Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione, l'eventuale accordo tra il proprietario del bene e la P.A. sull'ammontare dell'indennità, perde di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, tuttavia, nel caso in cui, all'amichevole determinazione dell'indennità, sia seguito (come nella specie), un vero e proprio accordo transattivo con il quale il privato, nel ricevere ulteriori somme di danaro, dichiari di non avere null'altro a pretendere nei confronti dell'espropriante, quest'ultimo accordo non perde efficacia ove il procedimento espropriativo non si concluda nei termini, e, in caso di radicale ed irreversibile trasformazione del bene per l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica, deve escludersi che il suddetto privato possa agire per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà a seguito dell'intervenuta accessione invertita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2002, n. 6968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6968 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - ASI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A SERRANTI 49, presso l'avvocato FRANCESCA PERRARO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO MAZZEO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COSTA PASQUALE, COSTA BENIAMINO, COSTA CIRO, COSTA VINCENZO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11987/01 proposto da:
COSTA PASQUALE, COSTA BENIAMINO, COSTA CIRO, COSTA VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARONCINI 6, presso l'avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - ASI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A SERRANTI 49, presso l'avvocato FRANCESCA FERRARO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO MAZZEO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2319/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata l'11/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Mazzeo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Davide, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso principale;
l'assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale e l'inammissibilità o il rigetto dei residui motivi dello stesso ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Nel marzo del 1986 i sigg. CO convennero innanzi al Tribunale di Napoli il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Napoli per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione acquisitiva di un loro suolo, nonché per quelli relativi al deprezzamento del fondo residuo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo che gli attori - sottoscrivendo il verbale del 5 novembre 1981 e l'atto, esplicitamente definito transattivo, del 23 novembre 1982, con il quale, ricevendo la somma di L. 121.297.500 già concordata a titolo d'indennità e l'ulteriore importo di L. 46.310.374 per l'occupazione, dichiararono di non avere altro a pretendere dal Consorzio - avevano rinunciato a far valere qualsiasi pretesa in relazione all'occupazione del terreno in questione. Il giudice escluse pure l'esistenza di qualsiasi danno al fondo residuo. Sul presupposto, invece, che la transazione aveva riguardato unicamente la corresponsione dell'indennità concordata, sicché l'accordo stesso era da ritenersi caducato a seguito della mancata sopravvenienza del decreto d'esproprio e sussisteva il loro diritto al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del suolo nel frattempo verificatasi, i CO proposero appello, insistendo, altresì, sui danni per il deprezzamento del residuo fondo.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza dell'11 ottobre 2000, riformò la prima sentenza ed accolse ambe due le domande del CO.
Contro la sentenza della Corte napoletana propone ora ricorso per cassazione il Consorzio, svolgendo due motivi. Rispondono con controricorso i CO, i quali propongono, altresì, ricorso incidentale, a mezzo di tre motivi.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo stati proposti contro la medesima sentenza.
