Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E N 6 6 O I 9 A 1 Z / A 4 N / R 6 A ee 74258 T 2 S E I I R . G R L OGGETTO: P L E . A R Imposte dirette/Irpef ed Ilor/ A D T Esenzioni ed L U B A E Agevolazioni/soggetti A B D D 0 47 8 3 /02 I T comuni nei I E E R S 1 centrale e T I T N 3 merigonale colpiti da eventi E 1 N R S E . E I S N T A E REPUBBLICA ITALIANA A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 000918/2001 Cron. 10803 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Michele Cantillo Presidente Ud.24.1.2002 Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Stefano Monaci Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Aldo Ceccherini Consigliere 1 0 ha pronunciato la seguente Sentenza . N Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Ufficio delle Entrate di Perugia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,elettivamente domiciliati ricorrenti
Contro
RC IO,erede di RC DA,residente a [...]in via A. Manzoni n.21 intimato 261 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.413/1/99 depositata in data 23.12.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza \ svolgimento del processo .CO IO unc dei comuni colpiti dagli eventi residente in sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d. 1. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre, 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 12 4 6 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques' del D.L. 25 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF = dell'ILOR in virtù dell'interpretazione. autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, I.. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 24 GENNAIO 2002 La Corte rigetta il ricorso. 11 Presidente Il Cons Estensore NCELLIERE C1 socenzo Battista DEPOSITADO IN CANCELLERIA 3 APR. 2002 Oggi .. LIERE C1 Innocenzo Battista U B 6 I 4 R 1 A T I 1 R 3 1 E . T N A M