Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al P.M. lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva.
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Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
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Cass., sez. II, 28 settembre 2021 (dep. 7 ottobre 2021), n. 36417, Diotallevi, Presidente, Minutillo Turtur, Relatore, Perelli, P.m. (concl. diff.) 1. Il caso. La pronuncia in esame prende le mosse da una decisione del g.i.p. del Tribunale di Ancona che rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, contestualmente, disponeva l'interrogatorio degli indagati per assumere, sulla scorta delle loro dichiarazioni, ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda anche in rapporto ad un reato diverso da quello oggetto di contestazione. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il p.m. che lamentava l'abnormità dell'ordinanza impugnata, posto che il g.i.p. – nel rigettare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2005, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/12/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2208
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 17977/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA;
contro l'ordinanza in data 23/02/2004 pronunciata dal locale G.I.P.;
nel procedimento a carico di:
IL DR.
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Pescara, investito della richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico di IL DR, ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, indicando, quale ulteriore tema d'indagine, l'interrogatorio dell'imputato "in ordine ai fatti denunciati, con riferimento specifico alle circostanze addotte dall'opponente con l'atto di opposizione ed in particolare alla dedotta violazione del D.P.R. n. 782 del 1985, art. 48. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, lamentando l'abnormità del provvedimento impugnato, dal momento che "l'accertamento positivo della ricorrenza di un elemento della fattispecie penale non può essere rimesso alle dichiarazioni dell'indagato, il quale non ha alcun dovere di accusarsi o di discolparsi o di fornire elementi di riscontro alla tesi avversa". Ovvia, a suo avviso, la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto ordinare la formulazione dell'imputazione in presenza di elementi idonei alla configurazione di un'ipotesi di reato, ovvero in caso contrario, e nell'impossibilità di svolgere accertamenti dirimenti - tale non potendosi qualificare l'interrogatorio rilasciato alla facoltà dell'imputato -, disporre l'archiviazione del procedimento. Il ricorso è fondato.
Condivide, infatti, il Collegio l'orientamento espresso da questa Corte con sentenza 9 giugno 1999 (rv. 213733) secondo cui deve considerarsi abnorme, ponendosi al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al Pubblico Ministero, quale atto d'indagine, l'interrogatorio dell'indagato, atteso che l'ordinanza con cui si richiedono nuove indagini ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4 presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere l'ipotesi di reato a carico dell'imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare. In buona sostanza appare contraddittorio che il giudice, da un lato, disponga un supplemento d'indagine perché non è in grado di decidere sulla infondatezza o fondatezza della notizia di reato - ipotesi, quest'ultima, che peraltro avrebbe comportato l'invito al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione -, e, dall'altro, disponga l'espletamento di un atto (l'interrogatorio appunto), che postula la formulazione di un'imputazione, non è un mezzo d'indagine (non avendo l'imputato alcun dovere di accusarsi o di discolparsi o di fornire elementi di riscontro alla tesi avversa) bensì, quale garanzia difensiva, soltanto di contestazione dell'accusa. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2006