Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del soggetto che attesti al pubblico ufficiale una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona non rispondente al vero e, in particolare, una residenza anagrafica non più attuale, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale è destinata, per espressa disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in essa contenute e ad essere poi trasfusa in un atto pubblico, consistente, nel caso di specie, nell'autorizzazione al transito in una zona a traffico limitato, riservata ai soggetti residenti in una certa area della città.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22888 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 590
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006012/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IS AT, N. IL 07/05/1965;
avverso SENTENZA del 25/10/2005 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 ottobre 2005 la Corte d'Appello di Cagliari confermava la pronunzia del GIP del locale Tribunale in data 30 novembre 2004 che aveva dichiarato MA IS responsabile del delitto di cui all'art. 483 c.p. per avere attestato falsamente al pubblico ufficiale, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità e, in particolare, di essere residente in [...], anziché in Quartu S. Elena, via Volturno 32 e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di un mese di reclusione con la sospensione condizionale della pena.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per AS IS, il quale lamenta:
a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 483 c.p. e della L. n. 15 del 968, nonché degli artt. 43 e 44 c.c. per insussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto la residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale, intendendosi per abitualità una situazione di fatto caratterizzata da stabilità, persistenza e continuità, requisiti che possono essere accertati solo con il decorso del tempo e, inoltre, poiché la procedura di trasferimento di residenza è una fattispecie a formazione progressiva, che ha avvio con la richiesta di cambio di residenza e che si conclude all'esito di tutti gli adempimenti amministrativi;
b) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità di un errore sul fatto che costituisce il reato. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. Un. 15 dicembre 1999, ric. Gabrielli;
Sez. Un. 9 marzo 2000 n. 30, ric. Bettin, rv. 215413). Quindi il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico sussiste soltanto qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto - documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. Un. 17 febbraio 1999, n. 6, ric. Lucarotti, rv. 212782). Alla stregua di questi principi integra il delitto previsto dall'art. 483 c.p. la condotta del soggetto che attesti al pubblico ufficiale una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona non rispondente al vero e, in particolare, una residenza anagrafica non più attuale nell'ambito di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, regolata dalla L. 14 gennaio 1968, n. 15, art. 4, destinata a provare la veridicità delle asseverazioni in essa contenute e ad essere trasfusa in un atto pubblico di autorizzazione al transito in una zona a traffico limitato, riservata ai soggetti residenti in una certa area della città.
In questo contesto le doglianze difensive, già prospettate nei motivi di appello avverso la decisione di primo grado e sostanzialmente riproposte nel ricorso per AS, appaiono destituite di fondamento. La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente valorizzato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ai fini del riconoscimento dell'elemento soggettivo del delitto contestato e della esclusione dell'errore sul fatto costituente reato la circostanza che IS con la richiesta di variazione anagrafica del 5 gennaio 2001 aveva denunciato l'avvenuto mutamento della propria dimora, che all'atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa il 6 marzo 2001, non era più residente in [...], avendo, sin dal 5 gennaio 2001, trasferito la propria residenza in Quartu S. Elena e, infine, il fatto che l'imputato, il 9 gennaio 2001, era stato oggetto di un accertamento amministrativo da cui era emersa l'effettività della dimora abituale presso il nuovo luogo di residenza.
Dal complesso di questi elementi si evince univocamente che il ricorrente, all'atto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato di Cagliari e del ritiro della stessa, era perfettamente consapevole di risiedere stabilmente in un altro comune e di avere ivi fissato la propria nuova dimora abituale, peraltro oggetto di specifica verifica in tal senso, e, quindi, di fornire indicazioni mendaci in una dichiarazione sostitutiva destinata ad attestare, per espressa disposizione di legge, la rispondenza al vero dei fatti dichiarati, a produrre conseguenze giuridiche e ad essere trasfusa in un atto redatto dal pubblico ufficiale, la cui non rispondenza al vero era idonea a ledere la pubblica fede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006