1.1 - I CO hanno dedotto in appello che erroneamente il Tribunale aveva affermato che essi, con la firma dei suindicati atti ed, in particolare, del verbale del giugno 1983, avessero rinunciato a far valere nei confronti del Consorzio qualsiasi pretesa connessa con l'occupazione del fondo. La Corte territoriale, nell'accogliere questo motivo d'appello espone che: essendo avvenuta l'occupazione nell'ottobre del 1978, nel novembre del 1981 i CO stipularono con il Consorzio un atto denominato "verbale di bonario componimento" a mezzo del quale definirono amichevolmente, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 2359 del 1865, l'indennità dovuta per l'esproprio del suolo occupato (L. 121.297.500, salvo manufatti ed interessi); non avendo ottenuto il pagamento dell'indennità pattuita, gli stessi citarono in giudizio il Consorzio per ottenerne la condanna a quel pagamento;
il giudizio s'estinse per definizione stragiudiziale con verbale del 1983, nel quale si legge che, al fine di evitare un giudizio che comporta ulteriori aggravi di spese, il Consorzio addiviene alla transazione con la quale i CO rinunciano al giudizio stesso, il Consorzio liquida alla controparte la somma di L. 121.297.500, oltre alle indennità dovute per interessi maturati e maturandi nella misura dell'8/33 per anni 4 e mesi 7 ammontanti a L. 46.310.374, i CO dichiarano "di non avere altro a pretendere dal Consorzio per la causale della presente transazione". Da tali elementi il giudice desume che il verbale del giugno 1983 pose fine solamente al giudizio proposto dai CO per ottenere il pagamento dell'indennità concordata per l'espropriazione (L. 121.297.500) e di quella per l'occupazione legittima (L. 46.310.374) e con la firma dello stesso essi rinunciarono soltanto a far valere qualsiasi pretesa correlata a quella oggetto del giudizio, ma non al diritto al risarcimento del danno (non ancora sorto al momento del perfezionamento di quell'atto) conseguente all'appropriazione verificatasi per effetto dell'irreversibile trasformazione del fondo alla scadenza del periodo di occupazione legittima. All'amichevole determinazione dell'indennità (così l'accordo è definito in sentenza) non fece più seguito il decreto d'espropriazione; il 23 ottobre del 1983 venne a scadenza il periodo di occupazione legittima;
a quell'epoca era stata già realizzata la strada, sicché - conclude il giudice - in quella data la P.A. acquisì a titolo originario la proprietà del suolo, con conseguente diritto del CO al risarcimento del danno per la relativa perdita di proprietà in conseguenza dell'illegittimo operato della P.A. stessa. 1.2 - Con il primo motivo di ricorso il Consorzio - nel lamentare la violazione dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 26 della legge n. 2359 del 1865, nonché i vizi della motivazione - pone in evidenza la distinzione tra l'amichevole determinazione dell'indennità, prevista dall'art. 26 della legge n. 2159 del 1865, e la cessione volontaria del bene, di cui al procedimento delineato dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971. Ciò premesso, sostiene che l'accordo del novembre 1981 ha le caratteristiche di una cessione volontaria (non di una mera amichevole determinazione dell'indennità), con conseguente trasferimento della proprietà del fondo nel momento stesso della pattuizione;
sicché, la transazione del giugno 1983 non ebbe altro effetto che confermare la volontà delle parti circa l'ammontare del prezzo di cessione, il trasferimento del bene, l'effettiva corresponsione delle somme pattuite a titolo di prezzo, la rinuncia ad ogni altra pretesa, compreso il diritto alla retrocessione del bene. Diversamente, sarebbe inspiegabile, secondo il ricorrente, la circostanza che i CO prima convennero in giudizio il Consorzio per ottenere la sua condanna al pagamento delle somme pattuite e poi, a seguito della transazione in questione, riscossero quelle somme stesse;
così, come sarebbe diversamente inspiegabile che i CO, nello stesso atto transattivo, dichiararono di non avere altro a pretendere dal Consorzio per la causale della presente transazione". In relazione a tale ultimo punto, il ricorrente censura l'illogicità della motivazione laddove il giudice ha affermato che i CO avevano inteso dichiarare di non aver nulla altro a pretendere in relazione alla mera determinazione dell'indennità per l'espropriazione, benché fosse stato stipulato un atto di cessione e fossero state riscosse le somme concordate a titolo di prezzo.
1.3 - E motivo è fondato e va accolto.
L'art. 26 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, prevede che i proprietari interessati e colui che promuove l'espropriazione possano amichevolmente stabilire l'ammontare delle indennità. Il successivo art. 28 stabilisce, poi, che gli accordi amichevoli conclusi tra espropriante e proprietari dei beni da espropriarsi "si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione". Infine, in virtù della disposizione dell'art. 48, dopo l'effettuazione del pagamento autorizzata dal giudice, viene emesso il decreto d'espropriazione.
Siffatto subprocedimento mira alla rapida determinazione dell'indennità e ad evitare che successivamente all'esproprio sopravvengano contrasti in proposito. L'accordo, peraltro, è subordinato al compimento del procedimento espropriativo ed è destinato ad esser posto nel nulla in ipotesi di mancata emissione del provvedimento ablativo.
All'istituto in questione la disposizione dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha affiancato quello della cessione volontaria del bene e la giurisprudenza è intervenuta a chiarire che l'accordo amichevole sull'ammontare della indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non comporta una cessione volontaria del bene, sicché nella prima ipotesi è pur sempre necessario il completamento del procedimento espropriativo al fine del passaggio della proprietà del bene dall'espropriato all'espropriante (Cass. 18 ottobre 2001, n. 12704). Come pure s'è affermato, nello stesso ordine di idee, che, allorquando nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e l'espropriante sull'ammontare dell'indennità, quell'accordo viene a caducarsi ed a perdere di efficacia ove il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, poiché la pretesa del privato viene allora a trovare titolo risarcitorio nel danno (ingiusto) conseguente alla sopraggiunta perdita della proprietà del bene per effetto dell'occupazione di esso divenuta illegittima e della sua radicale ed irreversibile trasformazione per la costruzione dell'opera pubblica (Cass. 22 marzo 1994, n. 2738).
Ed è a quest'ultima giurisprudenza che la sentenza impugnata s'è ispirata, allorquando ha affermato che l'accordo transattivo del giugno 1983 pose fine soltanto al giudizio promosso dai CO per ottenere il pagamento dell'indennità concordata per l'espropriazione, nonché degli interessi (ossia dell'ulteriore indennità per la legittima occupazione), restando escluso che i proprietari stessi, sottoscrivendo quella transazione, avessero rinunciato a far valere ogni pretesa comunque connessa con l'occupazione del terreno e, quindi, anche a far valere il diritto al risarcimento del danno conseguente all'appropriazione acquisitiva verificatasi per effetto dell'irreversibile trasformazione del fondo alla scadenza di occupazione legittima.
La sentenza, nel pervenire a tale decisione, ha violato non solo la legge, ma anche i canoni preposti alla motivazione. Pur facendo esplicita menzione di entrambi (del verbale di bonario componimento del novembre 1981 e della transazione del giugno 1983), il giudice non ha proceduto alla logica e necessaria integrazione del contenuto dei due atti. Ed infatti, pur volendo individuare il primo come una amichevole determinazione dell'indennità (di cui all'art. 26 della legge fondamentale), bisogna pur sempre osservare (come lo s'è già fatto in precedenza) che questo subprocedimento non porta alla percezione dell'indennità se non a seguito del compimento dell'intero iter espropriativo, tant'è che la giurisprudenza ha chiarito che l'espropriante che lo abbia iniziato non è obbligata per legge a completarlo e, per converso, non è configurabile in capo al privato che abbia concluso detto accordo un diritto ad essere espropriato, ma solo un diritto a ricevere un'indennità nella misura concordata quando l'esproprio abbia luogo;
mentre, se il procedimento non si conclude con l'espropriazione, viene meno l'efficacia dell'accordo (in questi termini, cfr. la già citata Cass. 18 ottobre 2001, n. 12704). In altro modo può dirsi che siffatto accordo non è in alcuna maniera assimilabile ad una sorta di contratto preliminare contenente l'obbligo di prestare il consenso.
Cionostante, risulta dagli atti che i CO nel novembre del 1982 (ancora nel corso della legittima occupazione) convennero in giudizio il Consorzio per ottenere il pagamento dell'indennità concordata. Ed è in questo giudizio che sopravvenne il verbale di bonario componimento del giugno 1983, con le quali le parti formularono esplicita volontà transattiva, ribadirono la spettanza dell'indennità d'espropriazione come concordata nel novembre 1981, determinarono un'ulteriore indennità per la legittima occupazione, il tutto con l'esplicita dichiarazione del CO "di non avere altro a pretendere dal Consorzio per la causale della presente transazione". Fu così che i proprietari incassarono le somme previste in transazione. Poi, quasi tre anni dopo, nel marzo del 1986, si decisero ad introdurre il giudizio del quale oggi si discute, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'occupazione illegittima e dell'irreversibile trasformazione del fondo, nonché per deprezzamento del fondo residuo.
Si palesa, allora, assolutamente impertinente rispetto alla fattispecie in esame la giurisprudenza sulla quale il giudice ha fatto perno per pervenire alla sua decisione.
Essa, lo si è già visto, riguarda i casi in cui si è
realizzata una mera amichevole determinazione dell'indennità e chiarisce che questa esplica i suoi effetti solo quando il procedimento espropriativo segue il suo corso, mentre non esplica nessun effetto quando il procedimento non venga concluso e la pretesa risarcitoria del privato tragga origine dalla vicenda ablativa dell'accessione invertita. Ma nella fattispecie in esame l'accordo delle parti non è rimasto allo stato dell'amichevole determinazione dell'indennità: esso s'è profuso nell'atto transattivo del giugno 1983 e s'è compiuto con la concreta percezione delle somme da parte dei privati, i quali, dal canto loro, avevano già rilasciato una dichiarazione ampiamente liberatoria in favore del Consorzio. È, allora, evidente la violazione di legge nella quale è incorso il giudice nell'identificare la complessa vicenda intervenuta tra le parti alla stregua di una mera amichevole determinazione dell'indennità, facendo espresso riferimento all'art. 26 della legge fondamentale, laddove, come s'è visto, i connotati e gli effetti della fattispecie esaminata sono stati molto più complessi rispetto a quelli dei quali è dotato l'istituto in parola. Come è pure evidente il vizio logico contenuto nella motivazione resa a sostegno della decisione, laddove essa non tiene in nessun conto la circostanza dell'avvenuto pagamento delle indennità per l'espropriazione e l'occupazione, in uno specifico quadro normativo che non prevede alcun procedimento o subprocedimento che consenta la concreta percezione di tali indennità senza alcun riverbero sulla vicenda ablativa;
così come non tiene conto della dichiarazione ampiamente liberatoria resa dai proprietari nei confronti della controparte in seno all'atto transattivo e della circostanza che nell'accordo del giugno 1983 erano stati compresi tutti gli elementi tipici della vicenda ablativa (ad eccezione dell'indennizzo riguardante alcuni manufatti dei quali s'era fatta menzione nel precedente accordo).
Altrettanto illogica si manifesta l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui i proprietari nel firmare la transazione non potevano aver rinunciato al diritto al risarcimento del danno per il fatto che il diritto stesso non era ancora sorto, posto che alla data della stipula era ancora in corso la legittima occupazione. Anche a tal proposito va detto che siffatto ragionamento sarebbe plausibile se la vicenda si fosse conclusa tra le parti con la mera sottoscrizione di un amichevole accordo sull'indennità, ma non è accettabile in questo caso in cui le parti hanno perfezionato il loro rapporto a mezzo della transazione, in un momento in cui le uniche pretese avanzabili erano (proprio perché ancora in corso la legittima occupazione) quelle relative alle indennità per l'espropriazione e l'occupazione stessa.
