Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Il conduttore d'immobile urbano ad uso non abitativo, il quale, dopo la lesione del suo diritto di prelazione, per effetto di vendita del bene da parte del locatore senza la preventiva comunicazione dell'intento di alienare, non eserciti la facoltà di riscatto, nel termine all'uopo prescritto, può reclamare il risarcimento del danno, derivante dal mancato acquisto, non a titolo di responsabilità contrattuale, stante la carenza di nesso causale fra quello inadempimento del locatore e detto mancato acquisto, ma a titolo di responsabilità aquiliana del locatore medesimo od anche del terzo acquirente, ove vi sia stata una loro condotta rivolta ad indurlo nel convincimento dell'insussistenza del trasferimento e quindi a distoglierlo dall'onere di consultare i registri immobiliari per aver notizia del trasferimento stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6891 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
M IN .689 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SSAZIONE Oggetto Рогозоні SEZIONE TERZA CIVILE Diritto pretsgroup Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 3932/99- Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere - Cron. 15695 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 25, 19 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 19/02/01 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dai Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1 MAG. 2001 PE TA VED NI, NI ERM INIA, IL CANCELLIERE NI MA, NI AN, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VLE CASTRO PRETORIO 25, presso lo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che li difende dal Sig. AG , per diritti 3000 anche disgiuntamente all'avvocato SANDRO 1 MAG. giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrenti
contro
ZA IG, OM AN, elettivamentoORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso Richiesta copial studio PR/A/Studio. 2001 studio dell'avvocato IG MANZI, che li difende anche Sig. per diritti L.. 3000 341 disgiuntamente agli avvocati ALBERTO LUPPI IVONE MAG 2001 -1- CACCIAVILLANI, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 874/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II Civile, emessa il 21/04/98 e depositata il 27/05/98 (R.G. 160/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. GI Manzi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 4 marzo premesso di la S.n.c. AN & C. 1987, condurre in locazione in Jesolo Lido, un immobile adibito ad albergo, esponeva che nel 1985 i proprietari BA e MA avevano dichiarato di voler vendere l'immobile per il prezzo di lire 1.400.000.000, offrendogli di esercitare il diritto di prelazione. Essa conduttrice aveva rinunziato, ritenendo troppo elevata la richiesta. Successivamente, nel corso del 1986, i proprietari un terzo per un avevano venduto l'immobile ad la società, diverso prezzo. Ciò premesso, aldiritto dichiarando di voler esercitare il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del diritto di prelazione a lei spettante, chiedeva al Tribunale di Venezia di condannare GI BA e NG MA al risarcimento dei danni subiti per il mancato esercizio del diritto di prelazione, nella misura da accertare in corso di causa. costituivano in giudizio, I convenuti si fondamento della domanda e contestando il chiedendone il rigetto. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 29 maggio 1989, riteneva che la violazione 3 +7 dell'obbligazione posta a carico del proprietario 38 della legge n. 392 del 1978, dall'art. di effettuare la proposta di acquisto al conduttore, non poteva non condurre alla conseguenza, secondo i principi generali, del risarcimento dei danni. al Il Tribunale condannava, dunque, i convenuti risarcimento dei danni, disponendo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. definitiva condannava i Quindi con sentenza convenuti al risarcimento dei danni nella misura di lire 430.000.000, pari alla differenza tra il valore dell'immobile accertato dal CTU e il prezzo convenuto nel contratto di compravendita,. d'appello di Interposto appello, la Corte del 27 maggio 1998, Venezia, con sentenza riformava la sentenza dei primi giudici, rigettando le domande svolte dalla S.n.c. AN & C. La Corte di merito riteneva sia che non vi era stata alcuna prova del danno subito, sia che non sussistevano i requisiti per accogliere la domanda di risarcimento dei danni. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. HE PE ved. AN, IN AN, MA AN e EF AN, che agiscono nella qualità di ex ANsocie della società 4 RE S.n.c., sciolta con atto del 23 aprile 1990, nonché nella qualità di eredi universali dell'ex socio RE AN. GI BA e NG MA resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE del Il ricorrente lamenta:
