Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
REPU022 77 / 0 Aula A OGGI TO: Revocazione di sentenze di cassazione - Errore di fatto: limi- ti. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4357/00. Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 4754- Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Rep.
7.23 Dott. Maria GabriellaLUCCIOLI Consigliere C.C.
5.12.00. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA ha pronunciato la seguente: LIRE 3000 CANCELLERIA S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: DI CAGNO VITO, DI CAGNO LUCREZIA, DI CAGNO CG064198 GRAZIA e DI CAGNO ELISA, elettivamente domiciliati in Roma, Via L. Mantegazza, n. 26, presso il cav. Gardin, unitamente al prof. avv. Carlo De Bellis, che li rappresenta e difende per procura a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - del ricorso;
Richiesta copía studio ricorrenti dal Sig. ✓ SOLE 24 ORE per gritti L. 3000
contro
IL CANCELLIERE COMUNE DI BARI, in persona del sindaco in cari ca dott. Simeone Di CA Abbrescia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 17, presso l'avv. Roberto Ciociola, unitamente all'avv. 2299 1 2000 Raffaele De Robertis del foro di Bari, che lo rap- presenta e difende per procura in calce al
contro
- ricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 7200 pubblicata il 9 luglio 1999; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2000 dal Relato- re Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Al- berto RUSSO, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, o, comunque, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 novem- bre 1986 IT, UC, GR ed LI Di CA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ba- ri il locale Comune per sentirlo condannare al ri- sarcimento del danno da essi subito per l'occupa- zione di taluni immobili di loro proprietà dal 19 20 novembre 1980 fino al 25 febbraio 1986, quando essi erano stati restituiti per l'impossibilità di realizzarvi il previsto parcheggio a seguito del rinvenimento di reperti archeologici e dell'imposi- 2 zione del relativo vincolo. Con sentenza del 9 luglio 17 settembre 1993 il tribunale, premetteva in fatto che con decreto sindacale del 9 ottobre 1980 era stata disposta l'occupazione d'urgenza del terreno degli attori per la realizzazione di un parcheggio pubblico;
che in data 13 marzo 1981 la Sovrintendenza per i Beni Ambientali di Bari aveva sospeso i lavori per la presenza nel suolo occupato di un insediamento rupe stre di interesse storico;
che in data 24 novembre 1981 il Comune aveva deliberato di mutare la desti- nazione urbanistica da area di parcheggio a verde pubblico;
che il 4 febbraio 1985 era stata disposta la restituzione del suolo ai suoi proprietari;
che la delibera era stata eseguita il 25 febbraio 1986. Tutto ciò premesso, condannava il Comune di Bari al pagamento della somma complessiva di f. 291.000.000 a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima dal 20 novembre 1980 al 20 novembre 1985 e a titolo di risarcimento del danno per l'occupa- zione successiva sino al 25 febbraio 1986. Su gravame di tutte le parti la Corte d'Appel lo di Bari, con sentenza in data 11-22 febbraio 1997, riteneva legittimo l'intero periodo di occupa zione per effetto delle leggi di proroga sopravve- 3 nute e riduceva la condanna del convenuto al paga- mento della minor somma di £. 284.917.500, liquida- ta sulla base del valore venale del terreno, quali- ficato suolo edificatorio in base alla considerazio ne che il vincolo a verde pubblico era irrilevante in quanto preordinato all'espropriazione e che del conto pervincolo archeologico non poteva tenersi difetto di prova idonea in ordine alla sua imposi- zione nelle forme previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Contro la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da entrambe le parti e la Suprema Corte, - 9 luglio 1999, n. 7200, con sentenza del 2 marzo cassava con rinvio la sentenza impugnata sia per aver fatto ricorso al criterio del valore venale delle aree occupate nella determinazione del danno risarcibile nonostante il vincolo a verde pubblico su di esse esistente, che ne escludeva la natura e- dificatoria, sia per non aver considerato che la mutata destinazione del terreno da area di parcheg- gio a verde pubblico potrebbe averne reso illegit- tima l'occupazione per la non coerenza con il fine pubblico originario, in termini e tempi da accertar si in sede di rinvio. Contro la sentenza ricorrono per revocazione 4 IT, UC, GR ed LI Di CA con un unico articolato motivo. Resiste il Comune di Bari con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 18 luglio 2000. