Sentenza 3 febbraio 2014
Massime • 1
La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore.
Commentari • 4
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Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Appalto e responsabilità: esclusa l'applicazione dell'art. 1669 c.c. per opere non ultimate, con rinvio alle regole generali sull'inadempimento contrattuale La Corte di Cassazione chiarisce che la responsabilità ex art. 1669 c.c. presuppone l'opera ultimata, non essendo applicabile in caso di lavori interrotti. In tali ipotesi, la tutela del committente va ricondotta alle regole ordinarie dell'inadempimento contrattuale (artt. 1218 e 1453 c.c.). La segnalazione di criticità durante i lavori integra un esercizio dei poteri di controllo ex art. 1662 c.c. e non una denuncia di vizi. Inoltre, la responsabilità dei professionisti …
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Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Umberto De Rasis Rispetto alla costruzione di un edificio, è possibile invocare la responsabilità ex art. 2043 c.c. soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., purché non per superare i limiti temporali entro i quali l'ordinamento ne consente l'operatività, ovvero senza aggirare lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza. – Cass. II, 17 luglio 2023, n. 20450. La vicenda scaturisce dall'appalto di lavori di copertura di alcune unità immobiliari, successivamente ai quali si verificano delle infiltrazioni. Il giudice di prime cure rileva come l'azione ex art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/02/2014, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROSELLI Federico - Presidente di sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25362-2012 proposto da:
A. & I. DELLA MORTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI MARTINO PAOLO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ARIN S.P.A. - AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PORCELLI DONATO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 102/2012 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
uditi gli avvocati Paolo DI MARTINO, Carlo MARTUCCELLI, Donato PORCELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - ARIN - Azienda Risorse Idriche di Napoli - S.p.A. chiese al Tribunale di Napoli di condannare A. & I. EL TE S.p.A. e il Commissario Straordinario di Governo ex D.L. n. 244 del 1995 a rifonderle le spese sostenute per il ripristino e la messa in sicurezza delle opere idriche danneggiate a seguito di forti precipitazioni atmosferiche che avevano determinato il cedimento - rotazione di una camera di manovra e il conseguente tranciamento della condotta idrica ad essa collegata. L'attrice aveva premesso che la società EL TE aveva costruito gli impianti de quibus quale concessionaria del Commissario Straordinario.
2 - Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 2 aprile 2002, in accoglimento dell'eccezione della convenuta, si dichiarò incompetente a conoscere della domanda in virtù della competenza, ratione materiae, del Tribunale Regionale delle Acque.
3 - Riassunto il giudizio, con sentenza in data 21 gennaio - 22 aprile 2008 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche rigettò sia la domanda della ARIN, che ritenne decaduta dal diritto di far valere l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ., sia la riconvenzionale della convenuta, la quale aveva chiesto di essere tenuta indenne da quanto eventualmente condannata a pagare.
4 - Pronunciando sulle rispettive impugnazioni, con sentenza in data 28 marzo - 5 luglio 2012 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannò la S.p.A. A. & I. EL TE a pagare in favore della ARIN, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 877.762,05. Il TSAP osservò per quanto interessa: era ammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non preclusa dalla decadenza dell'azione ex art. 1669 cod. civ.; la società appellata aveva commesso errori di progettazione e realizzazione;
non era configurabile alcun comportamento colposo in capo al concedente Commissario Straordinario Governativo.
5 - Avverso la suddetta sentenza la S.p.A. A. & I. EL TE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La ARIN S.p.A. ha resistito con controricorso.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui il ricorso era stato notificato per integrare il contraddittorio, si è costituita tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. La ricorrente ha presentato memoria e depositato osservazioni alle conclusioni del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.2 - Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 cod. civ.. La ricorrente premette che il TRAP aveva correttamente inquadrato la fattispecie nella previsione dell'art. 1669 cod. civ., ritenendone la specialità rispetto all'azione generale di risarcimento ex art. 2043 cod. civ. e aveva affermato la decadenza (rectius: prescrizione)
dell'ARIN per non avere rispettato il termine di un anno per l'esercizio dell'azione. Lamenta che invece il TSAP, pur muovendo dagli stessi presupposti, aveva ritenuto l'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. allorché non è applicabile l'art. 1669 cod. civ., in tal modo ritenendo perfettamente fungibili le due azioni risarcitorie.