Il giudice del rinvio dovrà, dunque, riesaminare l'intera vicenda, adeguandosi ai principi sopra affermati e procedendo alla puntuale integrazione del contenuto dei due atti riferiti. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe il secondo motivo, laddove il Consorzio censura la sentenza impugnata in relazione alla natura attribuita al terreno in oggetto. 2.1 - Con il primo motivo del ricorso incidentale (da esaminare in quanto subordinato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale) i CO rappresentano che al Tribunale era stata sottoposta (in questo giudizio) sia la questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia quella dell'improponibilità della domanda per intervenuta cessione volontaria o transazione. Il Tribunale si pronunciò con sentenza parziale sulla sola questione della prescrizione (escludendola), ma i ricorrenti sostengono che a questa decisione era implicitamente sotteso il rigetto di quelle altre questioni che erano preliminari alla prescrizione. Aggiungono che, nell'impugnare la definitiva sentenza di primo grado (quella che stabilì l'infondatezza delle loro pretese in ragione dell'intervenuta transazione), essi si dolsero innanzi al giudice d'appello del fatto che il Tribunale s'era pronunziato una seconda volta su quelle questioni che erano state già implicitamente respinte dalla sentenza parziale. Censurano, dunque, la sentenza d'appello per non essersi pronunziata su tale punto ed avere, di conseguenza, violato il principio del ne bis in idem.
2.2 - Il motivo è infondato e va respinto.
I CO eccepiscono, in estrema sintesi, la violazione di un giudicato interno implicito, in relazione alla denunzia del quale il giudice d'appello non si sarebbe pronunziato. Il tipo di doglianza consente, dunque, a questa Corte di legittimità l'esame degli atti ed, in particolare, delle sentenze di primo grado. Dalla lettura della sentenza non definitiva del 15 giugno 1991 si evince che effettivamente il difensore del Consorzio prospettò prima la questione della prescrizione del diritto del CO al risarcimento, poi quella della "infondatezza di tutte le domande, essendo intervenuto, a seguito della cessione volontaria del 1981, nel giugno del 1983 atto di transazione di ogni diritto, ragione ed azione di cui alla procedura ablativa in parola. Stante la dismissione di ogni diritto, l'azione in parola si configura addirittura temeraria". Con la citata sentenza il Tribunale trattò e decise della sola eccezione di prescrizione, dichiarandola infondata, provvedendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Con la definitiva sentenza del 13 gennaio 1998 il Tribunale affrontò, poi, la questione dell'intervenuta transazione ed in ragione di essa respinse le domande del CO. Questi, effettivamente prospettarono al giudice d'appello (cfr. pag. 3) della sentenza d'appello) che "peraltro la questione doveva ritenersi già in tal senso decisa con la sentenza non definitiva che, rigettando l'eccezione di prescrizione, aveva implicitamente rigettato anche l'eccezione, logicamente antecedente, di improponibilità per precedente transazione sollevata dal Consorzio". Il giudice d'appello, come s'è visto, ribaltando il primo giudizio, escluse che la transazione avesse efficacia ostativa rispetto alle pretese degli appellanti.
Così ricostruita la vicenda processuale, è agevole rilevare che nessun giudicato implicito s'è formato sul punto. Al contrario, è evidente che il Tribunale, nella prima delle sue due sentenze, ritenne di non trattare affatto la questione della intervenuta transazione, ma di definire solo quella relativa alla prescrizione. Nè può dirsi che la decisione relativa alla transazione fosse implicita nell'altra, stante la sua priorità logico-giuridica;
tant'è che essa fu lo specifico ed approfondito oggetto della seconda pronunzia del Tribunale, il quale ne fece perno per escludere la fondatezza delle pretese del CO. Di conseguenza non è incorsa in alcuna omissione di motivazione la Corte partenopea, la quale il medesimo punto ha specificamente trattato per giungere a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle del Tribunale. 2.3 - La cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri due motivi svolti dai CO, con i quali ci si duole che la Corte d'appello, nel determinare il risarcimento del danno, abbia fatto applicazione della disposizione del 65^ comma dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 (secondo motivo), nonché dei criteri adottati dallo stesso giudice in tema di rivalutazione ed interessi (terzo motivo).
3. - In conclusione la sentenza va cassata in relazione alle doglianze contenute nel primo motivo del ricorso principale, con rinvio alla stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Va respinto il primo motivo del ricorso incidentale. Vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, nonché il secondo ed il terzo motivo di quello incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, nonché il secondo ed il terzo motivo di quello incidentale.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2002