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE degli I ricorrenti denunciano la violazione artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. e sosten gono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un triplice errore di fatto in quanto: a) non a- vrebbe considerato che il vincolo a verde pubblico sull'area occupata sarebbe stato imposto solo nel 1996; b) avrebbe escluso la natura edificatoria del terreno disattendendo le pacifiche risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; c) non avrebbe dato atto del giudicato conseguente alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 13 del 1970, risalente ad epo ca anteriore all'imposizione del vincolo finalizza- to all'espropriazione, la quale aveva accertato l'e dificabilità dell'area occupata. Premesso che l'errore di fatto costituisce mo tivo di revocazione della sentenza che su di esso si fondi solo se risulti dagli atti o dai documenti di causa e non abbia costituito punto controverso 5 sul quale la sentenza abbia avuto a pronunciarsi, va rilevato che i ricorrenti, pur avendo ripetuta- mente affermato che il vincolo a verde pubblico sa- rebbe stato imposto solo nel 1996, e cioè successi- vamente all'avvenuta restituzione dei terreni occu- pati, non hanno mai indicato da quale atto o docu- mento tale circostanza risulti, né considerano che il punto relativo alla natura edificatoria od agri- cola del suolo occupato e poi restituito ha formato oggetto di un punto controverso sul quale la senten za impugnata ha espressamente pronunciato. E infat- ti, avendo il Comune di Bari contestato con il pri- mo motivo di ricorso che nella specie sussistessero le possibilità legali ed effettive di edificazione di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, trattandosi di zona destinata a verde pubblico, la sentenza impugnata ha affermato che l'area, origi- nariamente destinata a parcheggio, era stata desti- nata a [...] pubblico in seguito ai ritrovamenti ar cheologici effettuati nel corso dei lavori di sban- camento, i quali sono stati eseguiti ovviamente pri ma della sua restituzione, avvenuta nel 1986. Ciò consente di escludere ogni rilevanza degli eventuali errori di giudizio nell'apprezzamento del le risultanze della documentazione in atti, illu- 6 strati in memoria dai ricorrenti. Anche la seconda censura fa riferimento ad un errore che esula dalle previsioni di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., poiché l'erro re di fatto denunciato consisterebbe nel non aver considerato la sentenza impugnata che dagli atti di causa, e in particolare dalla consulenza tecnica d'ufficio, risultava che l'area occupata si trovava nel pieno centro della città di Bari e che, conse- guentemente, il suo valore non poteva essere calco- lato con riferimento al valore agricolo medio. Tale circostanza, contrariamente a quanto mo- strano di ritenere i ricorrenti, non è stata suppo- sta come inesistente dalla sentenza impugnata la quale ha preso in esame le risultanze della consu- lenza tecnica d'ufficio e ne ha affermato la erro- neità avendo il consulente d'ufficio considerato e dificatorio un suolo destinato a verde pubblico, destinazione del resto non incompatibile con l'ecce pita ubicazione dell'area. Né, poi, può essere denunciato come errore re- vocatorio l'eventuale errore di giudizio della sen- tenza impugnata la quale avrebbe tratto dalla desti nazione a verde pubblico dell'area in questione la conclusione che essa dovesse essere considerata al- 7 la stregua di un'area agricola nonostante che il Comune di Bari non avesse contestato con uno speci- fico motivo di ricorso la destinazione edificatoria dell'area in questione, così come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, ma si fossero limita- te a dolersi della mancata considerazione del vin- colo a verde pubblico agli effetti della determina- zione del valore di mercato del terreno occupato. Anche la terza censura è assolutamente desti- tuita di fondamento in quanto mai nel corso del giu dizio di merito è stato eccepito il giudicato ammi- nistrativo in ordine alla natura edificatoria del l'area né è stata depositata copia della decisione del Consiglio di Stato invocata dai ricorrenti, i quali solo in sede di giudizio di revocazione hanno prodotto tale documento, il cui mancato esame non può imputarsi alla sentenza impugnata. In conclusione, quindi, il ricorso non può tro vare accoglimento e dev'essere rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti, tenuti in solido atteso l'interesse co- mune alla lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ri- correnti in solido al pagamento delle spese giudi- 8 ziali che liquida in complessive £. 220. £.
5.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 5 dicembre IL CONSIGLIERE EST. My. Vikrow AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in con 4225 al n. CENTOS (euro P. NE Il Responsabile Corvi (Dr. M. PACCICHAE 000 , oltre 2000. PRESIDENTI Bisks 24 60000 310000