CASS
Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 9192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9192 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da RI IO CA, nato a [...] il [...] IG CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 7/03/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA EL, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 marzo 2022, il Tribunale di Torino ha condannato RI IO CA alla pena di euro 12.000,00 di ammenda e IG CO alla pena di euro 10.000,00 di ammenda, concedendo solo a quest'ultimo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera a), Penale Sent. Sez. 3 Num. 9192 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/11/2022 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, RI - in qualità di amministratore delegato della ditta IN.PRO.MA s.r.l. con sede legale in Ceresole d'Alba - e IG - in qualità di procuratore con poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla tutela dell'ambiente e del territorio - omesso di osservare i valori limite di emissione per il parametro dei composti organici volatili. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto - tramite il difensore e con un unico atto - ricorsi per Cassazione, chiedendone, denunciando, con un unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Più precisamente, secondo la difesa, l'asserzione della sentenza - per cui l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata agli imputati è rappresentato in concreto dall'aver continuato ad utilizzare lo strumento con lo stesso filtro - non è supportata da alcuna prova e, anzi, sarebbero numerose le prove contrarie che tem il giudice di primo grado non avrebbe considerato nella sentenza. Tanto il RI quanto il IG, infatti, avrebbero adoperato nell'esercizio delle loro funzioni ogni precauzione per evitare qualsiasi evento dannoso;
circostanza che sarebbe avvalorata da una duplice considerazione. Innanzitutto, non sarebbe riscontrabile nel caso di specie alcuna violazione delle regole giuridiche previste in materia, posto che non esiste alcuna disposizione di legge che preveda il grado di porosità dei filtri preinstallati e posto che neppure l'Arpa ha mai emesso alcuna prescrizione per la sostituzione dei filtri con altri con porosità diversa. In secondo luogo, poi, nel caso di specie non risulterebbe neppure violata alcuna regola cautelare, avendo gli imputati incaricato ditte specializzate per l'effettuazione dei controlli, avendo acquistato strumenti certificati e avendo richiesto, senza esito, una continua interlocuzione con gli organi accertatori. Secondo la difesa sarebbe altre& contradditoria l'affermazione per cui, a decorrere dall'ottobre 2017, la società era a conoscenza della causa della discrasia nella misurazione del parametro in esame, in quanto segnalata dai funzionari dell'Arpa in seguito al controllo congiunto. Con la produzione del documento n. 6), denominato "Corrispondenza IG-Arpa 10/02/2018", si è raggiunta - per la difesa - la prova che le parti non fossero a conoscenza che il problema dell'asserito superamento dei limiti fosse ascrivibile alla porosità del filtro. Nel documento, infatti, l'ing. IG richiedeva un'interlocuzione con gli organi accertatori che però venne rifiutata. Ancora, RC TT, in servizio presso l'Arpa di Cuneo, collocava chiaramente (come si evince dalla trascrizione della sua escussione avvenuta in data 25/10/2021) in data 4 Aprile 2019 il giorno in cui si era giunti alla conclusione che la discrasia dei risultati fosse ddvuta alla diversità di filtri. 2 3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 novembre 2022 la difesa insiste nelle sue conclusioni, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La prospettazione formulata dalla difesa è parziale - e, dunque, insufficiente a contrastare, anche in via di mera prospettazione, la tenuta logica del provvedimento impugnato - essendo basata essenzialmente sull'assunto secondo cui un metodo di campionamento equivale a qualunque altro, non esistendo "metodi preferenziali". Peraltro, in punto di elemento soggettivo, il Tribunale di Torino ha logicamente e coerentemente motivato, laddove ha evidenziato (pag. 6 del provvedimento impugnato), che la ditta ha continuato ad utilizzare lo strumento di misurazione senza neppure sostituire i filtri con altri della stessa marca e tipologia meno porosi. Inoltre, come correttamente sottolineato dal Tribunale, a decorrere dall'ottobre 2017 la società era già a conoscenza della causa della discrasia nella misurazione del parametro in esame in quanto segnalata dai funzionari dell'Agenzia regionale in seguito a controllo congiunto e non ha attuato alcun correttivo nonostante l'ampio lasso di tempo intercorso. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che la normativa UNI di riferimento (12619:2013), relativa alla determinazione della concentrazione di massa di carbonio organico totale in forma gassosa, stabilisce il criterio destinato ad essere utilizzato come metodologia di riferimento per la misurazione della concentrazione in massa di sostanze organiche in forma gassosa e vaporosa (espressi come COT). La normativa specifica i requisiti per uno strumento che utilizza un rilevatore a ionizzazione di fiamma, insieme alle procedure per la sua operatività e ammette metodi alternativi a condizione che l'utilizzatore possa dimostrarne l'equivalenza. Nella vicenda in esame, gli imputati, essendo a conoscenza del fatto che la discrasia di valori era dovuto al filtro dello SME utilizzato, hanno sottostimato sensibilmente il quantitativo di carbonio organico totale. Quanto alle pretese interlocuzioni che vi sarebbero state, l'azienda non aveva fornito la dimostrazione dell'equivalenza del metodo alternativo proposto rispetto a quello ufficiale;
