Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2015, n. 14000
CASS
Sentenza 11 dicembre 2015

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In assenza di un difensore specificamente nominato per la fase esecutiva della pena, la notificazione degli atti deve essere effettuata al difensore che ha assistito il condannato nel giudizio di cognizione, così da garantire la continuità tra le due fasi ed assicurare l'effettività del diritto di difesa tecnica. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche all'udienza camerale avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, ponendosi questa come premessa necessaria dell'eseguibilità della pena detentiva e dell'esercizio delle facoltà spettanti al condannato ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen.).

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  • 1Quando è punibile l'amministratore per l'infortunio del condomino?Accesso limitato
    Alessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 20 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2015, n. 14000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14000
Data del deposito : 11 dicembre 2015

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