Sentenza 26 aprile 2001
Massime • 1
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi "analoghi" previsti dall'art.28, comma 2,cod.proc.pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2001, n. 25918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25918 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA - Presidente - del 26/04/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - N. 3056
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 4286
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal giudice monocratico del Tribunale di Ariano Irpino, nel procedimento penale a carico di TA FR SO + 1, con ordinanza del 19.1.2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dott. GALATI che ha concluso per la competenza del Tribunale collegiale di Atiano Irpino;
OSSERVA
Con ordinanza dibattimentale del 7.6.2000, il Tribunale di Ariano Irpino in composizione collegiale, rilevato che il reato giudicato rientrava nella competenza del giudice monocratico e che non era ancora intervenuta la costituzione delle parti, rimetteva il processo al giudice monocratico.
Questi, investito degli atti, rilevato: che ai sensi dell'art. 219 d.lgs. n. 51/1958 i procedimenti in corso dovevano proseguire nel rispetto della previgente normativa quando già fosse intervenuto il controllo sulla regolare costituzione delle parti, ex art. 484 c.p.p.; che nella specie - essendo stata dichiarata la contumacia degli imputati in una prima udienza e preso atto dell'avvenuta costituzione di p.c. in quelle successive - le verifiche preliminari si erano già completate, col conseguente permanere della già radicata competenza del giudice collegiale, rilevava conflitto, richiedendone a questa Corte la risoluzione.
Rileva preliminarmente la Corte che ogni qual volta si realizzi in concreto una situazione di stallo processuale per effetto di due pronunzie di organi investiti di potere giurisdizionale, si configura una evenienza assimilabile a quella espressamente prevista dall'art.28 c. 2 c.p.p.; può quindi ricorrere conflitto di competenza tra
Tribunale in composizione monocratica e Tribunale in composizione collegiale (cfr: Sez. 1^, 20.4.2000, nn. 3115, 3116, 3117). Tale conflitto ricorre nella specie, alla stregua di quanto premesso in fatto;
e ritiene la Corte che debba essere risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato. Mentre, invero, l'ordinanza collegiale afferma genericamente la non avvenuta regolare costituzione delle parti (peraltro in contrasto colle risultanze del verbale dibattimentale, che definisce assenti gli imputati e dà atto della presenza della "costituita" p.c.) quella del giudice monocratico specifica l'avvenuto adempimento delle condizioni stabilite dall'art. 484 c.p.p., con radicamento consequenziale del processo dinanzi al giudice collegiale.
Deve dunque dichiararsi la competenza di quest'ultimo, cui gli atti vanno restituiti per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Ariano Irpino in composizione collegiale, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001