Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11185 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR MADI1 1 1 8 5 7 0 2 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 8202/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 28792 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 13/06/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA : GIUSEPPINI, rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
2803 -1- s - controricorrente avverso la sentenza n. 472/99 del Tribunale di -FIRENZE, depositata il 24/11/99 R.G. N. 258/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio "Con ricorso al pretore di Firenze DI AC contestava il provvedimento con il quale l'Inps gli aveva liquidato la pensione di anzianità con decorrenza dal 1 Ottobre 1998 anziché dal 1 luglio 1997, come egli riteneva di aver diritto. In particolare contestava la tesi dell'Istituto, secondo la quale esso ricorrente era destinatario non della disciplina transitoria prevista per i lavoratori dipendenti dalla legge n. 335 del 1995, ma di quella diversa dettata per i lavoratori autonomi. Ciò in quanto secondo l'Inps, per stabilire la categoria di appartenenza del lavoratore al momento del pensionamento ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, bisognava aver riguardo alla gestione assicurativa alla quale competeva la liquidazione, nella specie la gestione lavoratori autonomi. Secondo il ricorrente, invece, occorreva considerare quale fosse il tipo di attività svolta dal lavoratore al momento dell'entrata in vigore della legge prima citata e, cioè, nella specie, quella di lavoratore dipendente. Il pretore accoglieva la domanda compensando le spese, in quanto la tesi del ricorrente era conforme al testo letterale della legge, mentre la tesi dell'Inps era ad esso contrario. Avverso la sentenza l'Inps ha proposto appello e l'assicurato ha proposto appello incidentale in punto di spese, che il tribunale di Firenze, con sentenza in data 17 novembre 1999 ha rigettato, compensando le spese del grado. M Ha ritenuto il tribunale, conformemente alla sua precedente giurisprudenza, che la sentenza del pretore fosse esatta, e ciò sempre sulla base del dato letterale ed in base al fatto che la legge fa riferimento alla iscrizione dei lavoratori alle gestioni dei lavoratori dipendenti o autonomi, mentre non ha rilevanza la gestione a carico della quale la liquidazione avviene. Avverso la sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e seguenti della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 59 della legge 449 del 1997, tornando a sostenere che deve procedersi alla liquidazione della pensione nella gestione previdenziale del lavoro autonomo qualora il diritto risulti perfezionato con contributi propri del lavoro autonomo. Il ricorso è infondato e va rigettato. Con sentenza n. 5088 del 2001, questa Corte ha ritenuto, ai fini della decorrenza del trattamento di anzianità, che l'art. 1, trentesimo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 335 fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, ove i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento alla iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione ( nella specie quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa contribuzione necessaria per il raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta). ( In proposito v. anche Cass. n. 13835 del 2000, in particolare sulla irrilevanza della circostanza della liquidazione della pensione). Essendosi il tribunale di Firenze attenuto a tali principi, e ritenendo questa Corte di adeguarsi ad essi, non avendo l'Inps addotto motivi tali 2 da indurre a discostarsene, insistendo l'Istituto viceversa sulla irrilevanza della iscrizione dell'assicurato all'una o all'altra gestione al momento della domanda, il ricorso va rigettato, con la condanna dell'Inps al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps al pagamento delle spese edl giudizio di cassazione, liquidate in euro 895 oltre ad "" euro.2000 per onorario di avvocato. Da distrasri in favore dell'avv. Gabriella Del Rosso, antistataria. Roma, 13 giugno 2002 Sprylicken I will Bristal Il Presidente Il Cons. est. IL CANCE શે જ ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 1 30 3