Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 1 52/02 NOME DEL POPOL LA CORT SSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISARCIMENTO SAUVI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente- R.G.N. 16366/99 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere 16684/99 - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- 19473/99 Cron. 2845 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rep. 317 -Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE - ha pronunciato la seguente Ud. 08/11/01 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio AN, elettivamente domiciliato in ROMAIS dal Sig. IL-SOLE 24 ORE per dir29 GEN: 2002 VIA F OZANAM 69, presso lo studio dell'avvocato il IL CANCELLIERE PERCACCIO, che lo difende, giusta GIOVANNI BATTISTA delega in atti;
€1,55 1.3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
AL IO,EL LO, CA GE, 0G717823 D'IO AN, AL AR;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA - intimati e sul 2° ricorso n° 19473/99 proposto da: 2001 CA GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DG717824 1479 XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato IO -1- NUZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AN, (AL AR), (AL D'IO IO), IS AN, EL LO;
intimati e sul 3° ricorso n° 16684/99 proposto da: D'IO AN, AL AR, AL IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato GUIDO BUFFARINI GUIDI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO SALVUCCI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - - nonchè
contro
EL LO, CA GE, IS AN;
- intimati avverso la sentenza n. 2065/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato SALVUCCI Franco, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n.reg.16684/99; udito 1'Avvocato BUSSOLETTI Mario, per delega -2- dell'avvocato NUZZO depositata in udienza, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, CA GE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n.rg 19473/99 e il rigetto degli altri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il ricorso principale: rigetto del 1° e 2° motivo, accoglimento del 3° e 5° motivo, assorbito il 4°. Per il ricorso D'IO: rigetto 1° motivo, accoglimento del 2° e 4° motivo, assorbito il 3°. Infine per l'inammissibilità del ricorso incidentale CA. -3- Svolgimento del processo Con atto del 9/1/1982 LO LI conveniva in giudizio AS IS e ER AL chiedendone la condanna al pagamento di € 18.000.000. L'attore deduceva di aver commissionato ai convenuti lavori relativi alla sopraelevazione di un fabbricato in Tivoli e di aver subito danni dalla catti- va esecuzione delle opere attinenti al solaio di copertura che doveva essere rifatto. Il IS ed il AL contestavano l'addebito e, oltre a proporre doman- da riconvenzionale per il pagamento del saldo del prezzo, chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa il progettista e direttore dei lavori DE IE al fine di esercitare contro di lui azione di rivalsa. Il DE si costituiva e negava ogni responsabilità sostenendo che l'evento dannoso si era verificato per aver gli appaltatori modificato le opere previste in progetto. L'adito tribunale di Roma, con sentenza 1/8/1988, condannava i conve- nuti IS e AL al pagamento in favore dell'attore della somma di £ 44.000.000 oltre accessori e rigettava le domande di pagamento del saldo del prezzo e di manleva nei confronti del DE. Avverso la detta sentenza il IS proponeva gravame al quale resiste- vano il LI e il DE. AL ON, AL RE e D'AM GE, quali eredi di AL ER, si costituivano e spiegavano appello incidentale. Con sentenza 16/6/1998 la corte di appello di Roma, in parziale accogli- mento dell'appello principale e di quello incidentale, determinava in £ 3 16.926.311, oltre interessi dalla data della decisione, la somma spettante a LI LO e posta in via solidale a carico degli appellanti. Osservava la corte territoriale: che, in merito alle cause che avevano de- terminato la flessione del solaio di copertura del fabbricato in questione, il c.t.u. nominato in primo grado aveva posto in rilievo che non vi era corri- spondenza tra le indicazioni progettuali del geometra DE e la copertura così come era stata realizzata;
che per meglio chiarire l'aspetto tecnico della vertenza era stata disposta l'esecuzione di un'ulteriore consulenza dalla quale era risultato che l'opera era stata eseguita in difformità dal progetto in quanto la copertura era stata alzata di quasi due metri e poggiata su pilastri di portata inadeguata, come peraltro rilevato dal precedente c.t.u. ed anche in sede di accertamento tecnico preventivo;
che, tenuto conto dell'inadeguatezza della struttura di sostegno del tetto e considerato che l'esecuzione della stessa opera era avvenuta in difformità dal progetto re- datto dal DE, si doveva affermare che la responsabilità per l'avvenuta flessione del tetto era attribuibile agli appaltatori;
che, quanto alla liquida- zione del costo sopportato per l'esecuzione delle opere di ripristino, la va- lutazione del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado era motivata da computo metrico estimativo;
che il consulente aveva determinato l'importo dovuto in £10.812.794 ai valori del 1981; che tale importo andava fissato in £ 31.466.311 alla data della pronuncia, oltre £ 11.200.000 a titolo di interes- si dalla domanda calcolati equitativamente secondo un tasso medio del 7%; che era infondata la doglianza relativa al mancato accoglimento della do- manda di manleva nei confronti del DE in quanto la responsabilità per le lesioni subite dal fabbricato era ascrivibile agli appaltatori e non al pro- gettista;
