Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità, che è estraneo alla sua struttura.
Commentario • 1
- 1. Motivi nuovi e giudice dell’impugnazione: Tribunale di sorveglianza di Torino; ordinanza 23 febbraio 2011; Pres. Est. VIGNERA; ric. B.Ordinanza · https://www.diritto.it/ · 5 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2004, n. 50176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50176 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4439
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 006517/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN MA N. IL 02/11/1957;
avverso ORDINANZA del 27/11/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta che ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 27.11.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha revocato la liberazione anticipata per giorni 360 concessa a NO ZI dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con provvedimento in data 13.9.2000 rilevando come successivamente alla concessione di tale beneficio avesse riportato, in data 29.1.2001, sentenza di condanna del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 27.3.2002, per il reato di evasione commesso il 7.11.2000, il che appariva, a norma dell'art. 54, comma 3, ordinamento penitenziario, incompatibile con il mantenimento del beneficio per l'intero periodo, posto che oltretutto il condannato era evaso una seconda volta anche nel 2002 anche se per tale secondo fatto pendeva ancora procedimento penale.
Il NO si era opposto alla revoca rilevando che si era costituito spontaneamente dopo l'evasione e si trattava comunque di condanna a seguito di giudizio di patteggiamento, che aveva già comportato il rigetto della liberazione anticipata per il semestre in cui si era verificata, mentre non poteva estendersi ai semestri precedenti, ma il Tribunale di Sorveglianza aveva rilevato come, ai fini della revoca della liberazione anticipata, la sentenza di patteggiamento fosse equiparata ad una sentenza di condanna e come il comportamento del condannato fosse stato ripetutamente incompatibile con la partecipazione all'opera di rieducazione. Ha presentato ricorso per cassazione il NO riproponendo le stesse questioni già prospettate davanti al tribunale di Sorveglianza ed aggiungendo che il provvedimento di revoca era incompatibile con il successivo provvedimento 23.5.2003 dell'Ufficio di Sorveglianza di Perugia che gli aveva concesso la liberazione anticipata per i semestri dal 10.1.2001 al 10.1.2002 successivi alla prima evasione ed al passaggio in giudicato della sentenza alla condanna patteggiata per tale evasione. Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'orientamento giurisprudenziale più recente di questa Corte, cui questo Collegio ritiene di adeguarsi, condividendolo, è nel senso che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo nell'applicazione della pena "sine iudicio", subordinata soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità, che è estraneo alla sua struttura, non essendo tale pronuncia qualificabile come sentenza "di condanna" (cfr. Cass.
9.4.2001 n. 14362; Cass.
4.12.1999 n. 5959). Anche la Corte di Cassazione a sezione unite, sia pure al diverso fine della revoca della sospensione condizionale della pena, ha ribadito il principio per cui la sentenza emessa a seguito di patteggiamento non ha natura di sentenza di condanna, nella parte in cui prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato, per cui non può costituire titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, 1 comma, n. 1, C.P., che disciplina un analogo caso di revoca di diritto del beneficio in caso di successiva condanna (cfr. Cass. Sez. Unite 18.4.1997 n. 3600). Si deve pertanto ritenere che la condanna riportata dal ricorrente a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso della esecuzione della pena, successivamente alla concessione della liberazione anticipata per 360 giorno da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma e di cui all'ordinanza 19.3.2000, non possa essere revocata, difettando in primo luogo presupposto di cui all'art. 54 comma 3 dell'ordinamento penitenziario;
e ciò a parte il giudizio di compatibilità con il mantenimento del beneficio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 1995 che comunque deve sempre essere operato "in relazione alla condanna subita". Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2004