicativi della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi non procedendo ad un adeguato apprezzamento degli elementi fattuali sintomatici favorevoli all'imputato a sostegno dell'uso personale. 2 Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. nonché la mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello, nel ritenere la contestata recidiva, ha omesso la verifica della sussistenza di una relazione qualificata tra il precedente penale da cui risulta gravato il SI ed il reato per cui si procede. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Manifestamente infondata é la prima censura. Ed invero la sentenza impugnata con motivazione logica ha ritenuto la destinazione a fini di spaccio della droga in sequestro valorizzando le modalità di occultamento della sostanza anche in più luoghi, il rinvenimento di materiale utile al confezionamento, il possesso di denaro da parte del prevenuto incompatibile con le sue capacità economiche, nonché le chiamate sul telefono cellulare di potenziali acquirenti. Per converso, ha ritenuto destituito di fondamento, in assenza peraltro di qualsiasi elemento a sostegno ed in mancanza di dichiarazioni dell'imputato sul punto, l'assunto difensivo dell'uso personale. 2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la sussistenza della contestata recidiva alla luce del precedente specifico da cui risulta gravato l'imputato, ovvero la sentenza del Tribunale di Trani del 15.9.2010 che aveva dichiarato il SI colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. 3. In conclusione il ricorso;
manifestamente infondato/ va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38923 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 giugno 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Trani in data 27.3.2017 aveva ritenuto SI IO colpevole del reato ascrittogli e riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e considerata la riduzione prevista per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa. 2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: in data 14 agosto 2016 i Carabinieri di Andria, dopo aver notato un sospetto afflusso di giovani presso un garage, verso le ore 23 vedevano sopraggiungere un'auto WV Polo di colore blu condotta dall'odierno imputato, il quale entrava nel garage dove si tratteneva per pochi minuti per poi risalire in auto e recarsi presso un parcheggio ove stazionava presumibilmente in attesa di acquirenti. Una volta fermato a seguito di perquisizione personale, venivano rinvenute occultate negli slip n. 7 dosi di cocaina nonché la somma di Euro 390,00 suddivisa in banconote di vario taglio ed un telefono cellulare con scheda Wind su cui sopraggiungevano numerosi contatti di tossicodipendenti finalizzati all'acquisto di droga. Estesa la perquisizione 'anche al garage, veniva rinvenuta sostanza del tipo creatina del peso di gr. 3,25, un bilancino di precisione, del nastro isolante nero e bianco e due paia di forbici. Presso il domicilio veniva invece rinvenuta la somma di Euro 4000,00, suddivisa in diverse mazzette di denaro. Dai test chimici effettuati risultava che la sostanza rinvenuta era cocaina corrispondente a nn.
2-3 dosi singole droganti con principio attivo pari a g. 0,503 e 0,278. Alla stregua di tali elementi entrambi i giudici di merito hanno ritenuto integrata la condotta di detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente. 3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 j comma 11 lett. b) ed e) cod.proc.pen 1 in relazione agli artt. 73 e 75 d.p.r. n. 309 del 1990. Si assume che la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di elementi univocamente indicativi della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi non procedendo ad un adeguato apprezzamento degli elementi fattuali sintomatici favorevoli all'imputato a sostegno dell'uso personale. 2 Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. nonché la mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello, nel ritenere la contestata recidiva, ha omesso la verifica della sussistenza di una relazione qualificata tra il precedente penale da cui risulta gravato il SI ed il reato per cui si procede. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Manifestamente infondata é la prima censura. Ed invero la sentenza impugnata con motivazione logica ha ritenuto la destinazione a fini di spaccio della droga in sequestro valorizzando le modalità di occultamento della sostanza anche in più luoghi, il rinvenimento di materiale utile al confezionamento, il possesso di denaro da parte del prevenuto incompatibile con le sue capacità economiche, nonché le chiamate sul telefono cellulare di potenziali acquirenti. Per converso, ha ritenuto destituito di fondamento, in assenza peraltro di qualsiasi elemento a sostegno ed in mancanza di dichiarazioni dell'imputato sul punto, l'assunto difensivo dell'uso personale. 2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la sussistenza della contestata recidiva alla luce del precedente specifico da cui risulta gravato l'imputato, ovvero la sentenza del Tribunale di Trani del 15.9.2010 che aveva dichiarato il SI colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. 3. In conclusione il ricorso;
manifestamente infondato/ va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.7.2023