Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22888
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del soggetto che attesti al pubblico ufficiale una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona non rispondente al vero e, in particolare, una residenza anagrafica non più attuale, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale è destinata, per espressa disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in essa contenute e ad essere poi trasfusa in un atto pubblico, consistente, nel caso di specie, nell'autorizzazione al transito in una zona a traffico limitato, riservata ai soggetti residenti in una certa area della città.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22888
    Data del deposito : 9 maggio 2006

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