Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, che sanziona l'inottemperanza dello straniero all'ordine impartito dal Questore di lasciare il territorio dello Stato, è necessario che nel provvedimento amministrativo siano indicate le conseguenze penali della sua trasgressione (ossia la specifica sanzione irrogabile: reclusione da uno a quattro anni), come previste a seguito della modifica di cui al D.L. n. 241 del 2004, convertito con legge n. 271 del 2004.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2006, n. 9138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/02/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 728
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 036683/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BOLZANO;
nei confronti di:
1) NE CH, N. IL 20/12/1968;
avverso ORDINANZA del 13/09/2005 TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza in data 13/09/2005 il Tribunale monocratico di Bolzano non ha convalidato l'arresto della cittadina nigeriana IN Charity che era stato operato in Laives il 10/09/2005 per avere la predetta violato il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, comma 5 ter, inserito dalla L. 30 luglio 2002 n. 189 e modificato dalla L. 12 novembre 2004 n. 271, non avendo ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato che le era stato impartito il 07/04/2003 dal Questore di Verona, ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo, in seguito alla mancata esecuzione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa.
Ha ritenuto in sostanza il Tribunale che il decreto del Questore, notificato alla IN prima della modifica legislativa che ha trasformato il reato di cui si tratta da contravvenzione in delitto, dovesse essere disapplicato indicando, come conseguenza penale dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, l'arresto da sei mesi a un anno mentre la conseguenza prevista ai sensi della sopravvenuta L. n. 271 del 2004 è la reclusione da uno a quattro anni ed è proprio in forza della trasformazione dell'illecito da contravvenzione in delitto che è previsto l'arresto obbligatorio. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, contrastato da memoria del difensore dell'imputata, il locale Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. La doglianza non può trovare accoglimento.
La fattispecie di cui all'art. 14, comma 5 ter, introdotta nel corpo del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dalla L. 30 luglio 2002 n. 189, è stata in origine configurata in modo da sanzionare penalmente come contravvenzione, avente i caratteri propri del reato omissivo permanente, la condotta dello straniero che, in assenza di giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis, ordine che, per quanto da quest'ultima disposizione espressamente stabilito, deve essere dato con provvedimento scritto recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
Era inizialmente previsto, ai sensi dello stesso art. 14 ter, comma 5 quinquies, l'arresto obbligatorio del trasgressore ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 08/07/2004 n. 223 e a tale pronuncia si è uniformato il D.L. 14 settembre 2004 n. 241, recante nuova disciplina della materia, che ha escluso il reato in questione dal novero di quelli per cui è possibile adottare la misura precautelare.
Con la legge di conversione 12/11/2004 n. 271 si è però deciso di trasformare, tranne che per un'ipotesi in cui non rientra il caso di specie, la contravvenzione in delitto e in conseguenza di ciò è nuovamente previsto l'arresto obbligatorio.
Per effetto di tale modifica si è verificata una successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità, avendo in comune sia l'interesse tutelato che l'elemento strutturale rappresentato dal tipo di condotta sanzionata.
Trattandosi di reato permanente, in un quadro siffatto tra le due norme incriminatici sotto la cui vigenza si è protratta la condotta omissiva della IN dovrebbe normalmente trovare applicazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quella più severa che è sopravvenuta, ma ciò non è nel caso di specie possibile perché la condotta sanzionata dall'art. 14 ter, comma 5 ter consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore "ai sensi del comma 5 bis", il quale come si è detto prevede che nel provvedimento siano indicate le conseguenze penali (e quindi le specifiche sanzioni irrogabili) della sua trasgressione, e fa pertanto difetto quello che della nuova norma incriminatrice rappresenta un presupposto indispensabile, e cioè la notifica di un ordine di allontanamento accompagnato dall'avviso che la sua violazione costituisce delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni.
Questo avvertimento la IN non ha mai ricevuto, poiché nell'ordine che le è stato notificato - recante l'indicazione di quelle che erano allora le conseguenze penali della trasgressione e da ritenersi quindi sotto tale profilo ineccepibile, ma ciò non è sufficiente ai fini della verifica della legittimità dell'arresto - la si avvisava invece che se si fosse trattenuta nel territorio dello Stato sarebbe stata punibile a titolo di contravvenzione, e l'ostacolo all'applicazione della nuova norma incriminatrice rappresentato sul piano giuridico e dell'equità da questa indicazione divenuta fuorviante non è superabile con il richiamo all'art. 5 c.p., trattandosi di fattispecie in cui eccezionalmente il legislatore ha ritenuto opportuno demandare la funzione informatrice delle conseguenze della violazione allo stesso provvedimento amministrativo la cui inosservanza è penalmente sanzionata.
Ritenuto dunque che sia nel caso di specie applicabile, non potendo operare quella più severa che l'ha sostituita, la norma incriminatrice, configurante un reato contravvenzionale per cui non è consentito l'arresto, che era in vigore quando è iniziata la violazione contestata alla IN, la decisione da parte del Tribunale di rifiutare la convalida risulta, a prescindere dalla motivazione adottata, conforme alla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006