Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2005, n. 1052
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Sentenza 14 dicembre 2005

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In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, l'art. 14 comma quinto ter, ultima parte, D.Lgs. 286/98, prevedendo, dopo la prima violazione dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in ogni caso l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, esclude che il Questore abbia il potere di emettere una ulteriore intimazione ai sensi del comma quinto bis, finalizzata all'abbandono volontario del territorio nazionale, mentre, in presenza di difficoltà dovute alla identificazione dello straniero o alla mancanza di documenti per il viaggio, é consentito il trattenimento presso i centri di accoglienza. Ne consegue che, dopo la commissione di un primo reato ex art. 14, comma quinto ter, non può esserne commesso un secondo analogo, dovendo la nuova espulsione essere eseguita solo mediante accompagnamento alla frontiera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2005, n. 1052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1052
    Data del deposito : 14 dicembre 2005

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