Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 1
La terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva, è equiparata (in relazione alla sua funzione di copertura dell'edificio) al lastrico solare in senso stretto e tale è considerata anche nel regime della sopraelevazione; ne consegue che il regolamento condominiale può limitare il diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell'appartamento a cui la terrazza afferisce soltanto se esso ha natura contrattuale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7678 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 170, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MANZELLA, che la giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA A. DORIA 40 ROMA, in persona dell'Amministratore pro- tempore, Avv. FURIO QUADRANI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA IRNERIO 67, presso lo studio dell'avvocato FURIO QUADRANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 770/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/99 dal Consigliere Dott.ssa Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MANZELLA BRUNO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio di via Andrea Doria n^ 40, Roma, convenne in giudizio davanti al tribunale di Roma la condomina OR OL, proprietaria di un appartamento al quinto piano, della terrazza a livello e di una porzione di lastrico solare soprastante all'appartamento, e, deducendo che costei aveva realizzato un nuovo vano sulla terrazza e un ripostiglio sul lastrico solare, in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale e con pregiudizio della statica e dell'estetica del fabbricato, chiese che fosse condannata al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni.
La convenuta, costituitasi, sostenne che le opere erano conformi al regolamento e che non arrecavano alcun pregiudizio al Condominio. Il tribunale, con sentenza 3/11/94, rigettò la domanda. La decisione fu riformata dalla corte d'appello di Roma, che, con sentenza 22/12-28/2/96, condannò la convenuta a ristabilire lo "status quo ante", sul rilievo che le opere violavano l'art.9 del regolamento condominiale.
La decisione è stata impugnata dalla soccombente con ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati da una memoria. Ha resistito il Condominio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I- Col primo motivo di gravame la ricorrente denuncia vizi di motivazione con riferimento agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, pur mancandone le prove, che il ripostiglio era stato edificato da lei e non da altri prima di lei.
La censura è infondata. Essa attiene, infatti, alla valutazione delle prove, effettuata, peraltro correttamente, dal giudice d'appello. Questi ha tratto elementi di convincimento non solo dalle dichiarazioni contenute nella domanda di condono edilizio sottoscritta dalla OL (dalla quale risultava che i lavori erano stati ultimati ben oltre la data dell'acquisto dell'appartamento da parte della medesima), ma dalla stessa tesi difensiva della predetta, che aveva sempre ammesso di aver eseguito le opere oggetto di causa. Di tali risultanze processuali la ricorrente ha soltanto prospettato una valutazione diversa ed a lei favorevole, senza peraltro specificare gli elementi di prova in base ai quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una diversa conclusione. II- Col secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 1127 e 1138 cod.civ. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in base al regolamento condominiale, la convenuta non aveva il diritto di realizzare le opere oggetto di causa.
La censura è articolata in due distinte doglianze.
Con la prima, la ricorrente deduce che il regolamento condominiale non aveva natura contrattuale e pertanto non poteva limitare, come invece aveva erroneamente ritenuto il giudice d'appello, il suo diritto di sopraelevare, riconosciuto dall'art.1127 cod.civ. al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio.
Con la seconda doglianza la ricorrente sostiene che il manufatto realizzato sul terrazzo a livello, in quanto consistente in una struttura in vetro e metallo, come tale removibile, non poteva considerarsi sopraelevazione.
La prima doglianza è fondata.
La questione della natura (contrattuale o non contrattuale) del regolamento condominiale era stata devoluta in appello, avendone il Condominio appellante dedotto la natura contrattuale e avendo l'appellata negato tale natura (v. atti del giudizio d'appello). Pertanto, per decidere sulla asserita (dal Condominio) illegittimità della costruzione sopra il lastrico solare, il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto accertare se il regolamento, che all'art.9 vietava le sopraelevazioni, aveva natura contrattuale, dovendosi, in caso contrario, riconoscere la legittimità dell'opera realizzata dall'appellata.
La sentenza impugnata si limita, invece, a rilevare l'avvenuta violazione del regolamento condominiale senza esaminare la preliminare questione della sua natura giuridica (v. pag.6 della sentenza impugnata).
Sul punto la pronunzia va, pertanto, cassata con rinvio al giudice "a quo" per nuovo esame .
III- Anche la seconda doglianza è, nei limiti seguenti, fondata.
La terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva, è equiparata (in relazione alla sua funzione di copertura dell'edificio) al lastrico solare in senso stretto e tale è considerata anche nel regime della sopraelevazione (Cass. 5776/88). Ne consegue che il regolamento condominiale può limitare il diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell'appartamento a cui la terrazza afferisce soltanto se esso ha natura contrattuale (Cass. 4632/87). Nel caso di specie, quindi, il giudizio sulla legittimità delle opere realizzate dalla ricorrente sul terrazzo a livello è necessariamente subordinato all'esito dell'accertamento sulla natura del regolamento condominiale e vi provvederà, se del caso, il giudice del rinvio, all'esito di tale accertamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999