Sentenza 11 dicembre 2015
Massime • 1
In assenza di un difensore specificamente nominato per la fase esecutiva della pena, la notificazione degli atti deve essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, così da garantire la continuità tra le due fasi ed assicurare l'effettività del diritto di difesa tecnica. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche all'udienza camerale avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ponendosi questa come premessa necessaria dell'eseguibilità della pena detentiva e dell'esercizio delle facoltà spettanti al condannato ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Quando è punibile l'amministratore per l'infortunio del condomino?Accesso limitatoAlessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2015, n. 14000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14000 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2015 |
Testo completo
140 0 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 3390/2015 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. N. 15972/2015 Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RI N. IL 08/02/1974 avverso l'ordinanza n. 91/2014 TRIBUNALE di GORIZIA, del 21/01/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. OSCAR CEDRANGOL, che ha chiůvão l'annullonicute dell'a nonte impugnetas Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21.01.2014 il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a EH RI con sentenza pronunciata il 30.04.2008 dal medesimo Tribunale, ai sensi dell'art. 168 primo comma n. 1 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione EH RI, a mezzo del difensore avv. Flavio Samar, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 666 del codice di rito;
il ricorso rileva che, pur essendo il EH difeso fiduciariamente dall'avv. Samar nel giudizio di cognizione, con nomina comprendente anche l'assistenza nella fase esecutiva, ed essendo perciò l'avv. Samar indicato quale difensore del condannato nell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero contenente la richiesta di revoca del beneficio della condizionale, il Tribunale di Gorizia aveva erroneamente nominato un difensore d'ufficio, al quale era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, in luogo del difensore di fiducia, con conseguente produzione di una nullità assoluta;
chiede pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2. Risulta ex actis che l'avv. Flavio Samar, difensore di fiducia di EH RI nel giudizio di cognizione, è stato indicato dal pubblico ministero come difensore del condannato, destinatario della notificazione del provvedimento, nell'ordine di esecuzione della pena con contestuale decreto di sospensione emesso ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc.pen., che conteneva anche la richiesta al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena da eseguire. Al difensore così indicato doveva essere notificato, di conseguenza, l'avviso, emesso ex art. 666 comma 3 cod. proc.pen., di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale di Gorizia per provvedere sulla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, propedeutica all'esecuzione della pena rispetto alla quale il condannato era legittimato a formulare l'istanza di una misura alternativa alla detenzione in carcere;
anche a prescindere, infatti, dall'esistenza, allegata dal ricorrente, di una nomina difensiva effettuata in sede di cognizione con l'espressa menzione della sua efficacia anche per la successiva fase esecutiva, deve trovare applicazione - nel caso di specie - la regola stabilita per l'esecuzione delle pene detentive brevi suscettibili di sospensione da parte del pubblico ministero, secondo cui, in assenza di un difensore specificamente nominato per la fase esecutiva, la notificazione degli atti deve essere effettuata سا 1 al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione (Sez. 1 n. 40990 del 25/10/2011, Rv. 251491; Sez. 3 n. 9890 del 23/01/2003, Rv. 224828), posto che la procedura di revoca del beneficio della sospensione condizionale si pone come la premessa necessaria dell'eseguibilità della pena detentiva e dell'esercizio delle facoltà spettanti al condannato ex art. 656 comma 5 cod.proc.pen.. L'inosservanza di tale regola e la nomina, da parte del giudice dell'esecuzione, di un difensore d'ufficio diverso dall'avv. Samar ha dato luogo a una nullità generale di carattere assoluto, concernente l'assistenza e la rappresentanza del condannato, essendo la regola violata funzionale ad assicurare l'effettività del diritto di difesa tecnica, garantendone la continuità tra la fase cognitiva e quella esecutiva in vista di consentire al condannato una tempestiva proposizione della domanda di ammissione ai benefici penitenziari, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il fatto che il difensore d'ufficio designato abbia presenziato all'udienza in camera di consiglio, senza sollevare eccezioni, non può valere a sanare la nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia, alla stregua del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 (imputato Maritan), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria (come nel caso di specie) la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen.. 4. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, previa rituale instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Gorizia. Così deciso in data 11/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Massimo Vecchio Свид DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA