Sentenza 14 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, l'art. 14 comma quinto ter, ultima parte, D.Lgs. 286/98, prevedendo, dopo la prima violazione dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in ogni caso l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, esclude che il Questore abbia il potere di emettere una ulteriore intimazione ai sensi del comma quinto bis, finalizzata all'abbandono volontario del territorio nazionale, mentre, in presenza di difficoltà dovute alla identificazione dello straniero o alla mancanza di documenti per il viaggio, é consentito il trattenimento presso i centri di accoglienza. Ne consegue che, dopo la commissione di un primo reato ex art. 14, comma quinto ter, non può esserne commesso un secondo analogo, dovendo la nuova espulsione essere eseguita solo mediante accompagnamento alla frontiera.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2005, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 14/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1289
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029525/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO Corte di Appello di BRESCIA;
nei confronti di:
1) SHUMSKA IRYNA, N. IL 09/09/1970;
avverso SENTENZA del 22/02/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22/02/2005, il Tribunale di Brescia assolveva Shumscka Iryna, con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dal delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 bis e 5 ter, per essersi trattenuta, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine emesso dal questore di Brescia in data 22/03/2003 a seguito di nuovo decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera adottato dopo la sentenza di applicazione della pena per l'inottemperanza alla precedente intimazione del questore del 03/02/2003. Il Procuratore Generale di Brescia proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, sull'assunto che il tribunale aveva ingiustamente disapplicato il provvedimento amministrativo, discostandosi dall'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'ordine del questore è reiterabile anche nell'ipotesi in cui lo straniero privo di permesso di soggiorno sia stato già condannato e sia stato raggiunto da nuovo decreto di espulsione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è controverso che all'imputata, entrata clandestinamente in Italia e già espulsa con decreto prefettizio, è stata applicata la pena della reclusione per non avere osservato l'intimazione del questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni e che, dopo la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., la straniera è stata raggiunta da nuovo provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera, cui ha fatto seguito, in pari data, un reiterato ordine del questore adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis. Dall'inosservanza di quest'ultimo ordine è derivata l'instaurazione del presente processo con la contestazione di un secondo reato ex art. 14 cit., comma 5 bis e 5 ter.
Ciò posto, deve sottolinearsi che la situazione dedotta in giudizio è regolata dall'ultima parte dell'art. 14 cit., comma 5 ter, a norma del quale, nell'ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione del questore, "in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". Come è stato perspicuamente osservato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, la disposizione - inserita dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1, lett. b) e poi sostituita dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 novembre 2004, n. 271 - esprime l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino già condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine del questore quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale desunto dalla locuzione "in ogni caso ...", che non figurava nell'originaria versione della disposizione, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che, a fronte della condizione dello straniero presente nel territorio nazionale nonostante la precedente condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell'uso della forza pubblica per l'esecuzione dell'espulsione. Il risultato interpretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del questore, successivo all'intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha già manifestato l'intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano.
Tali riflessioni inducono a rimeditare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel sistema delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, la previsione, contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, di una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera dello straniero che non abbia osservato l'ordine di allontanamento in precedenza impartito implica la cessazione della permanenza del reato anteriormente commesso e l'inizio della permanenza di un diverso reato, decorrente dalla scadenza del termine assegnato per lasciare il territorio dello Stato (Cass., Sez. 1^, 27 aprile 2004, P.M. in proc. Cherednicenko, rv. 229047). Il principio - così enunciato nella massima ufficiale e ribadito da una successiva decisione (Cass., Sez. 1^, 12 ottobre 2005, P.G. in proc. Shire Karim) - è giustificato nella motivazione della sentenza Cherednicenko con l'osservazione che, qualora la nuova espulsione risulti materialmente impossibile perché lo straniero già condannato non è stato identificato o perché è privo di documenti, il questore è legittimato ad emettere un nuovo ordine di allontanamento, purché siano indicate le ragioni che impediscono l'attuazione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica.
La base giustificativa di tale linea giurisprudenziale non può essere condivisa, in quanto le difficoltà di identificazione dello straniero non possono essere addotte per legittimare la reiterazione dell'ordine del questore, per la duplice ragione che l'ultima parte dell'art. 14 cit., comma 5 ter, esclude il potere di emettere ulteriori intimazioni ai sensi 5 bis, finalizzate all'abbandono volontario del territorio nazionale, e che, comunque, la legge appresta un apposito rimedio per superare dette difficoltà prevedendo il trattenimento presso un centro di permanenza, che, secondo l'art. 14 cit., comma 1, è disposto proprio quando siano necessari accertamenti supplementari in ordine alla identità e alla nazionalità dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio. E che questa sia l'unica misura adottabile in vista dell'esecuzione coattiva dell'espulsione è esplicitamente confermato dall'art. 14 cit., comma 5 quinquies, nella parte in cui stabilisce che "al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1", vale a dire che nei confronti dello straniero, sottoposto a giudizio con rito direttissimo in stato di arresto o libero, il questore deve disporre il trattenimento presso un centro di permanenza in vista dell'esecuzione, dopo la condanna, dell'espulsione a mezzo della forza pubblica. Di talché, anche sotto tale profilo, mancano spazi interpretativi per sostenere che, successivamente alla condanna, allo straniero possa essere ordinato, ancora una volta, di lasciare volontariamente il territorio dello Stato.
A chiusura delle considerazioni che precedono, è opportuno osservare che seguire l'opposta opinione significa, nella sostanza, innescare una "spirale di condanne" ed esasperare la carica criminogena della normativa sull'immigrazione clandestina, la cui reale "ratio" va identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettività dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero.
Pertanto, considerato che, ai fini dell'ultima parte dell'art. 14 cit., comma 5 ter, alla sentenza di condanna deve essere equiparata quella di applicazione concordata della pena, va riconosciuto che le linee argomentative della sentenza impugnata risultano pienamente rispondenti alla disciplina vigente, onde il tribunale ha correttamente disapplicato l'illegittimo ordine del questore pronunciando l'assoluzione dell'imputata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006