che andava invece accolto il motivo di gravame relativo al saldo del prezzo di appalto in £ 9.900.000 il cui debito non era stato contestato dal LI;
che a tale somma andavano aggiunti gli interessi ed il maggior danno ex articolo 1224 c.c. a decorrere dalla domanda, da determinare globalmente ed equitativamente in £ 15.840.000; che, trattandosi di crediti inerenti all'ambito del medesimo rapporto, poteva effettuarsi il calcolo tra le parti in dare ed avere con determinazione del conguaglio e, pertanto, detratto dal credito del committente quello degli appaltatori, residuava un debito di co- storo in £ 16.926.311 oltre interessi dalla data della pronuncia. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da AS IS, con ricorso affidato a cinque motivi, nonché da GE D'IO, RE AL e ON AL con altro auto- nomo ricorso sorretto da quattro motivi. Ai detti ricorsi ha resistito con con- troricorso DE IE il quale ha anche proposto ricorso incidentale con un solo motivo. LO LI non ha svolto attività difensiva in sede di le- gittimità. I ricorrenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti a noma dell'articolo 335 c.p.c. trattandosi di impu- gnazioni proposte avverso la stessa sentenza. In relazione ai vari ricorsi occorre osservare che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipenden- temente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sé 5 stante: tale modalità non è però essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale. Pertanto dei due ricorsi, proposti come impugnazioni autonome, quello di AS IS è stato notificato per primo per cui è da riguardare come principale, mentre quello degli eredi di AL ER si converte in ricorso incidentale. Vale poi come incidentale (così come qualificato dallo stesso ricorrente) il ricor- so contenuto nel controricorso proposto da DE IE avverso il ri- corso principale. Con il primo motivo del ricorso principale AS IS denuncia difetto di motivazione per insufficiente esame di punti decisivi della
contro
- versia, nonché difetto di motivazione in merito alle risultanze della c.t.u. e delle circostanze di fatto relative alla inadeguatezza del progetto DE ed alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Deduce il IS che le incongruenze, le manchevolezze e le omissioni della c.t.u. espletata in primo grado sono state evidenziate dalla stessa corte di appello che ha di- sposto nuova c.t.u.: questa è stata effettuata ed ha fornito quegli elementi probatori che, se fossero stati valutati, avrebbero indotto la corte di merito all'accertamento della responsabilità del DE quale progettista e diretto- re dei lavori. Le risultanze della seconda c.t.u sono state disattese senza ade- guata motivazione: la corte di appello non ha tenuto conto dei rilievi del se- condo consulente e non ha indicato le ragioni del mancato esame. Con il secondo motivo del ricorso principale il IS denuncia vizio di motivazione per omessa, insufficiente ed erronea motivazione su punti deci- sivi della controversia dibattuti dalle parti, nonché violazione delle norme sulla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori nell'esecuzione 6 dell'opera. In particolare il IS sostiene che sono stati disattesi, senza adeguata motivazione, ulteriori elementi probatori su punti essenziali del giudizio contestati in primo grado ed emersi dalla c.t.u. esperita in grado di appello che avrebbero consentito, se valutati, di accertare la responsabilità esclusiva o la corresponsabilità del progettista e direttore dei lavori. Con il primo motivo del ricorso incidentale gli eredi di AL ER denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1669 c.c., 115, 116, 161 e seguenti c.p.c., 16 R.D. 11/2/1929 n. 274 e 1 R.D. 16/11/1939 n. 2229, nonché omessa o quantomeno insufficiente e contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia in tema di responsabilità del progettista e direttore dei lavori e mancata o errata valutazione della c.t.u. Deducono i ricorrenti incidentali che la corte di appello ha escluso la re- sponsabilità del progettista e direttore dei lavori utilizzando le conclusioni della c.t.u. redatta in primo grado e, con ciò stesso, contraddicendo il conte- nuto della sua precedente ordinanza con la quale era stato disposto l'espletamento di una nuova consulenza proprio sul presupposto dell'assoluta carenza della prima. Il secondo perito, pur rilevando che gli appaltatori avevano eseguito le opere in modo difforme dal progetto elabo- rato dal geometra DE, ha chiaramente escluso che le rilevate difformità siano state la causa dell'inflessione del tetto, con ciò negando ogni respon- sabilità degli appaltatori nella determinazione dell'evento dannoso. La sen- tenza impugnata non solo ha disatteso le risultanze della seconda c.t.u., ma addirittura ha posto a fondamento della sua decisione una rilevata maggior volumetria non imputabile agli appaltatori. E' quindi evidente il difetto logi- 7 co delle argomentazioni interpretative di cui alla sentenza impugnata colle- gate ad elementi e circostanze escluse dalla secondo perizia. La Corte rileva la fondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono es- sere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipen- denza riguardando tutte, quale più quale meno e sotto vari profili, essen- zialmente la questione concernente il vizio di motivazione in merito alle ri- in sultanze ed alla valutazione della c.t.u. disposta secondo grado. Come riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha