Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
O L L O B 4 ) 7 E E 3 . E C N N REPUBBLICA ITALIANA , A O I 1 P Z 9 I A 9 1 R D - T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 E S 1 I - C G I 1 E 04502/01 2 R D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . U A L Oggetto I D 9 G E 3 T E SEZIONE TERZA CIVILE N N 6 E . S 4 T E . S T I ( T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri R A - Presidente R.G.N. 15894/98 Dott. Angelo GIULIANO - Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA -- Consigliere- Cron. 9708 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. IO Battista PETTI • Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato CIRO SINDONA, difeso dagli avvocati ANGELO DEL VECCHIO, CARMINE PASCARELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO PARCO SERENO;
intimato avverso la sentenza n. 781/98 del Giudice di pace di CASERTA, emessa e depositata il 06/07/98 (R.G. 190/98); 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1894 udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 13.12.97 LI Ra- niero conveniva dinanzi il Giudice di Pace di Caserta il Condominio di Parco Serena sito alla via Giulia 11 in Centurano di Caserta per sentirlo dichiarare respon- sabile dei danni subiti dalla sua autovettura nell'importo di lire due milioni. Esponeva l'attore in citazione che la sua vettura, in sosta nel garage di proprietà della moglie LA IE aveva subito danni per la rottura della condot- ta fecale condominiale. Radicatosi il contraddittorio, il convenuto condo- minio contestava la domanda attorea della quale chiede- va il rigetto con il favore delle spese. All'esito della istruttoria, il Giudice di Pace con sentenza del 6.7.98 rigettava la domanda condannando il LI al pagamento delle spese. Osservava, tra l'altro, il decidente che in atti non vi era prova che il LI fosse il proprietario della vettura e, quindi, legittimato ad agire essendo la stessa intestata a HE AL, come si desumeva dal prodotto fo- glio complementare. La domanda andava, peraltro, riget- 2 tata anche nel merito non essendovi in atti prove docu- mentali o testimoniali che suffragassero l'assunto at- toreo. Andava, ancora, evidenziato che i danni erano limi- tati al sedile ed al pianale dell'auto senza interessa- re la tappezzeria interna delle porte e le mura il che non poteva accadere anche se il liquame fosse arrivato ad una altezza di circa 50 cm dal suolo, circostanza questa della quale vi era molto da dubitare. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LI affidandolo a due motivi sostenuti da memo- ria. Non ha svolto difese il Condominio di Parco Sereno, in persona del suo amministratore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione il LI, denunziata la violazione della 1. 436/1927 in riferi- mento all'art. 360 n. 3 cpc lamenta che il giudice di pace abbia erroneamente applicato le norme in tema di prova circa la proprietà del veicolo. Con il secondo mezzo di impugnazione il LI, denunziata la violazione dell'art. 132 n. cpc in re- lazione all'art. 360 n. 5 stesso codice, lamenta che il giudice di pace abbia in modo del tutto insufficiente motivato il rigetto della domanda di esso LI. Le predette doglianze, esaminate congiuntamente, so- no prive di fondamento. Va, in via preliminare, evidenziato che vertendosi in tema di controversia non superiore a lire due milio- ni il giudice di pace ha deciso secondo equità ex art. 113 cpc. Trattasi di equità che sostituisce la regola di diritto in armonia con una valutazione più libera trattandosi di causa di valore lieve. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 716/99, 10820/00) le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113 CPC, se- condo comma, sono ricorribili in cassazione per viola- zione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, I comma nn. 1,2 e 4 (anche con riferimento alla inesi- stenza della motivazione), nonché ai sensi del numero 5 dell'art. 360 citato quando la enunciazione del crite- rio di equità adottato sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto decisione della controversia si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di ra- dicale ed insanabile contraddittorietà della motivazio- ne, mentre la censura di violazione della legge sostan- ziale ai sensi del numero 3 del citato articolo 360 è consentita soltanto in casi di inosservanza e falsa ap- plicazione della Costituzione e delle norme comunitarie se di rango superiore a quelle ordinarie. Al di fuori di tali ipotesi l'ammissibilità del ri- corso per cassazione preclusa dalla non configurabi- lità della violazione di una regola che presuppone un giudizio di diritto. Nella ipotesi in esame, il ricorrente prospetta una insussistente violazione di norme processuali posto che il decidente ha solo valutato le prove con insindacabi- le apprezzamento dei fatti ed il relativo giudizio è censurabile in sede di legittimità solo per mancanza di motivazione il che va escluso nella fattispecie atteso che il giudice di pace ha dato ampia ragione del perché ha ritenuto di disattendere la domanda attorea di dan- ni, quanto precede alla stregua di una attenta valuta- zione dei testi e della documentazione prodotta agli atti. La violazione della 1. 436/1927 è, per i motivi an- zidetti, irricevibile in questa sede trattandosi di do- glianza riguardante la falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale. Conclusivamente, le ragioni della decisione equita- tiva devono ritenersi del tutto chiare, onde consegue il rigetto del proposto ricorso. Nessun provvedimento sulle spese non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma il 23.11.2000 Il Presidente Il Consigliere est. th TimeFoto Auques JurlinesПідь Afly IL CANCELLIERE C1 IO Giambattista Depositata in Cancellería Oggi, lì 28 MAR. 2001. A D. M IL CANCELLIERE E IO AT R P U S E T R O C * 4 O 7 ) L 3 L . E O N C B , A 1 E P 9 E 9 I N 1 D - O 1 I 1 E Z - A 1 C I R 2 T D . S I L U I G 9 E 3 G R E E A 6 N D . 4 E T . T T S I N T ( E R S A E