Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 1
Una volta che sia stata pronunciata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico.
Commentario • 1
- 1. come recuperarle?Redazione · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2001
1 – Nascita del rapporto obbligatorio tra amministratore e Società in genere: art 1720, II, comma c.c. ed immedesimazione organica L'obbligo di erogazione di una somma di denaro, a carico di un soggetto privato nella qualità di mandante, a titolo di rimborso delle spese di giudizio e spese legali sostenute da un amministratore di una società per difendersi in un procedimento penale, non trova una specifica regolamentazione e va analizzato attraverso una retta interpretazione ed applicazione analogica della disciplina civilistica dettata nell'art. 1720, II comma, c.c. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto di esigere dal mandante il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/1998, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 24.2.1998
Dott. Carlo Luda di Cortemiglia Consigliere SENTENZA
Dott. Giorgio Di Jorio Consigliere N. 225
Dott. Antonio Esposito Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N. 42262/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA AG e da ACCOMAZZO Attilio avverso la sentenza del Tribunale di Tortona in data 9.7.1997, con la quale sono stati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, secondo comma c.p.p. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. M. Besson;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Dott. G. Febbraro, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, udito il Difensore Avv. T. Goglino, che ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva in fatto e diritto:
1. I ricorrenti sono stati imputati del delitto di cui agli artt. 110-629 c.p. "perché in concorso fra loro, richiedendo materialmente l'Arata a FE Romeo, e agendo in accordo con Accomazzo, la somma di L. 10.000.000 con la minaccia che in caso di mancata consegna... avrebbe sfrattato i genitori dello stesso dall'immobile di cui si era reso aggiudicatario nella procedura di vendita all'incanto, facendosi consegnare... una busta contenente la somma richiesta, fornita peraltro alla persona offesa dai Carabinieri, si procuravano l'ingiusto profitto della somma stessa". Quanto alle premesse, il Tribunale ha chiarito che l'RI (Accomazzo era suo socio di fatto nell'operazione) aveva proposto al FE di riacquistare l'appartamento, dicendosi anche disposto ad afflittaglielo;
al diniego manifestato da FE, RI prospettò anche di potersi "ritirare" non corrispondendo il prezzo residuo purché FE gli avesse corrisposto i dieci milioni di lire già versati a titolo di cauzione.
Sul piano dell'elemento oggettivo della minaccia, il giudice del merito ha poi rilevato che è stato lo stesso FE a riferire che RI si era scusato per aver concluso quell'"affare", in quanto non sapeva che l'appartamento fosse abitato da due persone anziane (i genitori del FE, il cui padre era stato esecutato quale fideiussore dei debiti del figlio); che le frasi adoperate dall'imputato nelle conversazioni telefoniche intercettate rivelavano l'esistenza di una trattativa con il FE e non una pressione intimidatoria;
che anche nell'Accomazzo non era dato cogliere che avesse l'assoluta necessità di non versare il prezzo di aggiudicazione;
che effettivamente l'esistenza di un accordo e comunque di una trattativa tra FE e RI era desumibile da scambi come quelli tra loro captati (il primo: "se voglio favorire lei... di rinunciare all'acquisto"; il secondo: "mi trova quasi d'accordo").
Ha concluso il Collegio che non vi era prova sufficiente per affermare che gli imputati esercitarono su FE una pressione intimidatrice al fine di indurlo a versare la somma corrispondente a quella pagata per la cauzione, e che il comportamento di FE appariva inquadrabile in una libera contrattazione. Soffermandosi infine sulla configurabilità dell'ingiustizia del profitto, la sentenza impugnata fa rilevare che la affermazione dell'esistenza di tale requisito è necessariamente subordinata all'accertamento della motivazione che spinse gli imputati a proporre al FE di versare i dieci milioni di lire: se essi avessero maturato tale determinazione per motivi loro personali (ripensamento sulla convenienza, difficoltà finanziarie, difficoltà nel reperire un acquirente o un conduttore), è evidente che la pretesa sarebbe stata illegittima perché diretta a realizzare un profitto ingiusto;
se invece la vicenda è inquadrabile in una libera contrattazione, in cui ciascuno aveva potuto fare le proprie valutazioni di convenienza, esulerebbero gli elementi costitutivi del delitto di estorsione. Nella specie, essendo insufficiente la prova che la minacciata dell'RI fosse stata idonea ad alterare la libera determinazione del FE, apparendo l'intenzione di promuovere il procedimento di rilascio più che una minaccia un argomento dialettico-negoziale peraltro rispondente a una effettiva logica economica, gli imputati andavano assolti a norma del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
2. Il ricorso denuncia l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 629 c.p. anche in relazione all'art. 530, secondo comma c.p.p. e la mancata applicazione del primo comma dello stesso art. 530.
L'RI aveva cortesemente esortato la famiglia FE a rilasciare l'immobile o, alternativamente, ad accedere a una qualsiasi delle opzioni prospettate;
non pose in tal modo in essere alcuna minaccia penalmente rilevante perché le proposte avanzate avevano ad oggetto non solo un danno non ingiusto bensì un preciso diritto (quello di avanzare tali proposte alternative, tutte economicamente giustificate).
Venendo meno la rilevanza penale della minaccia e l'oggettiva ingiustizia del profitto, nessun ruolo poteva assumere l'intimo motivo che aveva indotto l'RI a percorrere l'iter contrattuale. In ciò l'errore di diritto in cui è incorso il primo giudice:
l'introspezione motivazionale di una delle parti non può costituire oggetto di prova ovvero essere investita da dubbio implicante una assoluzione per semipiena probatio;
con la conseguenza dell'annullamento della pronuncia impugnata e l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p.
3. Non può, nel caso in esame, ritenersi la sussistenza di un interesse a impugnare.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (con pronuncia 23 novembre 1995, Fachini;
V. inoltre in senso sostanzialmente conforme, in motivazione, Sez. un., 3 febbraio 1990, Saviano), una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530, secondo comma c.p.p., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite,
viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata insufficiente. E invero, l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili dall'ordinamento giuridico.
E anche quando (V., ad es., Sez. II, 23 ottobre 1996, Perruzza) sono state ritenute passibili di gravame appunto le più ampie formule di proscioglimento - il fatto non sussiste e non aver commesso il fatto -, il riconoscimento è derivato dall'esistenza di un dimostrato, concreto e attuale interesse a una pronuncia più favorevole di quella impugnata (nella specie, cui la sentenza ora citata si riferiva, l'impugnazione mirava a una accertamento totalmente negativo del fatto al fine di poterlo utilizzare nel giudizio di revisione di una condanna riportata in diverso processo). Nessuna posizione soggettiva giuridicamente rilevante è stata anche solo prospettata per il caso presente, nel quale non residua che un interesse di mero fatto - come tale insuscettibile di apprezzamento - al conseguimento di una pronuncia valutata come più favorevole.
Deve pertanto reputarsi inammissibile a norma dell'art. 591.1, lett. a) c.p.p. l'impugnazione proposta. Alla correlativa declaratoria segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in via tra loro solidale delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che - in ragione dei motivi dedotti - dev'essere equitativamente stabilita nella misura di cinquecentomila lire ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1998