Sentenza 21 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
DIRITTI €032 L100 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 02505 /0 1 Richiesta copia studio dal Sig. iSBATLL BB260431 per diritti L. 3000. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 16251/98 dott. Manfredo GROSSI Consigliere Rep. 792 dott. Ernesto LUPO Cron. 5174 Consiglieredott. Roberto PREDEN Ud. 24.10.2000 Consigliere dott. Antonio LIMONGELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SOLENS SENTENZA perdiritti L. sul ricorso proposto • " 71 FEB 2001 -- IL CANCELLIERE da RI VA, elettivamente domiciliata in Roma, via Val di Fassa n. 54, presso lo studio dell'avv. Franco Felli, che la difende, giusta delega me in atti. ricorrente
contro
Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Comunale Ro- mana (già ASCOROMA), in persona del direttore generale dott. Vittorio Bianco, elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 32, difesa dall'avv. Fabio Cisbani, giusta delega in atti. controricorrente RE 3000 CANCELLERIA nonché contro 1684/2000 Oggetto: Risarcimento del danno CG074177 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE Richiesta copia stud dal Sig. HER per diritti L. 2000 COTRAL (già ACOTRAL), elettivamente domiciliato in Roma,¡¡ зак 501 CANCELLIER via dei Rogazionisti n. 16, presso lo studio dell'avv. Marina di Luc- cio, che lo difende giusta delega in atti. controricorrente CANCELLERIA avverso la sentenza n. 607/98 della Corte d'appello di Roma, emessa il 23 gennaio 1998 e depositata il 4 marzo 1998 (r.g. 1434/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Franco Felli;
udito l'avv. Fabio Cisbani: udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Guido Raimon- 052 11000 CANCELLERIA di, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo VA RI ha convenuto, davanti al Tribunale di Roma, l'A.Co. Tra.L. e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni an per le lesioni riportate a seguito di una caduta di cui era rimasta vit- tima nell'atto di scendere da un vagone della metropolitana;
espone- va che la caduta era stata causata da un brusco movimento all'indie- tro del vagone suddetto, dopo che il convoglio si era arrestato e le portiere erano state aperte. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e nello stesso senso ha concluso l'assicuratrice Ascoroma, chiamata in garanzia. Il Tribunale ha rigettato la domanda con sentenza successiva- mente confermata dalla Corte d'appello di Roma. Il giudice di merito ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la 2 prova della causa della caduta, che da uno dei testi escussi era stata attribuita, in contrasto con l'assunto dell'attrice, all'urto subito da quest'ultima da parte di un passeggero che era entrato correndo nel vagone delle metropolitana. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso RI VA. Al ricorso hanno resistito con controricorso il Consorzio Tra- sporti Pubblici Lazio (Co. Tral.) e Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana (già Ascoroma). Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia: Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1681 c.c.; violazione dell'art. 116 c.p.c.; vizio di motivazione;
omesso esame di fatti decisivi, il tutto in relazione al- l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; manifesta ingiustizia. Que Si deduce che la Corte ha ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi indotti dalla RI non per ragioni intrinseche ma soltanto perché contrarie al contenuto del rapporto redatto dal dipendente dell'azienda di trasporto;
si deduce ancora che una volta provata da parte della RI l'anormalità del servizio (apertura dello sportello quando il treno non era completamente fermo e brusco movimento di sussulto dello stesso), sarebbe spettato al vettore provare il caso fortuito o il fatto del terzo. Il ricorso non può trovare accoglimento. Nessuna critica è stata mossa con il ricorso all'affermazione della Corte di merito secondo cui la mancata prova dell'asserito bru- 3 sco movimento del vagone e della conseguente caduta della RI, incidendo sull'esistenza del nesso di causalità, comportava l'inappli- cabilità dell'art. 1681 c.c. Il ricorso, inoltre, non denuncia l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'anormalità del servizio avrebbe dovuto essere provata dalla RI, ché anzi dà per scontato il fatto che "incombe al viaggiatore l'onere di provare l'anormalità del servi- zio"; il ricorso si limita a denunciare che la Corte non abbia ritenuto provata l'anormalità del servizio sebbene la stessa risultasse dalle di- chiarazioni dei testi indotti dalla RI. Impostato in questi termini il ricorso, nella sua sostanza, si ri- solve in una critica alla valutazione delle prove che, come ripetuta- mente affermato da questa Corte, è inammissibile in sede di legittimi- tà, quando, come nella specie, il giudice di merito abbia dato conto neu delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere non provati i fatti posti dalla RI a sostegno della sua domanda avendo considerato "di al- meno pari attendibilità ed efficacia probatoria" il teste Antonio Ma- tulich, addotto dall'azienda di trasporto, il quale aveva invece riferito che la RI era caduta a terra perché urtata da altro passeggero ed aveva escluso che vi fossero altre persone sul marciapiede e, quindi, implicitamente, la presenza dei due testi indicati dalla RI medesi- ma. Per le esposte considerazioni, non ravvisandosi nella senten- za impugnata alcuno dei vizi denunciati, il ricorso deve essere riget- tato. 4 Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- chiara compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 24 ottobre 2000. Il Presidente Roni Il Consigliere est. сигор но Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 21 FEB. 2001 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLERE C1 Concetta Amendola hoooo 290000 UFFICIO P A 2 2. APR. 2001 15726 અ મે મ S