CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14593 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da SI AN, nato a [...] il [...] MA NT, nato a [...] l'[...] Di TT RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 1°/7/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1°/7/2022, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale AN SI (condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 29/6/2006, irrevocabile il 15/2/2008), NT MA e RO Di TT (proprietari delle unità abitative) avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla locale Procura della Repubblica con riguardo ad un immobile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14593 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/03/2023 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i tre istanti, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice avrebbe affermato erroneamente che l'oggetto della contestazione di merito, quindi della sentenza di condanna e dell'ordine di demolizione, sarebbe l'immobile nel suo complesso, laddove l'unico abuso riscontrato riguarderebbe lavori in cemento armato eseguiti sulla copertura del medesimo fabbricato;
quest'ultimo, invece, sarebbe (non solo antecedente all'illecito, ma) del tutto legittimo, realizzato ante 1967 e, dunque, sottratto alla demolizione. Tale conclusione, peraltro, sarebbe confermata dal verbale di sopralluogo del 13/1/2005, nel quale si darebbe atto dell'esecuzione soltanto di "lavori di ordinaria, straordinaria manutenzione e specificatamente di risanamento conservativo", consistiti nel rifacimento delle coperture;
dal che, dunque, la legittimità della restante parte dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 5. La censura, peraltro reiterativa di quella proposta ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., si compendia infatti in una contestazione di puro merito, inammissibile in questa sede, con la quale i ricorrenti lamentano che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente letto la documentazione in atti (in particolare, la sentenza di condanna ed il citato verbale del 13/1/2005), dalla quale emergerebbe con evidenza che l'oggetto dell'abuso e dei provvedimenti collegati, compresa l'ingiunzione a demolire, sarebbe soltanto l'intervento di copertura in cemento armato, non l'intero immobile. 6. A tale contestazione, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha (già) risposto con una motivazione del tutto solida, fondata su una rigorosa lettura degli atti e sostenuta da valutazioni prive di illogicità manifesta;
come tale, dunque, non censurabile. 6.1. Il Tribunale, nello specifico, ha riscontrato che l'oggetto della contestazione di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come dell'ingiunzione a demolire, era da individuare nell'immobile nel suo complesso e nella sua interezza, come peraltro già affermato dallo stesso Giudice dell'esecuzione in una precedente ordinanza del 20/2/2010. 6.2. Il provvedimento, ancora, ha richiamato l'esplicito tenore della sentenza emessa dal Tribunale il 29/6/2006, nella quale era stato chiaramente affermato il carattere abusivo dell'intero immobile. In particolare, alla pag. 4 si era osservato che "gli interventi realizzati (erano) consistiti in un manufatto per volume, 2 dimensioni e caratteristiche totalmente diverso da quello preesistente, dunque attraverso opere edilizie già di per sé penalmente rilevanti". 6.3. A questa conclusione - ha rilevato ancora l'ordinanza impugnata - doveva poi giungersi anche in forza della sentenza di appello del 19/10/2007, in atti, nella quale si legge che il verbale di sopralluogo del 22/3/2005 aveva riscontrato che "previo abbattimento del pregresso manufatto rurale è stato realizzato un nuovo manufatto a struttura portante in cemento armato avente una superficie di base di metri 31x8 circa e composta da piano terra, primo e parziale secondo piano". Così da concludere che "costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino - come nella specie - aumento di unità immobiliari o mutamenti della destinazione d'uso". 7. L'ordinanza qui in esame, dunque, risulta sostenuta da una motivazione più che adeguata, che non può esser contestata in questa sede proponendo una diversa e più favorevole lettura degli atti del procedimento (in particolare, il verbale del 13/1/2005), come invece richiesto dai ricorrenti. 8. Le impugnazioni, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023 i Dr7TéZT7TA IN L
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1°/7/2022, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale AN SI (condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 29/6/2006, irrevocabile il 15/2/2008), NT MA e RO Di TT (proprietari delle unità abitative) avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla locale Procura della Repubblica con riguardo ad un immobile. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14593 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 16/03/2023 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i tre istanti, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice avrebbe affermato erroneamente che l'oggetto della contestazione di merito, quindi della sentenza di condanna e dell'ordine di demolizione, sarebbe l'immobile nel suo complesso, laddove l'unico abuso riscontrato riguarderebbe lavori in cemento armato eseguiti sulla copertura del medesimo fabbricato;
quest'ultimo, invece, sarebbe (non solo antecedente all'illecito, ma) del tutto legittimo, realizzato ante 1967 e, dunque, sottratto alla demolizione. Tale conclusione, peraltro, sarebbe confermata dal verbale di sopralluogo del 13/1/2005, nel quale si darebbe atto dell'esecuzione soltanto di "lavori di ordinaria, straordinaria manutenzione e specificatamente di risanamento conservativo", consistiti nel rifacimento delle coperture;
dal che, dunque, la legittimità della restante parte dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 5. La censura, peraltro reiterativa di quella proposta ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., si compendia infatti in una contestazione di puro merito, inammissibile in questa sede, con la quale i ricorrenti lamentano che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente letto la documentazione in atti (in particolare, la sentenza di condanna ed il citato verbale del 13/1/2005), dalla quale emergerebbe con evidenza che l'oggetto dell'abuso e dei provvedimenti collegati, compresa l'ingiunzione a demolire, sarebbe soltanto l'intervento di copertura in cemento armato, non l'intero immobile. 6. A tale contestazione, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha (già) risposto con una motivazione del tutto solida, fondata su una rigorosa lettura degli atti e sostenuta da valutazioni prive di illogicità manifesta;
come tale, dunque, non censurabile. 6.1. Il Tribunale, nello specifico, ha riscontrato che l'oggetto della contestazione di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come dell'ingiunzione a demolire, era da individuare nell'immobile nel suo complesso e nella sua interezza, come peraltro già affermato dallo stesso Giudice dell'esecuzione in una precedente ordinanza del 20/2/2010. 6.2. Il provvedimento, ancora, ha richiamato l'esplicito tenore della sentenza emessa dal Tribunale il 29/6/2006, nella quale era stato chiaramente affermato il carattere abusivo dell'intero immobile. In particolare, alla pag. 4 si era osservato che "gli interventi realizzati (erano) consistiti in un manufatto per volume, 2 dimensioni e caratteristiche totalmente diverso da quello preesistente, dunque attraverso opere edilizie già di per sé penalmente rilevanti". 6.3. A questa conclusione - ha rilevato ancora l'ordinanza impugnata - doveva poi giungersi anche in forza della sentenza di appello del 19/10/2007, in atti, nella quale si legge che il verbale di sopralluogo del 22/3/2005 aveva riscontrato che "previo abbattimento del pregresso manufatto rurale è stato realizzato un nuovo manufatto a struttura portante in cemento armato avente una superficie di base di metri 31x8 circa e composta da piano terra, primo e parziale secondo piano". Così da concludere che "costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire, tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino - come nella specie - aumento di unità immobiliari o mutamenti della destinazione d'uso". 7. L'ordinanza qui in esame, dunque, risulta sostenuta da una motivazione più che adeguata, che non può esser contestata in questa sede proponendo una diversa e più favorevole lettura degli atti del procedimento (in particolare, il verbale del 13/1/2005), come invece richiesto dai ricorrenti. 8. Le impugnazioni, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023 i Dr7TéZT7TA IN L