attribuito agli appaltatori IS e AL la responsabilità per l'evento dan- noso in questione (intervenuta flessione del solaio di copertura del fabbri- cato) affermando che l'opera affidata in appalto era stata eseguita in dif- formità dal progetto redatto dal geometra DE. Per giungere a tale con- clusione la corte di merito ha richiamato sia la relazione del c.t.u. nominato in primo grado ( nella quale era stato posto in rilievo che non vi era corri- spondenza tra le indicazioni progettuali e la copertura così come era stata realizzata ) sia la relazione del c.t.u. nominato nel corso del giudizio di gra- vame (nella parte relativa alla risposta data al secondo quesito con la quale era stato evidenziato che la copertura era stata alzata di quasi due metri ed era stata poggiata su pilastri di portata inadeguata). Nella sentenza impugnata la corte territoriale non ha fatto alcun cenno alla risposta data dal secondo c.t.u. ai quesiti, formulati in occasione dell'affidamento dell'incarico peritale, relativi ( come risulta dal contenuto di tali quesiti riportati nei ricorsi del IS e degli eredi di ER AL) all'accertamento della sussistenza o meno di inadeguatezze e di errori ravvi- 8 sabili nella progettazione dell'opera da parte del geometra DE ed all'individuazione delle cause ( o delle concause ) della flessione del tetto. Il giudice di appello non ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni dei due consulenti di ufficio, né ha posto in evidenza eventuali difformità o di- scordanze tra le due relazioni peritali (quali invece emergono da quanto ri- portato nei motivi di ricorso in esame) con particolare riferimento al punto concernente le esclusive o cumulative e concorrenti responsabilità degli ap- paltatori e del progettista. Bisogna al riguardo rilevare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione pe- ritale siano state oggetto di esame critico in una successiva c.t.u., difetta di motivazione la sentenza che aderisca all'una o all'altra consulenza senza e- videnziare le ragioni della scelta operata ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca ta- lune senza esporre congruamente le ragioni di esclusione di altre ( sentenza 17/1/1998 n. 418 ). Peraltro il giudice di secondo grado, malgrado abbia di- sposto come appunto nella specie - la rinnovazione della consulenza tec- nica di ufficio espletata in primo grado, può accogliere in sede di decisione le conclusioni di quest'ultima anziché della seconda consulenza, purché motivi le ragioni della scelta e contesti le argomentazioni della consulenza non accolta (sentenza 27/3/1998 n. 3240). La corte di appello non ha rispettato l'obbligo di una più puntuale e det- tagliata motivazione incombente sul giudice del merito in presenza di due consulenze tecniche e ciò al fine di indicare e chiarire la fonte del proprio convincimento: la corte distrettuale ha omesso ogni raffronto tra le due rela- 9 zioni peritali e non ha quindi evidenziato le ragioni delle divergenze valuta- tive e del diverso responso e, pertanto, in modo del tutto apodittico ha indi- viduato le cause della flessione del solaio facendo riferimento a quanto al riguardo rilevato dal primo consulente e richiamando solo parzialmente la relazione del secondo consulente. Nella decisione impugnata, in definitiva, vanno ravvisati quei vizi di mo- tivazione denunciati nei motivi di ricorso in esame che vanno pertanto ac- colti. Restano logicamente assorbiti sia gli altri motivi dei ricorsi del IS e degli eredi di ER AL, sia il ricorso incidentale di IE DE relativi alle seguenti questioni: - erronea applicazione delle norme sulla compensazione dei crediti e sul risarcimento del maggior danno ex articolo 1224 c.c. ( terzo e quarto motivo del ricorso IS ); - spese del giudizio di primo grado ( quinto motivo del ricorso IS e quarto motivo del ricorso degli eredi AL) e del giudizio di appello ( uni- co motivo del ricorso incidentale del DE ); - calcolo della consistenza dei reciproci rapporti di dare ed avere e de- terminazione del conguaglio ( secondo motivo del ricorso degli eredi Vale- ri); -erronea applicazione degli articoli 1123 e 1124 c.c. ( terzo motivo del ricorso degli eredi AL ). Di tali problematiche il giudice del rinvio si dovrà occupare solo dopo aver risolto la questione della individuazione del soggetto responsabile dell'evento dannoso in questione. 10 In conclusione devono essere accolti il primo e il secondo motivo del ri- corso IS, nonché il primo motivo del ricorso degli eredi AL con as- sorbimento degli altri motivi di detti ricorsi e del ricorso incidentale del Ca- sadei. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi ac- colti e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Roma che terrà conto dei rilievi sopra esposti e provvederà anche in ordine alle spese 109T 129.11 del giudizio di legittimità. CEST 30, PP
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e il secondo motivo del ri- corso principale di AS IS ed il primo motivo del ricorso auto- тот. 160,10 nomo di GE D'IO, RE AL ed ON AL, assor- biti gli altri motivi dei detti ricorsi ed il ricorso incidentale di IE Ca- sadei, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, an- che per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Roma 8 novembre 2001 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talezico AGENZIA DEU DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 GEN. 2002 Registrato in 17 113 IL CANCELLIERE C1 Letezco ENT al n. C (euro udiziari P. (Doit.com II Reopened (Dr. M 2 0 0