né tale affermazione della sentenza impugnata è stata compiutamente contrastata con il ricorso, il quale si basa essenzialmente su asserzioni di segno contrario. In conclusione, mentre il verbale di prescrizione prevedeva l'individuazione delle cause della problematica e l'indicazione delle soluzioni tecniche per la sua risoluzione, la relazione trasmessa dalla società non risultava esaustiva, non 3 avendo indicato reali soluzioni, ma avendo soltanto rappresentato la metodologia adottata, del tutto inadeguata. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA EL, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 marzo 2022, il Tribunale di Torino ha condannato RI IO CA alla pena di euro 12.000,00 di ammenda e IG CO alla pena di euro 10.000,00 di ammenda, concedendo solo a quest'ultimo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera a), Penale Sent. Sez. 3 Num. 9192 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 23/11/2022 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, RI - in qualità di amministratore delegato della ditta IN.PRO.MA s.r.l. con sede legale in Ceresole d'Alba - e IG - in qualità di procuratore con poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla tutela dell'ambiente e del territorio - omesso di osservare i valori limite di emissione per il parametro dei composti organici volatili. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto - tramite il difensore e con un unico atto - ricorsi per Cassazione, chiedendone, denunciando, con un unico motivo di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Più precisamente, secondo la difesa, l'asserzione della sentenza - per cui l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata agli imputati è rappresentato in concreto dall'aver continuato ad utilizzare lo strumento con lo stesso filtro - non è supportata da alcuna prova e, anzi, sarebbero numerose le prove contrarie che tem il giudice di primo grado non avrebbe considerato nella sentenza. Tanto il RI quanto il IG, infatti, avrebbero adoperato nell'esercizio delle loro funzioni ogni precauzione per evitare qualsiasi evento dannoso;
circostanza che sarebbe avvalorata da una duplice considerazione. Innanzitutto, non sarebbe riscontrabile nel caso di specie alcuna violazione delle regole giuridiche previste in materia, posto che non esiste alcuna disposizione di legge che preveda il grado di porosità dei filtri preinstallati e posto che neppure l'Arpa ha mai emesso alcuna prescrizione per la sostituzione dei filtri con altri con porosità diversa. In secondo luogo, poi, nel caso di specie non risulterebbe neppure violata alcuna regola cautelare, avendo gli imputati incaricato ditte specializzate per l'effettuazione dei controlli, avendo acquistato strumenti certificati e avendo richiesto, senza esito, una continua interlocuzione con gli organi accertatori. Secondo la difesa sarebbe altre& contradditoria l'affermazione per cui, a decorrere dall'ottobre 2017, la società era a conoscenza della causa della discrasia nella misurazione del parametro in esame, in quanto segnalata dai funzionari dell'Arpa in seguito al controllo congiunto. Con la produzione del documento n. 6), denominato "Corrispondenza IG-Arpa 10/02/2018", si è raggiunta - per la difesa - la prova che le parti non fossero a conoscenza che il problema dell'asserito superamento dei limiti fosse ascrivibile alla porosità del filtro. Nel documento, infatti, l'ing. IG richiedeva un'interlocuzione con gli organi accertatori che però venne rifiutata. Ancora, RC TT, in servizio presso l'Arpa di Cuneo, collocava chiaramente (come si evince dalla trascrizione della sua escussione avvenuta in data 25/10/2021) in data 4 Aprile 2019 il giorno in cui si era giunti alla conclusione che la discrasia dei risultati fosse ddvuta alla diversità di filtri. 2 3. Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 novembre 2022 la difesa insiste nelle sue conclusioni, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La prospettazione formulata dalla difesa è parziale - e, dunque, insufficiente a contrastare, anche in via di mera prospettazione, la tenuta logica del provvedimento impugnato - essendo basata essenzialmente sull'assunto secondo cui un metodo di campionamento equivale a qualunque altro, non esistendo "metodi preferenziali". Peraltro, in punto di elemento soggettivo, il Tribunale di Torino ha logicamente e coerentemente motivato, laddove ha evidenziato (pag. 6 del provvedimento impugnato), che la ditta ha continuato ad utilizzare lo strumento di misurazione senza neppure sostituire i filtri con altri della stessa marca e tipologia meno porosi. Inoltre, come correttamente sottolineato dal Tribunale, a decorrere dall'ottobre 2017 la società era già a conoscenza della causa della discrasia nella misurazione del parametro in esame in quanto segnalata dai funzionari dell'Agenzia regionale in seguito a controllo congiunto e non ha attuato alcun correttivo nonostante l'ampio lasso di tempo intercorso. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che la normativa UNI di riferimento (12619:2013), relativa alla determinazione della concentrazione di massa di carbonio organico totale in forma gassosa, stabilisce il criterio destinato ad essere utilizzato come metodologia di riferimento per la misurazione della concentrazione in massa di sostanze organiche in forma gassosa e vaporosa (espressi come COT). La normativa specifica i requisiti per uno strumento che utilizza un rilevatore a ionizzazione di fiamma, insieme alle procedure per la sua operatività e ammette metodi alternativi a condizione che l'utilizzatore possa dimostrarne l'equivalenza. Nella vicenda in esame, gli imputati, essendo a conoscenza del fatto che la discrasia di valori era dovuto al filtro dello SME utilizzato, hanno sottostimato sensibilmente il quantitativo di carbonio organico totale. Quanto alle pretese interlocuzioni che vi sarebbero state, l'azienda non aveva fornito la dimostrazione dell'equivalenza del metodo alternativo proposto rispetto a quello ufficiale;
né tale affermazione della sentenza impugnata è stata compiutamente contrastata con il ricorso, il quale si basa essenzialmente su asserzioni di segno contrario. In conclusione, mentre il verbale di prescrizione prevedeva l'individuazione delle cause della problematica e l'indicazione delle soluzioni tecniche per la sua risoluzione, la relazione trasmessa dalla società non risultava esaustiva, non 3 avendo indicato reali soluzioni, ma avendo soltanto rappresentato la metodologia adottata, del tutto inadeguata. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2022.