Sentenza 5 marzo 2003
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- 1. La doppia posizione previdenziale dell'amministratore-socio lavoratore di s.r.l.Tossani Dott.Ssa Claudia · https://www.fiscoetasse.com/ · 23 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBB0 3240/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8720/00 Cron. N. 7446 composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Stefano Ciciretti -Presidente- Rep. N.
2. Fernando Lupi - Consigliere- Ud. 3.12.2002 3. Corrado Guglielmucci -Consigliere- 4 Attilio Celentano -Consigliere- 5. " Alessandro Do Renzis -- Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA OZ AL PP, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso 63, presso lo studio dell'Avv. Marina Zela, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gemelli del foro di Messi- па 5061 Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore, 2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, pres- so i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, sono domiciliati per legge Controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 498/99 del Tribunale del La- voro di Messina del 15.10.1999/3.12.1999 nella causa n. 103 R.G. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
scrtito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina con sentenza del 15.10.1999/3.12.1999 respingeva l'appello proposto da IU CA FA ave verso la sentenza n. 1601 in data 12.6.1997, con la quale il Pre- tore di Messina aveva rigettato la domanda avanzata dal ricor rente anzidetto nei confronti del Ministero dell'Interno e del Mi- nistero del Tesoro, volta all'accertamento del suo diritto a pei- cepire, a carico del primo Ministero, l'assegno mensile di invali- dità civile In particolare il Tribunale condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di secondo grado, in quanto la dia- gnosi espressa ("sindrome schizofrenica con disturbi delle rela- zioni sociali e limitata conservazione delle capacità intelletti- ve) era fondata su accurati esami clinici e strumentali e la valu- 3 tazione della misura di incidenza delle infermità riscontrate sulla capacità di lavoro C di guadagno teneva esatto conto dell effettivo grado di menomazione nonché dell'idoneità dell'infermità ad impedire alla ricorrente l'autonoma soddisfazio- ne dei più elementari bisogni di vita. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il CA FA con due motivi. Il Ministero dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanze (gia Ministero del Tesoro) resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 resistenti in via preliminare eccepiscono l'inammissibilità del ricorse. Sotto tale profilo sostengono che l'errore, in cui ad avviso del ricorrente sarebbe incorso il giudice di appello, rivesta la natura di errore materiale" e/o di "errore di fatto", rilevante di per sé solo ai fini dell'art. 395-4° comma- c non già ai fini del ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 C.P.C., presupposto del quale è un inesatto apprezzamento" di risultanze processuali, che di per sé implicano un errore di giudizio elodi valutazione. l'eccezione non è fondata. Il ricorrente, come si dirà in prosieguo, lamenta da un lato la violazione ed erronea applicazione di norme di legge ex art. 360 n. 3 C.P.C., in relazione all'omesso riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, e dall'altro lato il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 C.P.C., per non avere il Tribunale, pur avendo ricono- 4 sciuta fondata la consulenza tecnica, omesso di specificare la percentuale dell'80% indicata dal consulente. Trattasi quindi nella fattispecie non di un semplice errore revo- catorio, idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze ex art. 395 n. 4 C.P.C., quanto di un errore di giudizio, presuppo- sto per il ricorso per cassazione ex art. 395 C.P.C., riguardando una vera e propria omissione di valutazione di un fatto che ha formato oggetto di indagine nel corso del processo conclusosi con la sentenza denunciata. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 9-2° comma- del D.Lgs. n. 509 del 1988, nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della con- troversia, in relazione all'art. 360n.3en,5CPC. Sul punto il CA FA evidenzia l'erroneità della decisione di appello, per avere disconosciuto il diritto di esso ricorrente all'assegno di invalidità civile sulla base della consulenza di uffi- cio, che aveva accertato un'invalidità nella misura dell'80 %, percentuale superiore alla soglia minima del 74 % della riduzione della capacità lavorativa. La censura é fondata. Il giudice di appello, benché abbia riconosciuto fondata condivi- dendo la consulenza tecnica di ufficio, erroneamente ha disatteso l'appello non facendo corretta applicazione delle norme richia- mate dal ricorrente ed omettendo di specificare la percentuale di invalidità pari all'80 %, superiore alla soglia invalidante minima 5 del 74 %, come richiesto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 509 del 1988 Il quadro morboso nella sua entità, come riscontrato dal consu- lente e condiviso dal giudice di appello, avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione al fine della valutazione della sua inci- denza sulla riduzione della capacità lavorativa del ricorrente. Nessun pregio assume peraltro il rilievo dei controricorrenti cir- ca la mancata prova della sussistenza degli ulteriori requisiti di incollocazione e reddituali ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, poiché nel giudizio di secondo grado gli appellati Ministeri si sono limitati a chiedere la conferma della decisione di primo grado e non hanno fatto alcun richiamo agli anzidetti requisiti. Le precedenti considerazioni fanno ritenere assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'erroncità dell'impugnata decisione in ordine alla compensazione delle spe- se di primo e secondo grado. In conclusione il ricorso va accolto in relazione al primo motivo e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altro giudice, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei ri- lievi svolti ed uniformandosi ai principi di diritto evidenziati. Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Ap- pello di Reggio Calabria, è rimessa, ai sensi dell'art. 385- terzo comma- C.P.C., la pronuncia sul regolamento delle spese.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secon- do. cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma addi 3 dicembre 2002 Il Consigliere relatore estensore I Presidente Alessandro de Rungo's tu m cichet! IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria #5MODZONT ogui. CANCELLIERE lo LifeSavel RESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D: REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 11-8-72 N 532