CASS
Sentenza 22 agosto 2022
Sentenza 22 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 22/08/2022, n. 31360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31360 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IN nato a [...] A CREMANO il 07/12/1931 avverso ia sentenza dei 29/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI ‘fst: gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
utita la re.azione svolta dal Consigliere LU RA;
udito i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI Il ?roc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta, conclude per l'inammissibilità. Penale Sent. Sez. F Num. 31360 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RA LU Data Udienza: 18/08/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con !a sentenza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma ci quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 22 giugno 2021, ha rideterminato la pena inflitta a OA LA in 4 mesi di arresto ed C 4.666 di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado. NO LA è stato condannato per il reato ex art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 dei 2001 per avere realizzato, su immobile già realizzato abusivamente, due ampliamenti di m. 2,50 X 3,20 e di 7 metri per lato (accertato in Castel Volturno il 24 agosto 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e difetto assoluto di moti .vezione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello non avrebbe valutato la condotta del ricorrente, che sarebbe isolata, le esigue dimensioni del manufatto, se l'opera fosse stata sanata. Avrebbe valorizzato soo le dimensioni delle opere ma non l'incidenza sul carico uroanisJco del comune di Castel Volturno. La Corte di appello avrebbe rigettato le argomentazioni difensive senza ottemperare all'obbligo di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO l. li ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255553). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto ci: .t..,-) pugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni dei provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quel:a della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 551 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e cji elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di ditto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 2 1.2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis coli pen. prendendo in esame non l'entità degli ampliamenti oggetto delle imputazioni ma l'opera complessivamente realizzata. Come chiaramente indicato in sentenza, gil ampliamenti sono stati realizzati su un immobile già abusivo sicché la lesione del bene protetto è stata valutata sulla realizzata e di conseguenza sull'impatto sull'assetto edilizio ed urbanistico. Con tale motivazione il ricorso non si confronta ma si limita a ribadire le argomentazioni dell'appello, fondato sulla condotta isolata, laddove dalla sentenza emerge al contrario che l'opera abusiva è stata realizzata in tempi diversi, con più condotte e che i lavori erano in corso. 1.3. ti ricorrente ha poi richiamato la giurisprudenza secondo cui (cfr. Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01) ai fini della applicabilità dell'arte. 131 -bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratterist,che costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. 1.4. La Corte di appello ha preso in esame non solo le dimensioni dell'immobile ma ancne, aderendo al principio di diritto della sentenza Mancuso, la presenza di preesisten:i interventi di esecuzione delle opere, laddove fa riferimento alla natura permanente del reato, alla totale assenza di titolo abilitativo, alle modalità di esecuzione dell'intervento, posto che dalla sentenza risulta che i lavori erano in corso. 1.5. Va, infine, ricordato che, in tema di violazioni urbanistiche, quando la consistenza dell'opera è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice nega l'applicazione della causa di non punibilità di cui ata:l. 131 -bis cod. pen. (così Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282323 - 31, fattispecie relativa ad un fabbricato a due piani in cemento armato, in zona sismica e totalmente abusivo). 1.5. Del tutto generiche sono poi le argomentazioni relative alla sanatoria, poste che dalla sentenza di merito risulta esclusivamente presentata una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, senza che ne sia noto l'esito. 3 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del proceoimento e deila somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore deila Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/08/2022.
utita la re.azione svolta dal Consigliere LU RA;
udito i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI Il ?roc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta, conclude per l'inammissibilità. Penale Sent. Sez. F Num. 31360 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RA LU Data Udienza: 18/08/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con !a sentenza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma ci quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 22 giugno 2021, ha rideterminato la pena inflitta a OA LA in 4 mesi di arresto ed C 4.666 di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado. NO LA è stato condannato per il reato ex art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 dei 2001 per avere realizzato, su immobile già realizzato abusivamente, due ampliamenti di m. 2,50 X 3,20 e di 7 metri per lato (accertato in Castel Volturno il 24 agosto 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e difetto assoluto di moti .vezione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello non avrebbe valutato la condotta del ricorrente, che sarebbe isolata, le esigue dimensioni del manufatto, se l'opera fosse stata sanata. Avrebbe valorizzato soo le dimensioni delle opere ma non l'incidenza sul carico uroanisJco del comune di Castel Volturno. La Corte di appello avrebbe rigettato le argomentazioni difensive senza ottemperare all'obbligo di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO l. li ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca: 1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255553). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto ci: .t..,-) pugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni dei provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quel:a della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 551 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e cji elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di ditto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 2 1.2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131- bis coli pen. prendendo in esame non l'entità degli ampliamenti oggetto delle imputazioni ma l'opera complessivamente realizzata. Come chiaramente indicato in sentenza, gil ampliamenti sono stati realizzati su un immobile già abusivo sicché la lesione del bene protetto è stata valutata sulla realizzata e di conseguenza sull'impatto sull'assetto edilizio ed urbanistico. Con tale motivazione il ricorso non si confronta ma si limita a ribadire le argomentazioni dell'appello, fondato sulla condotta isolata, laddove dalla sentenza emerge al contrario che l'opera abusiva è stata realizzata in tempi diversi, con più condotte e che i lavori erano in corso. 1.3. ti ricorrente ha poi richiamato la giurisprudenza secondo cui (cfr. Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01) ai fini della applicabilità dell'arte. 131 -bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratterist,che costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. 1.4. La Corte di appello ha preso in esame non solo le dimensioni dell'immobile ma ancne, aderendo al principio di diritto della sentenza Mancuso, la presenza di preesisten:i interventi di esecuzione delle opere, laddove fa riferimento alla natura permanente del reato, alla totale assenza di titolo abilitativo, alle modalità di esecuzione dell'intervento, posto che dalla sentenza risulta che i lavori erano in corso. 1.5. Va, infine, ricordato che, in tema di violazioni urbanistiche, quando la consistenza dell'opera è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice nega l'applicazione della causa di non punibilità di cui ata:l. 131 -bis cod. pen. (così Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Riillo, Rv. 282323 - 31, fattispecie relativa ad un fabbricato a due piani in cemento armato, in zona sismica e totalmente abusivo). 1.5. Del tutto generiche sono poi le argomentazioni relative alla sanatoria, poste che dalla sentenza di merito risulta esclusivamente presentata una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, senza che ne sia noto l'esito. 3 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del proceoimento e deila somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore deila Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/08/2022.