.1.2 - La censura non coglie nel segno ed è comunque infondata. Occorre premettere che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente e da essa sempre ribadito (si vedano, in particolare, pag. 5 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e le osservazioni alle conclusioni del P.M.), alla pagina 5 della sentenza impugnata è chiaramente riferito che la Aris aveva formulato uno specifico motivo di appello per sostenere l'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 1669 cod. civ. sull'assunto di non essere stata parte del rapporto contrattuale di appalto. Da ciò si evince che la società appellante aveva basato la propria domanda sulla previsione generale dell'art. 2043 cod. civ.. In realtà la sentenza del TSAP è fondata su due rationes decidendi, una sola delle quali (la seconda) forma oggetto di impugnazione. Infatti essa ha dapprima affermato (pag. 8) che il Tribunale regionale aveva seguito una erronea interpretazione dell'art. 1669 cod. civ., interpretandolo come se tale norma fosse diretta a limitare, anziché ad estendere, la responsabilità dell'appaltatore per i danni provocati da carenze di progettazione e costruzione che abbiano determinato la rovina dell'edificio.
Poi ha affrontato il tema dell'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. dando risposta positiva al quesito sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La questione della compatibilità, quindi della ammissibilità, delle azioni ex art. 2043 cod. civ. e dell'art. 1669 cod. civ. rispetto al medesimo evento va risolta in senso affermativo. La responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ., secondo un principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell'ambito del contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l'interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell'attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l'incolumità delle persone. Da questa configurazione consegue l'ulteriore questione del rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù del principio che l'art. 1669 cod. civ. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 cod. civ., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto. Al riguardo è sufficiente ricordare che la natura di norma speciale dell'art. 1669 cod. civ. rispetto all'art. 2043 cod. civ. presuppone l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. come extracontrattuale, consistenti nell'esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela. Infatti, come è stato bene osservato in dottrina e come asserito dalla sentenza impugnata, da detta configurazione si desume che l'art. 1669 cod. civ. non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall'art. 2043 cod. civ., caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo. Pertanto, se la ratio dell'art. 1669 cod. civ. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell'area di tutela stabilità dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e, in palese contrasto con l'armonia del sistema e con le ragioni alla base della previsione della disciplina speciale, conduce all'irragionevole risultato di creare un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perché esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell'ambito - in linea di principio illimitato - dell'art. 2043 cod. civ. L'azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell'art. 1669 cod. civ., perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera. Nell'ipotesi di esperimento dell'azione disciplinata dall'art. 2043 cod. civ. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria. Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ. e, in particolare, anche la colpa del costruttore
(confronta Cass. Sez. 1, 12 aprile 2006, n. 8520). .2.1 - Il secondo motivo rappresenta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e ancora degli artt. 1669 e 2043 cod. civ..
La ricorrente assume che dalla stessa sentenza risulta che l'appellante si era limitata a riproporre la domanda formulata in primo grado e che il TSAP aveva ritenuto, contrariamente al vero, che avesse proposto tanto la domanda ex art. 1669 cod. civ., quanto quella ex art. 2043 cod. civ. Aggiunge che nell'atto di appello si era limitata ad affermare che in via alternativa soccorreva anche l'azione prevista dall'art. 2043 cod. civ.. .2.2 - La censura implica l'interpretazione della domanda originariamente proposta dalla ARIN e del suo atto di appello, attività riservate ai giudici di merito. Peraltro la ricorrente non riferisce testualmente le pertinenti parti dei due atti necessarie alle Sezioni Unite per eseguire le verifiche opportune. Resta la considerazione decisiva che la sentenza impugnata, oltre a quanto già riportato sub. 1.2 -, ha esplicitamente affermato (pag. 7, punto 9) che l'appello della AR aveva investito non solo il capo della sentenza che aveva dichiarato la decadenza dall'azione, ma anche la statuizione relativa all'esistenza o meno di errori di progettazione e realizzazione dell'opera e la conseguente responsabilità dell'impresa ed ha aggiunto che l'appellante aveva esplicitamente chiesto la declaratoria di responsabilità extracontrattuale di entrambi gli appellati per il crollo in questione, assumendo che esso era stato causato da colpa ed errori dei medesimi.
Ne consegue che la AR aveva devoluto al giudice di appello la questione attinente a comportamenti degli appellati idonei a determinarne la responsabilità extracontrattuale. La corretta qualificazione giuridica della medesima rientra nei poteri - doveri del giudice.
Pertanto la censura è infondata.
.3.1 - Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.). Si assume che la sussistenza della responsabilità dell'impresa non trova fondamento nelle prove fornite dalle parti e neppure nell'istruttoria espletata. Le argomentazioni a sostegno si incentrano, soprattutto, nella critica alla interpretazione data dal TSAP alle risultanze della C.T.U. e nella omessa considerazione di circostanze rilevanti.
.3.2 - La censura, formalmente prospettata sotto l'esclusivo profilo della violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate come se fossero sinonimi) di una norma di diritto e non anche quello del vizio di motivazione, in realtà attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata.
Al riguardo appare opportuno ribadire l'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1 20 giugno 2006, n. 14267), secondo cui, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 155 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo, risulta, dunque, infondato.
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4 - Pertanto il ricorso è rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014