Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9754
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Sentenza 5 luglio 2002

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L'art. 3 della legge regionale della Sicilia n. 40 del 1988, che Consentiva in via provvisoria ("in attesa dell'avvio operativo dei servizi di riabilitazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1986 n. 16 e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge che approverà il piano sanitario regionale") l'autorizzazione ai medici ortopedici convenzionati a continuare le prestazioni di fisioterapia previste dal d.P.R. n. 120 del 1988, al fine di non interrompere la erogazione delle prestazioni riabilitative, non si applica a quei medici convenzionati, alla data di entrata in vigore della legge, con le unità sanitarie locali per le sole prestazioni ortopediche e traumatologiche, in quanto essa presuppone una precedente legittimazione ad effettuare tali prestazioni, senza attribuirne di nuove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9754
    Data del deposito : 5 luglio 2002

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