Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso la ordinanza di rigetto dell'appello diretto ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza del "fumus delicti", qualora nel frattempo sia intervenuta una sentenza di non luogo a procedere che abbia escluso la sussistenza del fatto-reato, il cui epilogo non può essere rimesso in discussione in sede di incidente cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2014, n. 41387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41387 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/07/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2966
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 7658/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nei confronti di:
AZ GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/11/2013 del Tribunale della Libertà di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale della medesima città ha rigettato l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip che aveva, a sua volta, respinto la richiesta di sequestro preventivo per equivalete avanzata per il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 ipotizzandosi che AZ GI, nella qualità di legale rappresentante della Area Sviluppo Srl, avesse utilizzato le fatture, riportanti costi gonfiati, nella dichiarazione dei redditi del 2008, indicandole come elementi passivi e beneficando così in misura indebita della detrazione dell'Iva in misura superiore a quella consentita, ossia detraendo la somma di Euro 80.000,00 anziché quella di Euro 25.000,00.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione su punti decisivi della controversia (l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
3. Il resistente ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha allegato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare che, in data 9 maggio 2014, ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di AZ GI con riferimento alle imputazioni cautelari per le quali il pubblico ministero aveva reclamato il decreto di sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le pronunce nel merito costituiscono epiloghi decisori preclusivi di qualsiasi delibazione sul "fumus criminis" da parte del giudice cautelare impedendogli, in presenza di una sentenza non definitiva di merito emessa nel corso del procedimento principale sulla regiudicanda, qualsiasi valutazione tanto nell'ipotesi di pronuncia di condanna, nel qual caso sono precluse le questioni concernenti la reclamata assenza degli indizi (per tutte, Sez. 1, n. 29107 del 14/07/2006, Barra, Rv. 235267), quanto nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento, nel qual caso sono precluse le questioni sul reclamato riconoscimento del quadro indiziario.
Ne consegue che la pronuncia di merito radica una preclusione endoprocessuale a che gli stessi fatti vengano diversamente delibati nel procedimento incidentale de liberiate e ciò sia per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema che per l'ovvia funzione servente che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto (Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Cerruti e altro, Rv. 259322 e in motivazione). In particolare, le sentenze di proscioglimento nel merito costituiscono condizioni impeditive (quanto all'introduzione) o estintive (quanto al mantenimento) delle misure limitative della libertà personale o reale e tale conclusione è imposta dall'art. 300 c.p.p., per le misure cautelari personali, e dall'art. 323 c.p.p., per le misure cautelari reali, in quanto tali disposizioni,
prevedendo la perdita di efficacia delle misure in corso di esecuzione in presenza, tra l'altro, di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, vietano, a maggior ragione, che le restrizioni di libertà possano essere introdotte al cospetto delle fattispecie estintive in esse indicate.
3. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso la pronuncia di rigetto dell'appello cautelare diretto ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza del fumus delicti quando sia nel frattempo intervenuta una sentenza di non luogo a procedere che abbia, come nella specie, escluso la sussistenza del fatto di reato, il cui epilogo non può essere rimesso in discussione in sede di incidente cautelare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014