1. Violazione 38, eprimo secondo combinato disposto dell'art. 12331218, e comma, legge 392/78 degli artt. e C.C. C.C.
2. Difetto 1225 nonché dell'art. 2058 di motivazione su un punto decisivo della controversia.
3. Violazione dell'art. 2697, secondo comma C.C.>>. Sulla base di tali distinte doglianze svolge poi, in modo unitario, diverse riassumersi. Non è cosìpossono deduzioni che dato rinvenire nell'ordinamento alcuna norma sulla base della quale fondare l'opinione che l'efficacia reale conferita al diritto di funzione di sostituire e prelazione avrebbe la al risarcimento, con la annullare il diritto negazione del diritto al conseguenza che la ipotesi d'impossibilità risarcimento, in riscatto perall'esercizio del diritto di decadenza determinata da fatto e colpa del venditore, significa affermare l'esistenza di un' obbligazione legale priva di sanzione а carico della inadempiente.parte La Corte di merito 5 aveva errato nel ritenere che in ipotesi di omissione di offerta formale di vendita, e, d'inadempimento del locatore,dunque, non fosse quest'ultimo a dover fornire la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, ma il conduttore pretermesso al quale si fa carico dell'onere di consultazione costante dei registri immobiliari, pur in assenza di una ragione cui per farlo. L'opinione secondo specifica l'omessa denuntiatio non può essere considerata di per sé causativa del danno conseguente al mancato acquisto del bene da parte del preferito pretermesso è senz'altro condivisibile nel caso in cui al conduttore sia stata offerta la chance di esercitare il diritto di riscatto, ma tale non può quella offerta dai pubblici essere considerata registri, posto che il conduttore, se non è messo sull'avviso dalla vendita, non ha ragione alcuna di effettuare, per tutto il periodo locatizio, tale controllo. Diversamente al locatore che abbia effettuato la vendita del bene in violazione dei doveri imposti dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978, si deve attribuire quantomeno l'onere di dare avviso in qualsivoglia forma al conduttore della vendita effettuata proprio al fine di consentire allo stesso di perseguire l'interesse 6 х latutelato dal diritto di prelazione, attraverso forma alternativa del riscatto. Conseguentemente è al locatore inadempiente e solamente a lui che avere comunque messo il spetta dimostrare di creditore nella condizione di realizzare i propri interessi attraverso il riscatto. Nel caso di non avevano mai fatto alcuna locatori specie, i vendita e la rinunzia al formale offerta di (tradi prelazione sottoscritta l'altro diritto molto tempo prima) dal conduttore era del tutto improduttiva di effetti. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono privi di fondamento. Questa Corte, riprendendo principi già affermati in tema di prelazione agraria, ha statuito che il conduttore d'immobile urbano ad uso non abitativo, il quale, dopo la lesione del suo diritto di prelazione, per effetto di vendita del bene da parte del locatore senza la preventiva dell'intento di alienare, non comunicazione la facoltà di riscatto, nel termine eserciti all'uopo prescritto, può reclamare il risarcimento del danno, derivante dal mancato di responsabilità acquisto, non a titolo di nesso causale contrattuale, stante la carenza 7 д fra quello inadempimento del locatore e detto di mancato. acquisto, ma а titolo responsabilità aquiliana del locatore medesimo od anche del terzo acquirente, ove vi sia stata indurlo nel una loro condotta rivolta ad del dell'insussistenzaconvincimento trasferimento (e quindi a distoglierlo dall'onere per averdi consultare i registri immobiliari notizia del trasferimento stesso) (Cass. 16 maggio 1991, n. 5519; 19 luglio 1991, n. 8040; 26 maggio 1992, n. 6293; 16 luglio 1996, n. 6417; 2 aprile 1997, n. 2872). La Corte di merito, nel decidere la applicazione del controversia ha fatto espressa questo collegio principio sopra indicato, che sentenza impugnata condivide. Conseguentemente la si sottrae alle censure del ricorrente, fondate su argomentazioni che non offrono elementi tali da indurre ad una riconsiderazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra riportato. datoIn particolare si rileva che non è riscontrare, così come lamentato, alcun inversione dell'onere della prova, poiché la fattispecie di danno può configurarsi solamente ove vi sia un comportamento del locatore-alienante e/o del terzo acquirente, successivo al trasferimento 8 9 dell'immobile locato ed al subentro del terzo ncl locazione, tale da ingenerare nel rapporto di conduttore la rappresentazione che un trasferimento vinon sia stato, così da distoglierlo dall'onere di consultazione dei sull'esistenza di un registri immobiliari. E' chequale quello indicato Occorre comportamento dunque la prova;
prova che la Corte di merito ha ritenuto non sussistente. Per altro verso, l'onere di consultazione dei registri immobiliari posto a carico del conduttore, non appare irragionevole o tale da comprimere il diritto di difesa del conduttore stesso, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 1990. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, violazione e falsa con il quale si deduce la applicazione degli artt. 1223 e 2056 C.C., lamentando che la sentenza impugnata non aveva riconosciuto l'esistenza del danno. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del r giudizio di cassazione Così deciso nella came sezione civile della febbraio 2001. IL RELATORE EST. AL CANCELLIERE C1 Conferta Ammandola ra di consiglio della terza Corte di cassazione il 19 IL PRESIDENTE таMofientieren Deposlista in Oggi, 21 MDR 2007 IL CANCELLIERE C1 Concette Ammendola 6 3 0 0 60000 310000! UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 20 SET. 2001 Surio 4 Registrato in tand an. 41673 010.000 venat al trecenicalecimilia (lire Servi C (Dott.ssa Maria IPPO) P Responsabile Servizio Gludiziari (Dr. M. RACCICHINI) 10