Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 14, comma quinto, bis D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 13 L. n. 189 del 2002 (inosservanza dell'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato senza giustificato motivo) qualora la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, l'inosservanza del detto ordine è priva di valenza offensiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha considerato la successiva regolarizzazione dello straniero, fondata su condizioni preesistenti all'ordine di allontanamento, al mero fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo integrato il reato in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2008, n. 11611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11611 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 14/02/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 724
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029104/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ON AC BENNYS, N. IL 17/03/1942;
avverso SENTENZA del 26/04/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udite le conclusioni di rigetto del S.P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - La Corte di Genova quale Giudice di rinvio, dopo annullamento della sentenza del Tribunale di assoluzione per insussistenza del fatto, su ricorso del Procuratore Generale, ha condannato a m. 2 e gg. 20 di arresto RA ON EL per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, come mod. L. n. 189 del 2002, art. 13, perché, quale destinataria del decreto di espulsione del Questore del 5.3.03, che le intimava di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni, si tratteneva nello stesso territorio senza giustificato motivo.
La difesa propone ricorso per violazione art. 627 c.p.p., - insufficiente motivazione - omessa valutatone di una prova decisiva, con l'argomento che, fermo il principio affermato da questa Corte (il Questore non era tenuto a motivare perché non erano stati trovati posti nella struttura di accoglienza più vicina), la Corte di merito non ha considerato l'illegittimità del provvedimento del Questore sotto altro profilo, e cioè che l'imputata era soggetto non esposto ad espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, travisando la rappresentata presenza di congiunti intimi, che sono cittadini italiani come attesta peraltro il permesso di soggiorno rilasciato solo una settimana dopo i fatti, per argomento posto a fondamento della richiesta di concessione di generiche.
2 - Il ricorso è fondato.
Questa Corte, annullando con rinvio, ha ribadito che il provvedimento del Questore è incensurabile nel merito. Ma non ne ha escluso l'ulteriore verifica di legittimità, in relazione alla presenza delle condizioni che ne vincolassero l'adozione, ne' ha escluso la verifica di cause che escludessero la punibilità.
Va all'uopo premesso che il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, è speciale rispetto a quello di cui all'art.650 CP. La specialità consiste neW assenza di un giustificato motivo dello straniero di trattenersi nel territorio dello Stato, a fronte delle ragioni di sicurezza pubblica che legittimano il provvedimento di espulsione.
Pertanto la discrezionalità del provvedimento è vincolata all'assenza di ragioni che giustificano la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. Ed il rispetto del vincolo posto dalla legge, che risale a principio costituzionale (art. 10, comma 2), pertiene alla sua legittimità, non al merito. Ne segue che la punibilità del reato di inottemperanza all'ordine di espulsione può essere esclusa in caso di successiva regolarizzazione della permanenza, se il fondamento di consecutivo permesso di soggiorno risulti preesistente allo stesso ordine. Difatti la concessione equivale a disconoscimento delle condizioni vincolanti per l'adozione del provvedimento, la qualcosa priva di offensività l'inosservanza dell'ordine stesso.
Nella specie il Giudice di rinvio ha preso conto del permesso di soggiorno rilasciato all'imputata per la presenza nel territorio di suoi intimi congiunti al fine del riconoscimento di generiche, ma non ne ha tratto la dovuta e più radicale implicazione.
È difatti incontroverso che la situazione che ha poi legittimato la permanenza nel territorio era preesistente all'ordine di allontanamento. Ne segue che la persona aveva titolo per restare, ancorché riconosciuto solo con successivo provvedimento. L'unico addebito che dunque si può muovere all'imputata è di inottemperanza formale al provvedimento. Ma poiché incontroversa l'impossibilità dell'evento di pericolo (art. 49 c.p., comma 2) che la norma penale mira ad evitare, l'imputata va assolta allo stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato,
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008