Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 0 1 1 / 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE mento Composta dagli Ill.mi Si r: Presidente R.G.N. 8348/99 Dott. Michele Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Cron. 6320 Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere Rep. 972 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 26/06/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E N TEN ZA Richiesta copia studio dal Sig.-----SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 300 ZZ EL IN PERS PROC SPECIALE, EF TR, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCHE 541 presso lo studio dell'avvocato RIZZO TULLIO, difeso LIRE 3000 CANCELLER dall'avvocato FULCO FRANCESCA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CG069157 MILANO ASSICURAZIONI, DE RITA;
intimati - avverso la sentenza n. 808/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 17/3/1998, depositata il 24/03/98; 2000 RG. 135/1997, 1267 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI per delega Avv. Francesca Fulco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per inammissibilità, in subordine accoglimento. Svolgimento del processo OZ NG conveniva innanzi al Tribunale di Milano DD Rita e la S.p.A. Milano Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al- le lesioni personali che assumeva di avere subito nella fuoriuscita dalla strada dell'autovettura della Mid- Boman dei, guidata dalla stessa ed assicurata con la società convenuta, sulla quale era trasportata. Costituitasi in giudizio, la società resisteva. Istruita la causa, il Tribunale rigettava la do- manda;
il rigetto veniva confermato dalla Corte di Ap- pello di Milano con sentenza resa il 17.3.1998, la quale riteneva che non poteva ricevere applicazione la presunzione di responsabilità prevista dall'art.2054 C.C., essendo mancata la prova che si trattasse di trasporto in esecuzione di rapporto contrattuale, e si doveva, pertanto, giudicare della responsabilità a norma dell'art.2043 c.c., con la conseguenza del ri- 2 getto della domanda per difetto della prova che la "DD avesse tenuto un comportamento doloso o colpo- SO munito di efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso" Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso la OZ sulla base di due motivi;
gli inti- mati non hanno svolto attività difensiva in questa se- de. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal P.G. sotto il profilo che la procura è invalida in quanto provenien- te da TR EF, non legittimato a rilasciarla. L'eccezione fondata e va accolta. Occorre premettere che la procura а proporre il conferita вятом! ricorso per cassazione risulta composta da TR Ste- Julla fano nella base di procura per atti notaio Massimo TI del 19.4.1994, repertorio n.27540. Ora, ai sensi dell'art.77 c.p.c. il potere di rap- presentanza processuale con la correlativa facoltà di nominare difensori non può essere conferito se non a persona già investita di poteri di rappresentanza SO- in stanziale in ordine al rapporto dedotto di giudizio Cass.23.10.1990, n°10287; (Cass.3.11.1997, n°10765; Cass.4.2.1995, n°1578). 3 Nella specie, peraltro, non è necessario verifica- re se TR EF fosse investito di poteri di rap- presentanza sostanziale, in quanto i poteri che gli sono stati conferiti con la menzionata procura per no- taio TI sono espressamente limitati alla nomina di procuratori ad litem per il giudizio di primo gra- do, di appello e per l'esecuzione. Ond'è che la procura a ricorrere proviene da sog- getto privo di legittimazione ed il ricorso va dichia- rato inammissibile. 20000 270000 Non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spe- se.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione il 26.6.2000. Il Consigliere est. Il Presidente I rant Вино omvante CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista and way Depositata in Cancelleria Oggi, 11 2 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista три 5 LUG 200 Registrato in dow alm 31896 vorsate S 270.000 n° DUECENTOSETTANTAMILA (lire. p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia Di I Responsabile Servizio At Giudiziari (Dr. M. RACCI N