Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2001, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 C.C 170 A 5 9 A I . 1 R / R N 8460 0 1 T 4 - A / S I 6 T B 2 G U . REPUBB IC I . E L B R R . L I P . A R A D . T OGGETTO D B L E A ILOR: esenzione. E T D T I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Inammissibilità dell'appello S N Í 3 N E 1 R per mancanza di motivi E S E S . E I T N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A A M composta dai Magistrati: R.G. N. 2467/99 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 19389 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 16.3.2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 2467 R.G. 1999, proposto N. 63170 da AL.ME.R. ALLUMINIO MEDITERRANEO RAGUSA S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Carmelo DI PAOLA e prof. Giorgio STELLA RICHTER, domiciliatario in Roma alla via degli Orti della Farnesina 126;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
5 8 4 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in data 22 settembre 1998, depositata col n. 107/33/98 il 24 novembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 16 marzo 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Polizzi per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La AL.ME.R. - Alluminio Mediterraneo Siracusa S.p.a. impugnò l'avviso di accertamento dell'Ufficio Imposte di Siracusa, emesso sulla base del diniego dell'esenzione dall'i.lo.r. ai sensi degli artt. 102 del d.P.R. 218/1978 e 14 della legge 64/1986 - per l'anno 1989, assumendo l'intervenuta decadenza dell'Ufficio. La Commissione Tributaria di primo grado di Ragusa, con decisione n. 265 del 6 novembre 1993, respinse il ricorso, senza esaminare le difese di merito dell'Ufficio, in assenza di motivi d'impugnativa. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza del 22 settembre 1998 depositata col n. 107/33/98 il 24 novembre successivo, ha dichiarato inammissibile il gravame della Società, per mancanza di motivi specifici, essendosi l'appellante limitata a ribadire la conformità del proprio comportamento alle disposizioni regolanti la spettanza delle agevolazioni negate, senza esprimere censure alla sentenza impugnata. Per la cassazione ricorre, giusta atto notificato il 26 gennaio 1999, la contribuente, con un motivo, illustrato da memoria. 2 Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 6 marzo 1999. Motivi della decisione Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dei principi sulla interpretazione della domanda, e concorrente vizio di motivazione, la Società contribuente afferma che sia in primo grado che in sede di gravame, oltre alla questione pregiudiziale - superata dal primo giudice -, erano state formulate censure di merito, con conseguente erroneità della conclusione contraria, cui è pervenuto il giudice 'a quo'. L'Amministrazione finanziaria oppone l'infondatezza del ricorso, essendosi in presenza di una valutazione insindacabile dello stesso giudice del merito. Il ricorso è infondato. La complessiva censura, generica nei riferimenti testuali, riferisce l'errore 'in procedendo' al dibattito, sul merito della spettanza dell'esenzione contestata, sviluppatosi fra le parti “specie a seguito delle controdeduzioni dell'Ufficio delle imposte" (ricorso, p. 3); circostanza, questa, ripetuta nella memoria, con espresso richiamo all'art. 19-bis del d.P.R. 636/1972, dove si sottolinea che, "se è vero che la soc. Al.Me.R., impugnando l'avviso di accertamento dell'Ufficio delle Imposte, ne aveva in un primo tempo eccepito solamente l'intervenuta decadenza per tardività, non può tuttavia dimenticarsi che la stessa soc. Al.Me.R., successivamente, con note 16 ottobre 1993, aveva replicato alle difese dell'Ufficio 3 ribadendo l'illegittimità dell'avvenuto diniego della chiesta esenzione i.lo.r. anche nel merito" (ivi, p. 1 seg.). Si tratta di impostazione che non può valere a fondare l'assunto della ricorrente, posto che a parte il rilievo che quelle note furono depositate il 30 ottobre, in vista dell'udienza di discussione del 6 novembre, nella quale intervenne la decisione - da essa stessa deriva essersi trattato di attività 'integrativa' seguita oltre il termine fissato nel precedente art. 19 comma 4. La conclusione, negativa per la ricorrente, assorbe ogni ulteriore rilievo, circa la proposizione espressa della censura sul (mancato esame del) merito in appello, al cui riguardo va ulteriormente osservato che l'interpretazione della domanda, ad opera del giudice 'a quo', impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, non risulta sostenuta dalla specificazione del contenuto completo della ribadita istanza, con mancato assolvimento dell'onere al riguardo posto a carico dell'impugnante (v., per tutte, Cass. 1866/2001). Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese della Società ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 2.150.000, di cui lire 2.000.000 per onorari, oltre quelle a debito. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 GIU. 2001. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001. CANCELLIERECK AR asaro II Cons. estensore Il Presidente E CORT N O Michele Cantillo _- Enrico Papa I Z trico Talb A S IL CANCELLIERE C1 AR Casano Avilde