Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6891
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Sentenza 21 maggio 2001

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Il conduttore d'immobile urbano ad uso non abitativo, il quale, dopo la lesione del suo diritto di prelazione, per effetto di vendita del bene da parte del locatore senza la preventiva comunicazione dell'intento di alienare, non eserciti la facoltà di riscatto, nel termine all'uopo prescritto, può reclamare il risarcimento del danno, derivante dal mancato acquisto, non a titolo di responsabilità contrattuale, stante la carenza di nesso causale fra quello inadempimento del locatore e detto mancato acquisto, ma a titolo di responsabilità aquiliana del locatore medesimo od anche del terzo acquirente, ove vi sia stata una loro condotta rivolta ad indurlo nel convincimento dell'insussistenza del trasferimento e quindi a distoglierlo dall'onere di consultare i registri immobiliari per aver notizia del trasferimento stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6891
    Data del deposito : 21 maggio 2001

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